Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole
Svolgimento del processo
Con sentenza del 16.10.2008, il Giudice di Pace di Genova, in composizione monocratica, dichiarò G.H. responsabile del reato di cui all’art. 639 c.p e – concesse le attenuanti generiche equivalenti – lo condannò alla pena di Euro 400,00 di multa.
Avverso tale pronunzia propose gravame l’imputato, e il Tribunale di Genova, con sentenza del 7.4.2009, in parziale riforma della decisione di primo grado riduceva la pena ad Euro 103,00 di multa.
Ricorre per cassazione l’imputato, deducendo la violazione dell’art. 606, lett. b), per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, avendo il Tribunale errato nella quantificazione della pena, poichè non ha operato la riduzione per le circostanze attenuanti già riconosciute dal Giudice di Pace. Lamenta altresì in relazione al risarcimento del danno che il signor M. non può essere destinatario di alcun danno poichè la scrivania imbrattata era in suo uso e non di sua proprietà.
Chiede pertanto l’annullamento della sentenza.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato in relazione alla sola determinazione della pena.
Infatti, il reato di cui all’art. 639 c.p., è punito con la pena della multa fino a Euro 103,00 e poichè il Giudice di pace, nella sentenza di primo grado, aveva concesso le attenuanti generiche, il Tribunale avrebbe dovuto operare sulla pena la riduzione per le attenuanti già concesse.
Considerato che la Corte può rideterminare la pena applicando la riduzione per le attenuanti generiche nella stessa misura di cui alla sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 620 c.p.p., lett. l), ridetermina la pena in Euro 82,4.
Sulla ulteriore doglianza, in relazione al risarcimento del danno al signor M., il ricorso è inammissibile, in quanto fondato su motivi che ripropongono in modo generico le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, e pertanto vanno considerati specifici, non potendo il ricorso ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di specificità, conducente, ai sensi dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), nell’inammissibilità (Cass. Sez. 4^ n. 5191/2000 Rv.
216473).
P.Q.M.
Visto l’art. 620 c.p.p., lett. l) ridetermina la pena in Euro 82,4.
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