Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole
Svolgimento del processo
Con sentenza del 15.5.2009 la Corte di appello di Torino confermava la sentenza del Tribunale di Aqui Terme del 25.1.2006 di condanna del D.L.M. alla pena di anni tre e mesi cinque di reclusione ed Euro 500,00 di multa per i reati di estorsione e lesioni.
L’imputato minacciava la parte offesa, dal quale aveva acquistato 4 gomme per autovettura non corrispondendo il dovuto, per ottenere un preteso risarcimento in quanto, a suo dire, erano inidonee e che per tale ragione aveva subito un grave danno alla propria autovettura.
L’imputato quindi minacciava la parte offesa e "spalleggiato" da altre due persone in un’occasione lo percuoteva causandogli lesioni personali e costringendolo a versare un assegno risarcitorio" di sette milioni e mezzo (originariamente era stata pretesa la somma di L. 24 milioni).
La Corte giudicava credibile la versione della parte offesa, confermata dalle dichiarazioni dei testi, ed escludeva qualsiasi legittima pretesa dell’imputato che non aveva mai allegato alcuna documentazione dei pretesi danni subiti.
Ricorre il D.L. che deduce la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata che si basava solo sulle dichiarazioni rese dalla parte offesa senza prendere in alcuna considerazione quelle dei testimoni.
L’aggressione lamentata dalla parte offesa in un piccolo locale ad opera di 3 persone era incompatibile con le dimensioni del luogo ed il certificato medico prodotto non confermava la tesi della parte offesa che aveva riferito di essere stato colpito alla gamba.
Inoltre si era disattesa erroneamente la tesi dell’applicabilità dell’art. 393 c.p.. Non vi era stata alcuna estorsione, ma il tentativo di ottenere i danni provocati dalla vendita di gomme non idonee da parte del Padovano. Anche la quietanza liberatoria rilasciata dall’imputato testimoniava la veridicità della narrazione del ricorrente.
Motivi della decisione
Il ricorso, stante la sua manifesta infondatezza, va dichiarato inammissibile.
La Corte territoriale ha ritenuto la responsabilità del ricorrente sulla base delle dichiarazioni della parte lesa riscontrate da quelle di numerosissimi testi e dal certificato medico prodotto, nonchè dalla non credibilità della tesi dei "danni" causati dalle gomme "non idonee" vendute dalla parte offesa avanzata dal ricorrente, che non ha, però, mai fornito alcun riscontro di tale narrazione.
La motivazione appare congrua, persuasiva e logicamente coerente; le censure sono di mero fatto e ripropongono censure già esaminate dai giudici di merito.
La Corte territoriale ha già osservato che il certificato medico prodotto è coerente con le dichiarazioni testimoniali che affermano che la parte offesa fu aggredito in un locale da tre persone e malmenato. La Corte ha anche esaminato la non veracità della tesi del ricorrente in quanto i pretesi danni da ben L. 24 milioni non avrebbero lasciato alcuna traccia non essendo state restituite neppure le gomme e non essendosi prodotta alcuna valutazione tecnica di carrozzieri o altri soggetti. Ancora si è notato come il rilascio di una quietanza è facilmente spiegabile proprio con la volontà di precostituirsi una causale per il rilascio di un assegno, in realtà frutto di atti estorsivi.
Non sussiste conclusivamente alcuna contraddizione nella ricostruzione dei fatti offerta dai giudici di merito che hanno dettagliatamente esaminato ogni censura relativa alla dinamica dei fatti, censure, in quanto tali, non riproponibili in questa sede perchè di mero fatto.
Ai sensi dell’art. o 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento Euro mille alla Cassa delle ammende.
Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.