Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con sentenza 10/7/09 la Corte di Appello di Napoli in parziale riforma della sentenza 19/2/09 del Gup del Tribunale di Napoli, che in esito a giudizio abbreviato condannava R.G. alla pena di anni tre di reclusione e Euro 4.000 di multa per i reati (acc. in (OMISSIS)), in concorso con I.G. poi deceduto, di illegale detenzione di una pistola Beretta cal. 7,65 con matricola abrasa e di una pistola Glock cal. 9×21 con 4 cartucce, clandestinità della prima, ricettazione di entrambe (la seconda era rubata) e illegale detenzione di 42 cartucce cal. 7,65 e 16 cartucce cal. 9×21, rideterminava la pena in anni due di reclusione con la sospensione condizionale della medesima.
Armi e munizioni erano rinvenute, nel corso di una perquisizione nell’abitazione del pregiudicato I.G., nel sottofondo dell’ultimo cassetto del comodino in uso alla moglie R. G.. La linea di difesa di entrambi i coniugi era che esse erano state acquistate e nascoste lì dal I. circa due anni prima all’insaputa della donna. I giudici traevano invece prova della consapevolezza della R. (che aveva negato anche di sapere della presenza di oltre Euro 5.000 nel cassetto del comò della camera da letto) dalla circostanza che l’ingombro e il peso dell’armamentario non poteva non essere notato allorchè il comodino (segnalata l’assenza di polvere sotto e dietro il mobile) veniva spostato per le faccende domestiche. La donna inoltre era ben consapevole che il marito, pregiudicato tra l’altro anche per reati inerenti le armi, non aveva titolo per detenerne.
Di qui la condanna.
Ricorreva per Cassazione la R. con distinti atti sottoscritti da entrambi i difensori. Con uno era dedotto vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta consapevolezza dell’illegale detenzione delle armi e delle munizioni e della loro provenienza illecita nonchè in ordine al contributo causale ai corrispondenti reati. Si concludeva per l’annullamento senza rinvio della sentenza. Con il secondo erano dedotte le medesime doglianze con analoghi argomenti. Anche per esse si concludeva per l’accoglimento.
Alla pubblica udienza fissata per la discussione, assente la parte ricorrente, il PG chiedeva il rigetto del ricorso.
Il ricorso è infondato e va respinto. La sentenza impugnata ha ritenuto provata, con motivazione congrua e convincente, la consapevolezza da parte della donna sia della presenza, nel comodino di sua pertinenza nella camera da letto matrimoniale, delle pistole e delle cartucce del marito sia, vista la personalità del coniuge (pregiudicato, tra l’altro, anche per reati riguardanti le armi), della loro illegalità. Ciò è sufficiente ad integrare i reati contestati, l’apporto causale della condotta della donna ravvisandosi, come correttamente motivato in sentenza, nel consenso da lei prestato all’occultamento delle armi e delle cartucce nel doppio fondo (vano segreto) del proprio comodino, il che accresceva l’efficacia del nascondimento e il proposito delittuoso del marito.
Quanto alla dedotta impossibilità giuridica di configurare un concorso morale a posteriori nel reato (istantaneo) di ricettazione, qui non si tratta solo di concorso morale (trattandosi di positivo consenso), ma nulla è stato dedotto (come ha puntualmente rilevato il giudice di merito) circa una diversa decorrenza temporale tra l’acquisto della cosa di provenienza delittuosa e il suo nascondimento. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente (art. 616 c.p.p.) al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del processo.
Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.