Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 25-02-2011) 29-03-2011, n. 12725 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

PINACI Sante che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo

O.H. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Bergamo in data 1 luglio 2010 con la quale gli è stata applicata, su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p., la pena di anni tre e mesi otto di reclusione ed Euro 14.000,00 di multa per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, ed è stata disposta la confisca e la distruzione di quanto in sequestro.

Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in riferimento alla mancanza di motivazione su più punti della sentenza. In particolare si deduce la pretesa omessa motivazione circa la mancata pronuncia di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p..

Con secondo motivo si assume violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) per inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 240 c.p. in relazione alla confisca dei bene sequestrati, consistenti in due telefoni cellulari e tre sim card, e carenza di motivazione sul punto, non essendo stato indicato il rapporto strumentale dei beni confiscati con il reato contestato.
Motivi della decisione

Il gravame è manifestamente infondato. Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che l’obbligo della motivazione della sentenza non può non essere conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento: lo sviluppo delle linee argomentative è necessariamente correlato all’esistenza dell’atto negoziale con cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di provare i fatti dedotti nell’imputazione. Ciò implica, tra l’altro, che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al richiamato art. 129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione solo nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nella enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronunzia di proscioglimento ex art. 129 (Sez. un 27 marzo 1992, Di Benedetto, Rv; Sez. Un. 27 dicembre 1995, Serafino). Nè l’imputato può avere interesse a lamentare una siffatta motivazione censurandola come insufficiente e sollecitandone una più analitica, dal momento che la statuizione del giudice coincide esattamente con la volontà pattizia del giudicabile.

Nel caso di specie il giudice da conto che, alla luce di quanto risultante dal fascicolo del P.M. e dalla comunicazione della notizia di reato, non vi sono le condizioni per una diversa e più favorevole pronunzia.

Quanto alla confisca dei beni sequestrati il Tribunale ha sufficientemente motivato il nesso strumentale del telefono cellulare con il commesso reato affermando che questo era utilizzato per i contatti dell’imputato con i destinatari della droga importata.

Il ricorso è quindi inammissibile. Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di Euro 1.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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