Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 16-04-2010) 01-07-2010, n. 24744

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con sentenza del 25.2.2009 la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del 18.10.2007 del Tribunale di Agrigento, dichiarava non doversi procedere in ordine all’imputazione sub b) (falso) per intervenuta prescrizione e riduceva la pena inflitta ai due imputati a mesi otto di reclusione ed Euro 200,00 di multa per ricettazione.

Si tratta della ricettazione di un motorino alla cui guida veniva sorpreso il D.A., veicolo che risultava avere il certificato di idoneità falsificato e il numero del telaio alterato, emergeva che ad acquistare il motorino era stato il M. C. che poi lo aveva intestato al D..

La Corte riteneva che la prova dell’alterazione ricordata fosse desumibile dalle dichiarazioni rese dai verbalizzanti, essendo ormai gli accertamenti irrepetibili, escussi in dibattimento e dalle fotografie prodotte.

Ricorre il D. che allega la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata e la violazione di legge.

Si trattava di accertamenti irrepetibili ed il metodo accolto dalla Corte conduceva ad aggirare le norme processuali poste a tutela dei diritti della difesa.

Con il secondo motivo si allega che era comunque emerso che la falsificazione del certificato era del tutto non percepibile da parte di una persona normale; era al più applicabile l’art. 712 c.p..

Non era stato dimostrato il dolo e la cattiva fede dell’imputato.

Inoltre il certo acquirente del motorino era M.C. e il D. aveva acconsentito solo all’intestazione del certificato di proprietà.

Si chiede l’applicazione del condono.

Nel ricorso del M. il primo motivo è identico a quello del coimputato.

Con il secondo motivo si allega la carenza probatoria in ordine alla sussistenza del dolo del reato di ricettazione: al più sarebbe applicabile l’art. 712 c.p., visto che la contraffazione del telaio era impercettibile per i normali cittadini.

Infine si chiede l’applicazione del condono.

Motivi della decisione

Per quanto riguarda la posizione del M. si deve annullare senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per morte del reo, come da pervenuta certificazione.

Il ricorso del D. è invece manifestamente infondato e pertanto va dichiarato inammissibile.

Circa il primo motivo, i verbalizzanti hanno riferito quanto da loro riscontrato sul motorino e a supporto di tali dichiarazioni sono state prodotte delle fotografie. Pertanto l’accertamento tecnico non è stato utilizzato in quanto tale, ma si sono richiamate le fonti testimoniali assunte in pubblico dibattimento e i riscontri fotografici. Che le alterazioni fossero presenti non è peraltro neppure esplicitamente revocato in dubbio.

Per quanto riguarda il secondo e il terzo motivo non solo l’imputato fu trovato a bordo del mezzo ( dal numero di telaio alterato) e con il certificato di conformità falsificato a suo nome, ma la Corte ha altresì rilevato che nessuno dei due imputati ha mai fornito la minima spiegazione dell’accaduto e delucidazioni in ordine alla provenienza del mezzo. Va ricordato sul punto la giurisprudenza di questa Corte secondo cui "la conoscenza della provenienza illecita del bene può desumersi da qualsiasi elemento .. anche sulla base dell’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta" (cass. n. 2436/1997). Tali considerazioni ostano all’applicabilità dell’art. 712 c.p., posto che nessun acquisto, ancorchè " incauto" è stato dimostrato.

L’imputato non può scaricare ogni responsabilità sul defunto M. per le ragioni già dette: fu trovato a bordo del mezzo con certificato falsificato a suo nome e numero di telaio alterato e non ha offerto alcuna giustificazione dell’accaduto. La motivazione appare congrua e logicamente coerente, le censure sono di mero fatto e ripropongono questioni già esaminate dai giudici di merito.

Circa l’ultimo motivo va ricordata la giurisprudenza di questa Corte secondo cui "Il ricorso per cassazione avverso la mancata applicazione dell’indulto è ammissibile solo qualora il giudice di merito abbia esplicitamente escluso detta applicazione, mentre nel caso in cui abbia omesso di pronunciarsi deve essere adito il giudice dell’esecuzione." (cass. n. 43262/2009, cass. 536/2006).

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso di D.A. e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro mille alla Cassa delle ammende. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di M.C. perchè il reato è estinto per morte del reo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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