Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
icorso.
Svolgimento del processo
1. Con la sentenza in epigrafe, il Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Chieti, dichiarava non luogo a procedere nei confronti di B.G. in ordine ai reati a lei ascritti (calunnia e diffamazione in danno di R.M.) con la formula, rispettivamente, "il fatto non sussiste" e "il fatto non costituisce reato". 2. Quanto alla calunnia, contestata alla B. per avere riferito ad assistenti sociali del Comune di (OMISSIS) (che si occupavano dell’assistenza al minore V.M., nipote ex fratre della B.) che il patrigno R.M. maltrattava il ragazzo, osservava il G.u.p. che non vi era alcuna prova della falsità delle dichiarazioni, che anzi erano avvalorate dalle confidenze fattale dalla figlia D., cugina di M..
Quanto alla diffamazione, contestata per avere la B., in sede di sommarie informazioni rese al Tribunale per i minorenni dell’Aquila, espresso il giudizio che il R. fosse "psicologicamente disturbato", ad avviso del Giudice l’imputata si era limitata a riferire dei fatti, e cioè che il soggetto sulla cui condotta la si interrogava aveva dei "comportamenti strani", che del resto trovavano conferma nelle confidenze fattele dalla cognata C.S. sul conto del nuovo marito, secondo cui egli era "un pazzo". 3. Ricorre per cassazione il R., in qualità di parte civile, a mezzo del difensore e procuratore speciale avv. Vittorio Isidori.
3.1. Con un primo motivo, denuncia il vizio di motivazione con riferimento al capo concernente la calunnia, osservando che la sentenza liberatoria emessa ex art. 425 cod. proc. pen. deve basarsi su un giudizio prognostico negativo della condanna, implicante l’inidoneità dell’accusa a essere provata in dibattimento, mentre nella specie il G.u.p. aveva incongruamente posto a fondamento della sua decisione il mancato raggiungimento della prova della ipotesi accusatoria; il tutto sottacendo il valore probatorio di altri significativi elementi, quali le dichiarazioni di Do.
A., nonna materna del ragazzo, le parziali ritrattazioni della B. e la relazione psichiatrica del dott. Cu.Ma. circa le condizioni di assoluta armonia e tranquillità caratterizzanti la vita familiare dei coniugi R. – C..
3.2. Con un secondo motivo, denuncia la inosservanza della legge penale con riferimento al capo B, relativo alla diffamazione, osservando che, contrariamente a quanto osservato dal G.u.p., non rilevava che la B. non avesse intenzione di recare offesa al R., dato che per la integrazione del reato in questione è richiesto il solo dolo generico, ed essendo indiscutibile che l’imputata fosse ben consapevole della valenza diffamatoria delle espressioni usate.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è infondato.
2. Quanto all’addebito di calunnia, la sentenza impugnata ha affermato che non sussisteva alcun elemento che fosse idoneo a fare ipotizzare la falsità delle affermazioni rese dalla imputata circa i maltrattamenti subiti dal minore da parte del patrigno, avendo essa fatto riferimento ad una occasione in cui aveva riscontrato che il nipote presentava lividi sul braccio e la camicia strappata, il tutto dopo che sua figlia D. le aveva detto di avere udito il cugino lamentarsi dall’interno di una legnaia ove era stato chiamato in disparte dal padre.
Trattandosi di un episodio molto specifico, correttamente il G.u.p. ha ritenuto, nella sua valutazione discrezionale, che non residuassero prospettive di approfondimento in sede dibattimentale;
in piena adesione con la regola di giudizio di cui all’art. 425 cod. proc. pen..
3. Con riguardo al restante addebito di diffamazione, deve rilevarsi che le dichiarazioni compendiate in imputazione, in ipotesi lesive dell’onore del R., furono rese dalla B. al Tribunale dei minorenni, davanti al quale essa venne assunta a sommarie informazioni.
Ora, come è stato più volte osservato in dottrina, fra le facoltà legittime che escludono la punibilità delle offese possono annoverarsi quelle che sono esplicazione del dovere di testimoniare o di deporre, derivando la legittimità della condotta direttamente dalla normativa che istituisce un simile dovere; la cui esplicazione può essere sindacata sotto il profilo della falsità ma non certo sotto quello, come nella specie, dell’apprezzamento o del giudizio di valore.
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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