Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige – Sede di Trento N. 54/2009

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 212 del 2008 proposto dai signori Ferrari Fulgida, Ferrari Walter, Crivelli Giovanni, Stocco Rina, Ferrari Ferdinando, Bonazza Marina, Bonazza Maura e dalla società Albergo Carlone S.r.l., rappresentati e difesi dall’avv. Flavio Maria Bonazza ed elettivamente domiciliati nello studio dello stesso in Trento, piazza Mosna, 8

CONTRO

il Comune di Breguzzo (Trento), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Maria Valorzi ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Trento, via Calepina, 65

per l’annullamento

– del “provvedimento deliberativo del Consiglio Comunale di Breguzzo n. 21 di data 22.5.2008, pubblicato all’albo pretorio comunale dal 23.5.2008 al 2.6.2008, successivamente conosciuto, con il quale il Consiglio comunale di Breguzzo ha deliberato di non autorizzare il progetto di lottizzazione, relativo alle pp.ff. 281, 282, 279/1, 278/1, 261/1, 262, 266, 265, 264/2, 232, 231, 263, 261/3, 260, 261/2, 244, 258 e pp.ed. 301 e 296 in C.C. Breguzzo I Parte, località Mor, presentato dai ricorrenti ai fini della relativa approvazione”.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione comunale intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 29 gennaio 2009 – relatore il consigliere Alma Chiettini – l’avv. Flavio Maria Bonazza per i ricorrenti e l’avv. Andrea Maria Valorzi per l’Amministrazione comunale resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

F A T T O

1. I ricorrenti espongono in fatto di essere i proprietari degli appezzamenti di terreno in località Mor nel Comune di Breguzzo, situata a monte dell’abitato, un’area che dal vigente strumento urbanistico è classificata B1 – PL e dunque quale zona residenziale di completamento, parzialmente edificata, semiestensiva, sottoposta a piano di lottizzazione.

Per l’area in questione il Consiglio comunale il 27.12.2007, con deliberazione n. 39, ha approvato un piano guida, sulla base della versione progettuale predisposta dal tecnico di fiducia dei ricorrenti e datata settembre 2007, la quale aveva previsto la suddivisione della zona in due ambiti d’intervento e l’utilizzo edificatorio di ciascun ambito, previa formazione di un piano di lottizzazione parziale. Il piano guida ha altresì subordinato l’ulteriore seguito della procedura alla previa acquisizione da parte del Comune della p.f. 272/8 in quanto, diversamente, l’area sarebbe stata interclusa.

Successivamente, i proprietari hanno formalizzato la domanda di approvazione dei piani di lottizzazione relativi ai due distinti comparti. Sulle due istanze la Commissione edilizia comunale nella seduta del 15.4.2008 ha espresso parere favorevole all’unanimità.

Il Consiglio comunale di Breguzzo nella seduta del 22 maggio 2008, con deliberazione n. 21 – assunta con 4 voti favorevoli e 8 voti contrari, dopo una dichiarazione di voto dei consiglieri della maggioranza consiliare che hanno assunto come fosse prioritario realizzare lo svincolo di accesso presso la chiesa del paese – non ha autorizzato il progetto di lottizzazione de quo.

2. Con ricorso notificato in data 21.7.2008 e depositato presso la Segreteria del Tribunale il successivo 13 agosto, gli istanti hanno impugnato detta delibera, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi di censura:

I – “eccesso di potere per travisamento della realtà, contraddittorietà rispetto a precedenti provvedimenti (deliberazione consiliare n. 39 del 2007), illogicità manifesta, lesione delle legittime aspettative all’edificazione dei co-lottizzanti e perplessità, illogicità, contraddittorietà e/o, comunque, carenza della motivazione”, in quanto il diniego si presenterebbe contraddittorio rispetto a quanto contenuto nel precedente piano guida, il quale non prevedeva l’allacciamento tra la zona in questione e la strada che si diparte dalla chiesa di Breguzzo;

II – “eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica e straripamento”, posto che il provvedimento avrebbe finalità “sanzionatorie – ritorsive” nei confronti di un consigliere comunale di minoranza proprietario di talune particelle all’interno della lottizzazione.

3. Con il ricorso è stata altresì presentata la domanda affinché il Tribunale accerti gli effetti concretamente lesivi della sfera giuridica degli interessati, per il ristoro dei quali è stata riservata ogni ulteriore azione in sede giurisdizionale.

4. Il Comune di Breguzzo si è costituito in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso perché infondato nel merito.

5. In prossimità dell’udienza di discussione le parti hanno presentato memorie illustrative delle rispettive posizioni.

6. Alla pubblica udienza del 29 gennaio 2009 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

D I R I T T O

1. Con il ricorso in esame i proprietari delle particelle fondiarie ed edificiali situate in località Mor nel Comune di Breguzzo, una zona che il vigente piano regolatore ha classificato come residenziale di completamento, parzialmente edificata, semiestensiva e soggetta a piano di lottizzazione, hanno impugnato la deliberazione con la quale il Consiglio comunale nel mese di maggio 2008 non ha approvato il loro progetto di lottizzazione, che suddivideva la zona negli ambiti di intervento n. 1 e n. 2.

2. Al fine di chiarire la complessa vicenda in relazione al petitum dedotto è necessaria una preliminare ricostruzione dei fatti che hanno dato luogo alla vicenda litigiosa.

2a. Risulta dagli atti di causa che il 27 dicembre 2007 il Consiglio comunale di Breguzzo con la deliberazione n. 39 aveva approvato, su proposta dei ricorrenti, il piano guida della zona in questione, che prevedeva la suddivisione della stessa in due ambiti d’intervento, specificando che l’utilizzo edificatorio di ciascun ambito dovesse essere assoggettato alla formazione di un piano di lottizzazione parziale e subordinando l’ulteriore seguito della procedura alla previa acquisizione al Comune della p.f. 272/8 affinché l’area in questione non rimanesse interclusa.

Nella relazione che accompagnava il piano guida si legge che il tracciato della nuova strada interna era stato studiato in modo da consentire un andamento regolare di essa, la suddivisione dell’area in due distinti comparti e la minima interferenza con la ivi esistente condotta forzata. Per detta strada, larga 5 metri ed affiancata da un marciapiede largo 1,50 metri, era previsto:

– verso sud, il raccordo con la viabilità comunale esistente, “in attesa dell’eventuale futuro potenziamento”, attraverso la p.f. 272/8 che individua un tratto di strada privata esistente, ossia la particella della quale, nella deliberazione di approvazione del piano guida, era prevista l’acquisizione al Comune affinché la stessa area non rimanesse interclusa;

– verso nord, nella parte terminale, era stata progettata “un’ampia rotatoria in modo da consentire una più agevole inversione di marcia al termine della strada”. La relazione prosegue poi attestando che la strada era stata “disegnata in modo da permettere, in futuro, un agevole raccordo tra i due tronconi … vista la cartografia del PRG in fase di elaborazione, che prevede la realizzazione di una strada comunale di potenziamento che si attesta sul lato nord della lottizzazione”.

Le relazioni tecnico – illustrative ai due progetti di lottizzazione n. 1 e n. 2, presentate all’Amministrazione comunale in data 15.1.2008 (cfr. documenti n. 5 in atti di parte resistente), per quanto riguarda la strada confermano la riportata impostazione.

Sui detti progetti la Commissione edilizia comunale ha espresso il proprio parere favorevole all’unanimità nella seduta del 15 aprile 2008.

2b. Il Consiglio comunale nella seduta del 28.4.2008, con 7 voti favorevoli e 7 voti contrari espressi dalle forze di minoranza (alle quali appartiene il proprietario di alcune delle particelle interessate dalla lottizzazione in esame), non ha approvato il progetto relativo ai lavori di realizzazione del nuovo svincolo stradale presso la chiesa parrocchiale.

2c. In data 14.5.2008 il Commissario ad acta ha approvato, in prima adozione, la Variante generale al P.R.G. Nella relazione di accompagnamento, nel capitolo si legge che “all’intermo del centro abitato vengono decisi il potenziamento e la razionalizzazione della viabilità esistente, mentre per le malagevoli lottizzazioni viene introdotto un nuovo tracciato viario a monte”. L’art. 83 delle N.T.A. stabilisce che il PRG individui la viabilità sia principale che locale suddividendola in strade esistenti, da potenziare e di progetto. La cartografia allegata ha quindi previsto:

– il potenziamento della viabilità esistente collegata alla strada statale, tramite l’allargamento di due svincoli posti l’uno presso la chiesa del paese e l’altro presso l’albergo Trento (quest’ultimo collegato con la progettata uscita a sud della strada della lottizzazione de quo),

– il progetto di una futura strada che si collegherà con lo svincolo presso la chiesa e che proseguirà verso sud, passando a monte della lottizzazione in questione, anche raccordandosi a nord con la strada progettata dai ricorrenti.

2d. Il Consiglio comunale in data 22 maggio 2008, con la deliberazione n. 21, non ha peraltro approvato il progetto presentato dagli istanti. Le motivazioni del diniego sono contenute in un documento allegato e parte integrante della stessa delibera, formalmente costituente la dichiarazione di voto degli otto consiglieri della maggioranza consiliare. In esso si legge che “entrambi i gruppi di minoranza, con il loro voto contrario hanno confermato con i fatti che non vogliono assolutamente la realizzazione … dello svincolo presso la chiesa … importante opera necessaria per tutta la comunità .. fondamentale per l’accesso alle lottizzazioni in località …Mor” e che è “assolutamente prioritario prima realizzare lo svincolo di accesso e successivamente approvare il progetto di lottizzazione in località Mor”.

3. Così riassunti i prolegomeni della vicenda, il Collegio può darsi ora carico del merito del ricorso, che è fondato alla stregua delle plurime censure di eccesso di potere dedotte.

3a. I deducenti richiamano innanzitutto il vincolo viario imposto con l’approvazione del piano guida, il quale ha previsto un unico accesso alla lottizzazione, verso sud, precisando che a tal fine si era convenuta la cessione all’Amministrazione comunale di un tratto di strada privata. In quella sede, solo pochi mesi prima all’opposto diniego, l’Amministrazione non aveva sollevato alcuna obiezione né allegato ulteriori necessità viabilistiche della zona, che appaiono soltanto ora invocate in sede di difesa processuale per giustificare il diniego al piano di lottizzazione, che sarebbe all’opposto fondato su inconsistenti argomentazioni, aventi invece “fini sanzionatorio – ritorsivi”.

Da parte dell’Amministrazione si enuncia, a tal proposito, che il piano guida sarebbe stato approvato su esclusiva iniziativa di parte al fine di tracciare una prima suddivisione dell’area da lottizzare, assolvendo principalmente esigenze di regolazione dei rapporti interni fra i vari proprietari; che con l’adozione di una variante generale al piano regolatore, poco prima dell’esame della deliberazione impugnata, sarebbe stato previsto un nuovo sistema della viabilità, sia esistente che da potenziare, a servizio di tre distinte lottizzazioni, del quale il Consiglio comunale avrebbe tenuto conto.

Venendo alle considerazioni del Collegio, va premesso che la funzione che il comma 7 dell’articolo 53 della legge urbanistica provinciale 5.9.1991, n. 22, assegna al piano guida è quella di “orientare le iniziative private di lottizzazione e di consentire, all’interno di ciascuna zona, l’adozione di piani di lottizzazione parziali, nel quadro di previsioni di massima estese a tutta la zona. Il piano guida può essere approvato anche qualora sia necessario orientare l’utilizzo edificatorio diretto di aree per le quali non risulti utile o sia eccessivamente difficoltoso ricorrere all’obbligo di lottizzazione.” Circa i contenuti, ai sensi del comma 8 dell’articolo 53, esso “determina, nel rispetto dei parametri stabiliti dagli strumenti di pianificazione, le indicazioni di massima che devono essere osservate per la buona sistemazione urbanistica della zona e il suo inserimento nel territorio circostante, con particolare riferimento alla destinazione delle singole aree, alla tipologia edilizia ed alle opere di urbanizzazione primaria e, ove occorra, secondaria. Il piano guida può determinare all’interno di ciascuna zona ambiti di intervento distinti; in tal caso il piano di lottizzazione, anche se previsto come necessario dallo strumento di pianificazione, può riguardare anche un singolo ambito di intervento a condizione che rimanga sempre assicurata la contestuale realizzazione delle corrispondenti opere di urbanizzazione primaria.”

Occorre poi rilevare che, per risalente orientamento della giurisprudenza amministrativa, la scelta delle modalità di attuazione del piano regolatore generale e dunque, nel caso di specie, la valutazione di approvare un piano guida o se, all’opposto, approvare direttamente un piano di lottizzazione, è rimessa all’Amministrazione comunale, cui soltanto compete decidere quale strumentazione sia capace di maggiormente soddisfare l’interesse pubblico (cfr., ex multis, C.d.S., sez. IV, 3.12.1998, n. 1412 e 16.3.1999, n. 286; T.R.G.A. 27.9.2005, n. 268). Consegue coerentemente da ciò che il piano guida, una volta approvato, si dissocia dall’iniziativa di colui che l’abbia proposto, diventando ad ogni giuridico effetto uno strumento proprio dell’Amministrazione.

Vale, tuttavia, precisare che, con l’adozione del piano guida, l’Amministrazione non ha consumato il proprio potere discrezionale di disciplina del territorio e di regolamentazione urbanistica.

Per chiarire detta affermazione deve essere vagliato il rapporto tra piano guida e successivo piano di lottizzazione, alla luce dell’affermazione dei ricorrenti secondo la quale l’approvazione del primo costituirebbe il giuridico obbligo di darvi ulteriore corso in una fase di mera attuazione dello stesso.

Osta peraltro all’accoglimento di siffatta argomentazione il testuale disposto dell’art. 53, comma 7 della richiamata L.p., ove si afferma che la funzione del piano guida è quella di “orientare” le iniziative di lottizzazione, prefissando “le indicazioni di massima” per la destinazione delle singole aree, per la tipologia edilizia e per le opere di urbanizzazione primaria. La portata latamente indicativa delle previsioni del piano guida trova conferma nel comma 6 dello stesso art. 53, ove si prescrive che il singolo progetto di lottizzazione non possa essere autorizzato se non sia conforme alle prescrizioni dei piani urbanistici, anche se soltanto adottati. Dal che si desume che l’obiettivo del corretto assetto del territorio può essere perseguito unicamente sulla base della considerazione complessiva della vigente trama urbanistica sulla quale i singoli interventi sono destinati ad incidere.

In altri termini, il fatto che il piano di lottizzazione sia coerente con le previsioni del piano guida non esclude la successiva possibilità del Consiglio comunale di vagliare le soluzioni in concreto adottate che non siano rigidamente imposte dalle linee tracciate dal secondo, non configurandosi in ragione della menzionata disciplina legislativa provinciale alcun rapporto di diretta consequenzialità tra il contenuto del piano guida e quello del piano di lottizzazione: nel quadro di prescrizioni meramente orientative da parte del primo non restano quindi insondabili le soluzioni poi in concreto proposte.

A questo proposito occorre richiamare la giurisprudenza amministrativa che, con indirizzo oramai pacifico, ha affermato che “l’approvazione da parte dell’Autorità del piano di lottizzazione pur se conforme al piano regolatore generale o al programma di fabbricazione non è atto dovuto ma rappresenta espressione del potere discrezionale della stessa circa l’opportunità di dare attuazione alle previsioni dello strumento urbanistico generale; per evidenti motivi di opportunità, infatti, l’attuazione del p.r.g. può essere articolata per tempi e modalità in relazione alle mutevoli esigenze che, di fatto, si possono manifestare nel periodo di vigenza dello strumento generale” (cfr., ex multis, C.d.S. sez. IV, 2.3.2004, n. 957).

Su tali conclusioni occorre quindi ribadire che spetta al Consiglio comunale, cui compete il potere di pianificare il territorio, accertare di volta in volta la conformità urbanistica di un piano di lottizzazione operando una compiuta analisi di conformità tra i contenuti di esso ed i superiori strumenti di pianificazione, anche sopravvenuti. In tal senso il Collegio condivide la giurisprudenza che ha sostenuto come “la conformità urbanistica di un piano di lottizzazione non esclude la possibilità di una piena valutazione dei contenuti di quest’ultimo, senza che ciò implichi incisione delle previsioni dello strumento superiore, almeno tutte le volte in cui non vi sia un rapporto di necessaria consequenzialità tra i contenuti dell’uno e quelli dell’altro”, in quanto “la conformità allo strumento di livello superiore non comporta necessariamente la condivisione delle scelte operate dallo strumento attuativo”; pertanto “va affermato che al Consiglio comunale va riconosciuto ampio potere discrezionale nella valutazione delle soluzioni proposte” (cfr., T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 6.6.2008, n. 624).

Deve allora aggiungersi che l’esercizio di tale potere discrezionale deve essere accompagnato da una congrua motivazione che espliciti l’iter logico seguito nell’assumere la decisione, nonché le ragioni che abbiano determinato l’Amministrazione a non approvare il piano di lottizzazione nell’ambito territoriale di riferimento in dipendenza della coerenza o meno delle soluzioni proposte con i criteri tecnico – urbanistici generali che informano la pianificazione sovraordinata. Una specifica e logica motivazione si impone, involgendo la statuizione adottata un’area sulla quale, a seguito della previa approvazione del piano guida, i soggetti richiedenti vantano una fondata aspettativa all’edificazione.

3b. Nel caso in esame, si osserva che l’impugnata deliberazione 22.5.2008, n. 21 richiama correttamente i presupposti di fatto, quali le richieste presentate dai privati interessati, il progetto di lottizzazione redatto dal tecnico dei ricorrenti con la copiosa documentazione allegata, la precedente deliberazione n. 9 che aveva approvato il piano guida con la clausola a favore del Comune per l’acquisizione della p.f. 272/8; menziona le dichiarazioni rilasciate da coloro che non si sono associati all’iniziativa lottizzatoria; cita la normativa di riferimento, il Piano urbanistico provinciale ed il vigente piano regolatore generale approvato il 12.6.1997; richiama il parere favorevole della Commissione urbanistica. In altri termini, l’adottata delibera appare costruita su di una griglia giustificativa che, in base alle risultanze istruttorie, parrebbe comportare la successiva, coerente approvazione del progetto in esame.

E’ stato dunque unicamente in sede di dichiarazione di voto, con un documento predisposto dai consiglieri di maggioranza, depositato e quindi divenuto parte integrante della successiva delibera, che si riscontrano le argomentazioni che hanno condotto all’inatteso diniego.

Dal detto documento emerge che, nella seduta del Consiglio comunale del 28 aprile, “entrambi i gruppi di minoranza, con il loro voto contrario hanno confermato con i fatti che non vogliono assolutamente la realizzazione … dello svincolo presso la chiesa … importante opera necessaria per tutta la comunità”; che gli stessi “se ne fregano altamente della pericolosità di questo svincolo” e che avrebbero tenuto un “comportamento irresponsabile”. L’assessore all’urbanistica riferisce poi del disappunto e delle lamentele dei residenti in quella zona, come delle persone che vi accedono, per la mancata messa in sicurezza dello svincolo, oltre allo stupore in quanto i consiglieri di minoranza avrebbero “ignorato le inderogabili esigenze di chi vi abita”. Il documento definisce poi quello svincolo “fondamentale per l’accesso alle lottizzazioni in località …Mor” e che è “assolutamente prioritario prima realizzare lo svincolo di accesso e successivamente approvare il progetto di lottizzazione in località Mor”. La conclusione esprime, infine, la “contrarietà all’approvazione del progetto alla lottizzazione in località Mor fin tanto che non sarà effettuato lo svincolo presso la chiesa”.

In questo tempestoso quadro il Collegio rileva innanzitutto che in alcuna parte della delibera e del suo allegato si riscontrano considerazioni attinenti alla compatibilità urbanistica del piano di lottizzazione con il piano guida e con il piano regolatore, né si accenna alla variante che era stata adottata pochi giorni prima, ossia il 14 maggio. Peraltro, per quanto riguarda detta variante, si osserva che per la lottizzazione di interesse dei ricorrenti si prevede:

* il potenziamento della strada di accesso a sud; in tal senso, coerentemente, nel piano guida era già prevista la cessione al Comune di un tratto di proprietà privata “in attesa dell’eventuale futuro potenziamento”;
* una strada di progetto nuova rispetto al piano vigente per l’accesso a nord, strada che prosegue poi a monte verso sud. Peraltro, anche tale nuovo percorso viario era stato tenuto in considerazione nel piano guida, tanto che nella relativa relazione di accompagnamento si prevede che la strada interna alla lottizzazione termini con un’ampia rotatoria per consentire l’agevole inversione di marcia, ma si specifica che la stessa era stata disegnata in modo da “permettere, in futuro, … vista la cartografia del PRG in fase di elaborazione che prevede la realizzazione di una strada comunale di potenziamento che si attesta sul lato nord … un agevole raccordo tra i due tronconi”.

Infine, nella variante adottata è stato previsto il potenziamento dello svincolo presso la chiesa e della strada che conduce alla località Capelina che, girando verso nord, dovrà poi raccordarsi con la nuova strada di progetto.

Dalle viste previsioni si deduce che l’ampliamento dello svincolo costituisce un primo intervento di una complessa e articolata revisione dell’assetto viario del paese che si realizzerà per fasi: dapprima con l’allargamento delle strade da potenziare e, poi, con la realizzazione delle nuove strade progettate.

Si deve pertanto concludere che la mancata approvazione del progetto di lottizzazione dei ricorrenti fondata sull’esclusiva motivazione che in precedenza le minoranze consiliari non avevano approvato l’ampliamento dello svincolo presso la chiesa, essendo quello svincolo fondamentale per l’accesso alla lottizzazione, appare platealmente insufficiente a sorreggere l’adottato diniego, in difetto di puntuali e specifiche ragioni in fatto che lo giustifichino.

L’Amministrazione non ha dunque rettamente esercitato la propria potestà nel quadro della riserva che le spetta, avendo ispirato la propria determinazione a fini esclusivamente ritorsivi rispetto a quanto avvenuto nella precedente seduta del Consiglio comunale, il che la connota di un’evidente arbitrarietà quale velenoso frutto dello scontro politico in atto.

4. Residua ora da definire la domanda di accertamento preventivo dell’idoneità della delibera impugnata a produrre danni patrimoniali ai ricorrenti connessi alla ritardata esecuzione degli interventi edificatori progettati, con ciò mirando i ricorrenti a conoscere anticipatamente se sia risarcibile il danno da ritardo, ossia il danno da loro subito a causa della violazione da parte dell’Amministrazione degli obblighi di correttezza, di buona fede, oltre che di rispetto dei tempi procedurali per l’approvazione delle due lottizzazioni.

In merito, la giurisprudenza prevalente ritiene che una tale vicenda sia fonte di pregiudizio e dunque risarcibile solo se il privato abbia titolo al rilascio del provvedimento finale, se cioè gli spetti “il bene della vita” (cfr., Ad. Pl. 15.9.2005, n. 7). Di conseguenza compete al giudice l’effettuazione di un giudizio prognostico sulla certa, o statisticamente probabile, spettanza del titolo ai soli fini del risarcimento. E tale giudizio si gradua a seconda che il soddisfacimento della pretesa sia correlato ad un’attività vincolata, tecnico -discrezionale o discrezionale pura.

Sul punto va ribadito che l’approvazione del piano di lottizzazione, pur se conforme al piano regolatore e al piano guida, non è un mero atto dovuto, ma costituisce sempre l’esercizio di un potere discrezionale dell’Amministrazione, “chiamata a valutare l’opportunità di dare attuazione – in un certo momento ed in certe condizioni – alle previsioni dello strumento urbanistico generale, essendovi fra quest’ultimo e gli strumenti attuativi un rapporto di necessaria compatibilità, ma non di formale coincidenza; pertanto, per evidenti motivi di opportunità, l’attuazione dello strumento generale può essere articolata per tempi, o per modalità, in relazione alle esigenze dinamiche che si manifestano” (cfr., C.d.S., sez. IV, 29.1.2008, n. 248).

In concreto, pertanto, pur apparendo la discrezionalità del Consiglio comunale sussistente, seppure variamente astretta nei termini che si sono più sopra illustrati, il Collegio, chiamato a statuire in merito al ritardo quale fonte di danno risarcibile, deve far proprio quanto recentemente affermato dal Consiglio di Stato, quando ha sottolineato nella decisione da ultimo citata che, quando “l’attività amministrativa sia connotata da margini di discrezionalità pura”, si prospetta “il rischio di un’ingerenza del giudice – chiamato a formulare il giudizio prognostico sulla spettanza del bene non ottenuto con la determinazione illegittima ed annullata – nella sfera davvero esclusiva dell’amministrazione, quella afferente il merito amministrativo”; che “in questi casi, connotati dalla persistenza in capo all’amministrazione di significativi spazi di discrezionalità amministrativa pura, si esclude che il giudice possa indagare sulla spettanza del bene della vita, ammettendo il risarcimento solo dopo e a condizione che l’Amministrazione, riesercitato il proprio potere, abbia riconosciuto all’istante il bene stesso: nel qual caso, il danno ristorabile non potrà che ridursi al solo pregiudizio determinato dal ritardo nel conseguimento di quel bene”.

In definitiva, rientrando la valutazione dell’approvazione del piano di lottizzazione dei ricorrenti nella sfera esclusiva dell’Amministrazione, che potrebbe dunque negarla per fondate ragioni, alcun giudizio prognostico può essere in questa fase pronunciato.

Da quanto precede consegue l’insussistenza allo stato dei presupposti per accogliere la richiesta di invio della sentenza e degli atti processuali alla locale Procura della Corte dei Conti; egualmente deve dirsi quanto alla concorrente domanda di trasmissione degli stessi atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Trento, in difetto di ogni elemento che accrediti, oltre all’accertata illegittimità della delibera consiliare impugnata, gli estremi di eventuali reati.

5. Conclusivamente il ricorso, previo assorbimento delle questioni non espressamente esaminate, deve essere accolto per le argomentazioni sopra esposte, con il conseguente annullamento della delibera consiliare impugnata.

Le spese del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, sono poste a carico dell’Amministrazione comunale di Breguzzo e sono quantificate in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino – Alto Adige, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 212 del 2008, lo accoglie.

Condanna il Comune di Breguzzo al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 4.800,00 (quattromilaottocento) (di cui € 4.000 per onorari ed € 800 per diritti), oltre a I.V.A. e C.P.A. ed al 12,5% sull’importo degli onorari a titolo di spese generali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 29 gennaio 2009, con l’intervento dei Magistrati:

dott. Francesco Mariuzzo – Presidente

dott. Lorenzo Stevanato – Consigliere

dott.ssa Alma Chiettini – Consigliere estensore

Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il giorno. 18 febbraio 2009

Il Segretario Generale

dott. Giovanni Tanel
N. 54/2009 Reg. Sent.

N. 212/2008 Reg. Ric.

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

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