T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 01-04-2011, n. 2913 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La professoressa V. ha proposto il presente ricorso avverso il decreto rettorale del 1022010, con il quale è stato disposto il suo collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, non essendo stata presentata una nuova istanza di prolungamento biennale del servizio ai sensi dell’art 72 comma 7 del d.l n° 112 del 2008 convertito nella legge n° 133 del 2008, sostenendo di avere invece presentato la domanda di trattenimento in servizio, di cui vi sarebbe stata prova nel verbale del Consiglio di Facoltà del 5112008.

L’Università con nota del 2672010 comunicava di ritenere un eventuale errore nella presentazione della domanda scusabile e che la domanda della professoressa ricorrente sarebbe stata comunque valutata ai sensi dell’art 72 del d.l n° 112 del 2008.

Alla camera di consiglio del 13102010 è stata accolta la domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato non risultando ancora emesso alcun provvedimento sulla domanda di prolungamento della Prof. V..

Con decreto rettorale n° 9369 del 10112010 la domanda di prolungamento biennale del servizio è stata respinta, non risultando la professoressa ricorrente in possesso dei requisiti indicati dall’Università per il trattenimento in servizio.

Avverso tale decreto è stato proposto il ricorso n° 151 del 2011.

All’udienza pubblica del 232011 il presente ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il presente ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

L’Università infatti nella nota del 2672010 ha espressamente dichiarato di ritenere la eventuale errore nella presentazione della domanda da parte della V. (presentazione alla propria Facoltà) scusabile e comunque di prendere in esame la sua domanda di trattenimento in servizio.

Infatti, tale domanda è stata successivamente respinta con decreto rettorale del 10112010 avverso il quale è stata proposta una diversa impugnazione (rg n° 915 del 2011).

Pertanto la ricorrente non ha più alcun interesse concreto ad attuale alla decisione, non potendo più trarre alcuna utilità dalla presente impugnazione con la quale chiedeva l’esame della propria domanda di prolungamento del servizio.

L’attività posta in essere dall’Università non deve poi ritenersi meramente esecutiva di alcun provvedimento di questo giudice, avendo la stessa Amministrazione, nella nota del 2672010. dichiarato di essere disponibile ad esaminare la domanda della ricorrente, prima dell’ordinanza sospensiva pronunciata dal Tribunale in data 13102010.

Il ricorso, quindi, deve essere dichiarato improcedibile.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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