T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, Sent., 24-03-2011, n. 554 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima, ha chiesto al comune di Ugento l’autorizzazione a mantenere annualmente il chiosco in struttura precaria, facente parte del proprio stabilimento balneare.

Il Comune, con provvedimento del 17 settembre 2009, ha rilasciato la richiesta autorizzazione paesaggistica e l’ha inviata alla Soprintendenza per il controllo previsto dalla legge.

La Soprintendenza, con nota del 18 dicembre 2009, ha richiesto al Comune una planimetria in scala adeguata con indicazione delle aree SIC e delle aree parco e con l’ubicazione delle strutture stagionali per le quali veniva richiesto il mantenimento.

Con successivo provvedimento del 20 settembre 2010, la Soprintendenza ha disposto l’annullamento dell’autorizzazione rilasciata dal Comune, ravvisando un vizio di eccesso di potere (difetto di motivazione).

Avverso questo provvedimento è stato proposto il presente ricorso per i seguenti motivi: 1. Falsa ed erronea applicazione di legge: violazione art. 3 l. 241/1990; eccesso di potere per difetto di motivazione; contraddittorietà e illogicità manifesta; travisamento dei fatti. 2. Eccesso di potere per indebito controllo di merito sulle valutazioni tecnicodiscrezionali dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Sindaco; contraddittorietà manifesta. 3. Violazione di legge: l.r. 24/2008 – eccesso di potere per difetto di motivazione; contraddittorietà manifesta.

Deduce la ricorrente: che l’autorizzazione comunale è adeguatamente motivata; che non sussistono circostanze di fatto o elementi specifici che non siano stati esaminati dal Comune o siano stati da questo irrazionalmente valutati; che è stato effettuato un controllo di merito precluso alla Soprintendenza; che la l.r. 24/2008 consente il mantenimento annuale delle strutture; che l’opera era già stata assentita stagionalmente.

Le Amministrazioni statali si sono costituite con atto del 22 novembre 2010 e, con memoria del 24 dicembre 2010, hanno rilevato che: l’autorizzazione comunale è priva delle ragioni giustificatrici in base alle quali l’intervento è ritenuto compatibile con i valori paesaggistici; che la Soprintendenza ha effettuato un controllo di legittimità.

Nella pubblica udienza del 26 gennaio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.

La Corte costituzionale (Corte cost. 7 novembre 2007, n. 367) ha, infatti, rilevato come la previsione dell’art. 159, 3° comma del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, non attribuisca "all’amministrazione centrale un potere di annullamento del nullaosta paesaggistico per motivi di merito, così da consentire alla stessa amministrazione di sovrapporre una propria valutazione a quella di chi ha rilasciato il titolo autorizzativo, ma riconosce ad essa un controllo di mera legittimità, che peraltro, può riguardare tutti i possibili vizi, tra cui anche l’eccesso di potere".

Anche con riferimento al potere di annullamento previsto dall’art. 159, 3° comma del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, deve pertanto trovare applicazione la tradizionale giurisprudenza che ha rilevato l’illegittimità di provvedimenti di annullamento fondati su un riesame del merito della valutazione effettuata dall’ente delegato, piuttosto che sulla esatta rilevazione di uno specifico vizio di legittimità dell’atto sottoposto a controllo: "il potere riconosciuto al Ministero per i beni culturali ai sensi dell’art. 159, d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, è da intendersi quale espressione non già di un generale riesame nel merito della valutazione dell’ente delegato, bensì di un potere di annullamento d’ufficio per motivi di legittimità, riconducibile al più generale potere di vigilanza che il legislatore ha voluto riconoscere allo Stato nei confronti dell’esercizio delle funzioni delegate alle regioni ed ai comuni in materia di gestione del vincolo; i parametri cui deve informarsi il giudizio della Soprintendenza ai fini dell’eventuale adozione dell’atto di annullamento sono, pertanto, riconducibili alla completezza della documentazione ed alla ragionevolezza e congruità della medesima, come evincibile dal corredo motivazionale dell’atto regionale o comunale" (Tar. Campania Napoli, sez. IV, 8 novembre 2006, n. 9415; Tar Lazio Roma, sez. II, 3 luglio 2006, n. 5347).

Nel caso di specie, l’annullamento disposto dalla Soprintendenza appare essere sostanzialmente fondato sulla rilevazione di un vizio di "eccesso di potere (difetto di motivazione)" in capo all’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Ugento; il semplice esame della detta autorizzazione paesaggistica evidenzia però una considerazione esaustiva dell’intera fattispecie, ed in definitiva una corretta gestione del vincolo (aspetto che è evidenziato anche dall’apposizione di una serie di prescrizioni specifiche finalizzate a limitare l’impatto paesaggistico della struttura).

La Soprintendenza, non ha avuto riguardo a quanto espresso dal Comune nella propria autorizzazione, nella quale si trovano adeguatamente indicate le ragioni che hanno indotto ad emettere un parere positivo.

Infatti, l’autorizzazione annullata evidenzia un’analisi estremamente approfondita delle caratteristiche dell’area e del progetto, laddove effettua una valutazione di generale compatibilità con il contesto paesaggistico, prevedendo alcune prescrizioni dirette alla tutela del paesaggio al fine anche di mitigare l’impatto delle opere, tra cui che "la struttura sia realizzata totalmente in legno e che siano evitate tassativamente opere a carattere permanente", che "il cordone dunale non sia minimamente toccato", che "l’intera struttura sia poggiata sul terreno" e che "la soluzione cromatica da adottarsi sia caratterizzata da colori chiari/tenui evitando tassativamente colori vivaci e contrastanti".

La Soprintendenza ha tralasciato di effettuare una concreta analisi delle specifiche ragioni in base alle quali l’intervento era stato autorizzato, proprio perché non ha avuto riguardo a tutti gli atti e pareri espressi precedentemente sulla compatibilità ambientale del progetto in esame.

L’illegittimità dell’avviso della Soprintendenza è tanto più evidente in quanto del medesimo intervento era già stata ritenuta la compatibilità paesaggistica per il periodo stagionale e nulla si adduce circa la incompatibilità dello stesso con l’ambiente per il resto dell’anno.

In conclusione, il presente ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, si deve disporre l’annullamento del decreto della Soprintendenza del 20 settembre 2010 n. 13527.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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