Criteri, condizioni e modalità di operatività della garanzia dello stato di ultima istanza in relazione agli interventi del fondo di garanzia, di cui all’articolo 2, comma 100, lettera A), della legge 23 dicembre 1996, n. 662

Testo: DECRETO MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 25 marzo 2009

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2009)

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l’art. 2, comma 100, lettera a), il quale prevede la costituzione di un Fondo di garanzia allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese;

Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266 e, in particolare, l’art. 15, il quale prevede che la garanzia del predetto Fondo possa essere concessa alle banche, agli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nonche’ ai confidi, a fronte di finanziamenti a piccole e medie imprese e di partecipazioni, temporanee e di minoranza, al capitale delle stesse imprese;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, in particolare, l’art. 1, comma 209, come modificato dall’art. 4, comma 1 lettera a-ter) del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, che prevede che le caratteristiche degli interventi del Fondo di garanzia di cui all’art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono rideterminate con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle attivita’ produttive e del Ministro dell’innovazione e le tecnologie in linea con quanto previsto dall’Accordo di Basilea recante la disciplina sui requisiti minimi di capitali per le banche;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, l’art. 1, il quale prevede: a) al comma 847, che e’ istituito il Fondo per la finanza d’impresa, al quale sono conferite le risorse di taluni fondi pubblici di agevolazione, tra i quali il Fondo di cui all’art. 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, che vengono soppressi; b) al comma 848, che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze vengono stabilite, tra l’altro, le modalita’ di funzionamento del predetto Fondo; c) al comma 849, che fino all’emanazione del decreto l’attuazione dei regimi di aiuto gia’ ritenuti compatibili con il mercato comune prosegue secondo le modalita’ gia’ comunicate alla Commissione europea;

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e, in particolare, l’art. 11, il quale prevede che gli interventi del Fondo di garanzia di cui all’art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalita’ da stabilire con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell’economia e delle finanze, che la garanzia dello Stato e’ inserita nell’elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e che ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell’art. 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione nell’ambito dell’unita’ previsionale di base 8.1.7. dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 31 maggio 1999, n. 248, «Regolamento recante criteri e modalita’ per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese»;

Visto il decreto del Ministro della attivita’ produttive e del Ministro dell’innovazione e le tecnologie del 20 giugno 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2005 e recante «Rideterminazione delle caratteristiche degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese», attuativo dell’art. 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall’art. 4, comma 1, lettera a-ter) del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;

Visto il decreto del Ministro delle attivita’ produttive del 23 settembre 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre 2005 e recante «Approvazione delle condizioni di ammissibilita’ e delle disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a seguito di rideterminazione delle caratteristiche degli interventi del Fondo stesso, ai sensi del decreto ministeriale 20 giugno 2005»;

Vista la circolare della Banca d’Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 e successivi aggiornamenti, recante disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche;

Visto l’avviso espresso dalla Banca d’Italia sul testo del presente decreto con nota n. 315995 del 24 marzo 2009;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli interventi del Fondo di garanzia di cui all’art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, relativi a operazioni di finanziamento a favore delle piccole e medie imprese e delle imprese artigiane sono assistiti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.

2. La garanzia dello Stato opera in caso di inadempimento da parte del Fondo in relazione agli impegni assunti a titolo di garante, controgarante o cogarante negli interventi di cui al comma 1.

3. La garanzia dello Stato opera limitatamente alla quota dovuta dal Fondo per la garanzia concessa, quantificata sulla base della normativa che ne regola il funzionamento e ridotta di eventuali pagamenti parziali effettuati, anche a titolo di acconto, dal Fondo stesso.

4. Dopo l’avvenuta escussione della garanzia dello Stato di cui al comma 1, lo Stato e’ surrogato nei diritti del creditore nei confronti del debitore principale anche in relazione alle eventuali garanzie reali e personali acquisite a fronte dell’operazione assistita dall’intervento del Fondo. Il gestore del Fondo, in nome, per conto e nell’interesse dello Stato, cura le procedure di recupero anche mediante procedure coattive esattoriali di cui all’art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

Art. 2.

1. La garanzia dello Stato non opera nel caso in cui l’intervento di garanzia previsto dall’art. 1, comma 1, sia stato formalmente negato da parte del Fondo per l’avvenuto accertamento della presenza di una o piu’ condizioni di inefficacia dello stesso intervento di garanzia previste dal decreto del 23 settembre 2005 di cui alle premesse.

Art. 3.

1. La richiesta di escussione della garanzia dello Stato di cui all’art. 1 e’ trasmessa al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro, Direzione VI, e al gestore del Fondo, trascorsi sessanta giorni dalla richiesta di pagamento al Fondo.

2. Il Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base delle risultanze istruttorie e del parere motivato del gestore del Fondo, provvede al pagamento di quanto dovuto per capitale e interessi dopo aver verificato che siano stati rispettati i criteri, le modalita’ e le procedure che regolano gli interventi del Fondo di garanzia e l’escussione della garanzia dello Stato.

3. Le modalita’ di escussione della garanzia e di pagamento dello Stato assicurano il tempestivo soddisfacimento dei diritti del creditore, con esclusione della facolta’ per lo Stato di opporre il beneficio della preventiva escussione.

Il presente decreto sara’ inviato agli Organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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