Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-03-2011) 08-04-2011, n. 14081 Giudice competente

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 22/10/2010, il Tribunale di Firenze rigettava l’istanza di riesame proposta nell’interesse di L.V.M. avverso l’ordinanza del Gip di Firenze, resa in data 30/9/2010, con la quale era stata applicata al prevenuto la misura cautelare della custodia in carcere, in ordine ai reati di rapina aggravata e violazione degli obblighi della sorveglianza speciale. Il Tribunale respingeva l’istanza di incompetenza territoriale, osservando che i reati erano stati accertati a Firenze, e confermava l’ordinanza cautelare, ritenendo sussistenti sia la gravita del quadro indiziario che le esigenze cautelari.

Avverso tale ordinanza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando un unico motivo di gravame con il quale deduce violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione alla dedotta eccezione di incompetenza territoriale del giudice procedente. Al riguardo obietta che dalla stessa imputazione provvisoria il fatto risulta commesso in Roma e che l’azione criminosa è iniziata in Roma quando il prevenuto è salito sul treno diretto a Firenze.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite l’incompetenza per territorio del giudice che ha disposto una misura cautelare è sindacabile in sede di impugnazione (Sez. U, Sentenza n. 19 del 25/10/1994 Cc. (dep. 12/12/1994) Rv. 199393).

In motivazione, le Sezioni Unite hanno osservato che il potere di disporre una misura cautelare da parte di giudice incompetente, per qualsiasi causa, è dei tutto eccezionale, in quanto legittimo solo se sussiste l’improrogabile necessità di salvaguardare le esigenze cautelari e che il sindacato sul corretto esercizio di tale eccezionale potere non può che essere comprensivo della valutazione dei presupposti che lo hanno attivato, e cioè sia dell’incompetenza del giudice, sia dell’urgenza del provvedimento assunto.

Sulla scia di tale orientamento, questa Sezione ha statuito che:

"in tema di impugnazione avverso l’ordinanza d’applicazione di una misura cautelare personale la Corte di Cassazione, qualora ritenga che la competenza territoriale appartenga ad un ufficio giudiziario diverso da quello che procede, deve dichiararla e disporre la conseguente trasmissione degli atti. Deve, però, preliminarmente verificare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, delle esigenze cautelari e dell’urgenza di emettere l’ordinanza impositiva.

Nell’ipotesi in cui manchi uno di tali requisiti o il presupposto della citata urgenza, la Corte di cassazione deve annullare il provvedimento originario, liberare l’indagato e trasmettere gli atti al giudice dichiarato competente. Qualora, invece, gli elementi suddetti siano sussistenti deve limitarsi a trasmettere gli atti al giudice competente, senza potere annullare l’ordinanza del Tribunale, anche quando questo provvedimento sia carente nella sua motivazione, poichè da un lato tale soluzione comporterebbe la restituzione ad un giudice privo del potere di decidere e dall’altro si verificherebbe la sottrazione dell’indagato al suo giudice naturale, che è quello individuato proprio con la declaratoria di competenza (Sez. 2, Sentenza n. 26286 del 27/06/2007 Cc. (dep. 06/07/2007) Rv. 237268).

Nel caso di specie l’eccezione di incompetenza è fondata in quanto dalla stessa rubrica dell’imputazione provvisoria emerge che i reati contestati al prevenuto sono stati commessi in Roma. Di conseguenza erroneamente il Tribunale del riesame ha riconosciuto la competenza territoriale di Firenze, in violazione dei criteri che governano la determinazione della competenza territoriale di cui agli artt. 8 e ss. c.p.p..

Tuttavia la misura cautelare impugnata non può essere annullata in quanto sussistono sia gli estremi dei gravi indizi di colpevolezza, sia le esigenze cautelari, sia l’urgenza di emettere il provvedimento cautelare.

Pertanto, alla luce dei principi di diritto sopra esposti, deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Roma e deve disporsi la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso detto Tribunale.

Inoltre, poichè dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter – che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato trovasi ristretto perchè provveda a quanto stabilito dal citato art. 94, comma 1 bis.
P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Roma e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso detto Tribunale.

Si provveda ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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