Cons. Stato Sez. IV, Sent., 01-04-2011, n. 2042 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 5 novembre 2004, il sig. M., ufficiale dell’Esercito, propone appello avverso la sentenza 7 luglio 2003 n. 6076, con la quale il TAR del Lazio, sez. Ibis, ha respinto il suo ricorso proposto avverso l’ordine di rilascio 17 marzo 1989 n. 1042.

Con tale provvedimento il Comando regionale militare centrale, Stato maggiore, Ufficio affari generali, gli aveva intimato di lasciare liberi di persone e cose i locali dell’abitazione sita in Roma, entro il 25 giugno 1989, atteso il suo intervenuto collocamento in quiescenza, con comminatoria, in difetto, di sgombero coattivo.

Con il ricorso introduttivo del giudizio di I grado, l’attuale appellante – la cui titolarità dell’alloggio derivava da atto di concessione del 1962 – deduceva:

a) che l’alloggio occupato, essendo stato qualificato nell’atto di concessione come "gratuito non di servizio", erroneamente sarebbe stato qualificato dall’amministrazione come alloggio AST, di cui all’art. 6 l. n. 497/1978; né l’alloggio rientrerebbe in alcuna delle categorie previste da tale legge, difettando dei requisiti dalla stessa previsti. Da ciò deriverebbe che all’alloggio avrebbe dovuto essere applicata la disciplina generale in tema di edilizia residenziale pubblica, in virtù della quale il collocamento in quiescenza non comporta la perdita della concessione;

b) in ogni caso, il provvedimento sarebbe affetto da incompetenza, in quanto sarebbe il Ministro delle Finanze, e non l’Ufficio militare, a dover adottare i provvedimenti volti a riottenere la disponibilità degli alloggi in concessione;

c) che il provvedimento non esporrebbe le ragioni in base alle quali non sarebbe stata considerata una sua istanza volta ad ottenere una ulteriore proroga, determinando altresì, in tal modo, disparità di trattamento rispetto a quanto verificatosi in analoghe situazioni;

d) inoltre, pur volendosi considerare l’alloggio come "di servizio", l’amministrazione non avrebbe preso in considerazione l’integrale disciplina recata dalla l. n. 49771978, ed in particolare la proroga (per un periodo di tempo da definirsi con apposito regolamento) prevista in favore degli utenti che perdono il titolo ad occupare l’alloggio,

e) infine, difetterebbe il presupposto per emettere l’ordine di rilascio, non essendo il ricorrente in congedo assoluto, bensì nella categoria ausiliaria.

Il Tribunale amministrativo Regionale per il Lazio, con la sentenza appellata, ha respinto il ricorso, ritenendo, innanzi tutto, pacifico che al ricorrente l’alloggio demaniale sia stato concesso nel 1962, quale alloggio di servizio, nella sua qualità di Capitano in servizio presso l’Ufficio statistica e meccanografia del R.M.C., e che la gestione del medesimo è sempre stata curata dall’amministrazione militare, con applicazione di un canone mensile.

Ne consegue – secondo il Tribunale – la piena applicabilità delle disposizioni emanate dalla Amministrazione della Difesa in tema di concessione di alloggi di servizio per il personale militare (non rilevando la originaria qualificazione dell’alloggio come "gratuito non di servizio"), nonchè la natura di "ordine" di natura vincolata del provvedimento di rilascio, una volta venuto meno il presupposto soggettivo per la concessione (e quindi l’interesse pubblico al mantenimento dell’utilizzo dell’alloggio da parte di chi non è più dipendente). Né rileva a tali fini il collocamento in ausiliaria, essendo comunque cessato per raggiunti limiti di età "il rapporto di servizio attivo e continuativo".

Con l’atto di appello, il M. espone:

a) la natura di "alloggio gratuito non di servizio" non comporta ex se l’esistenza di "un collegamento tra la concessione dell’appartamento e la posizione del beneficiario quale dipendente dell’amministrazione militare"; né tale deduzione trova riscontro nella disciplina positiva;

b) la circostanza che l’assegnazione dell’alloggio venga effettuata "primariamente per garantire il funzionamento dei servizi", non comporta che la stessa debba essere necessariamente limitata al periodo di servizio effettivo. Infatti, non trattandosi di "alloggio di servizio", la disponibilità dello stesso non cessa al momento del collocamento a riposo, prevedendo invece la legge n. 537/1993, la corresponsione di un canone assimilato all’equo canone;

c) l’ordine di rilascio non indica i presupposti normativi sui quali esso si fonda, mentre "come ogni provvedimento autoritativo, deve trovare la disciplina specifica dei suoi presupposti e del suo contenuto in norme di legge, secondo il principio di legalità";

d) la sentenza non motiva sul punto della proroga della disponibilità dell’alloggio, da disciplinarsi con il regolamento di attuazione della l. n. 497/1979, né sul vizio di incompetenza, né sulla differenza tra congedo assoluto (che comporta la cessazione del rapporto di servizio) e collocamento in ausiliaria, salvo una apodittica affermazione secondo la quale il collocamento in ausiliaria "farebbe venire meno le esigenze di servizio a fondamento della concessione".

Il Ministero della difesa non si è costituito in giudizio e, all’odierna udienza, la causa è stata riservata in decisione.
Motivi della decisione

Il Consiglio di Stato deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravenuto difetto di interesse.

Infatti, con atto del 16 dicembre 2010, il difensore dell’appellante ha fatto presente che "in seguito ad un riesame della fattispecie alla luce della normativa sopravvenuta, non vi è più interesse dell’appellante all’annullamento del provvedimento impugnato."

Ritiene, quindi, il Collegio che sussistano i presupposti di cui all’art. 84, comma 4, Cpa, potendo il giudice "desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa".

La mancata costituzione del Ministero della difesa dispensa dal decidere in ordine alle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello,proposto da M.C. (n. 9653/2004 r.g.), lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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