Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 22-12-2010) 12-04-2011, n. 14712 Sentenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – N.F., persona offesa nell’ambito del procedimento penale n. 3148/08 RGNR della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela, in quanto coniuge di C.P., deceduto, e l’Associazione "Aria Nuova", in persona del legale rappresentante D.B.S., quale ente preposto alla tutela ed alla salvaguardia dei beni ambientali e di interesse archeologico, storico ed artistico, congiuntamente ricorrono, per il tramite del comune difensore, avverso il decreto di archiviazione emesso il 31 dicembre 2009 dal Gip del predetto Tribunale che ha ritenuto inammissibile la proposta opposizione, difettando le attività integrative proposte dei requisiti di pertinenza e rilevanza.

Si dolgono i ricorrenti del fatto che il giudice, nonostante fosse stata proposta opposizione ex art. 410 cod. proc. pen., abbia disposto l’archiviazione del procedimento "de plano", senza motivare in ordine alle ragioni della ritenuta inammissibilità dell’opposizione, in tal guisa avendo violato il principio del contraddittorio. L’associazione "Aria Nuova", inoltre, denuncia la violazione dell’art. 408 c.p.p., comma 2 per essere stata omessa, nei confronti della stessa, la notifica dell’avviso della richiesta di archiviazione, benchè avesse chiesto di essere informata con dichiarazione posta in calce alla denuncia del 29.3.08. 2 – Deve preliminarmente rilevarsi la manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso, proposto dall’associazione "Aria Nuova".

In realtà, a prescindere dalla riconducibilità in capo alla stessa, nell’ambito del presente procedimento, di interessi concretamente tutelabili, deve rilevarsi che detta associazione non risulta firmataria della denuncia del 29.3.08, richiamata nel ricorso, sottoscritta solo dai lavoratori o da loro congiunti, di guisa che la richiesta ex art. 408 c.p.p., comma 2, avanzata nella stessa denuncia dai suoi sottoscrittori, non può essere ad essa riferita. Mentre l’attestazione, che si legge in calce al documento del 29.3.08, di "denuncia redatta dall’associazione Aria Nuova o.n.l.u.s. (OMISSIS)" autorizza a ritenere che la stessa si sia solo limitata a prestare assistenza ai denuncianti. Legittimamente, quindi, è stata omessa la notifica all’associazione ricorrente dell’avviso della richiesta di archiviazione.

3 – Tanto premesso, osserva la Corte che è, viceversa, fondato il primo motivo di ricorso, essendo stato il provvedimento impugnato emesso in violazione del diritto della persona offesa al contraddittorio.

L’art. 410 c.p.p., comma 2 prevede che il Gip, in presenza di opposizione alla richiesta di archiviazione, può provvedere "de plano" solo in presenza di due condizioni: a) l’inammissibilità dell’opposizione; b) l’infondatezza della notizia di reato. Quanto all’inammissibilità, essa può conseguire solo alla mancata indicazione, da parte dell’opponente, dell’oggetto delle indagini suppletive e dei relativi elementi di prova. Tali ragioni d’inammissibilità, tuttavia, tassativamente indicate nella citata disposizione di legge, secondo la giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite (n. 2/1996) "non sono suscettibili di discrezionali estensioni nè possono consistere in valutazioni anticipate di merito ovvero di prognosi di fondatezza da parte del giudice "; di guisa che eventuali ragioni di infondatezza dei temi d’indagine indicati dall’opponente "non possono costituire motivo legittimo di inammissibilità, neppure ove attengano ad una valutazione prognostica dell’esito della investigazione suppletiva e delle relative fonti di prova indicate dalla parte offesa".

Nel caso di specie, nell’atto di opposizione era stata indicata la necessità di eseguire una serie di esami diagnostici, di accertamenti e verifiche di diversa natura, di acquisire varia documentazione, e tuttavia il Gip ha negato il contraddittorio sostenendo la non pertinenza e la irrilevanza delle investigazioni suppletive, peraltro in termini apodittici e generici, in tal guisa avendo sostanzialmente espresso un anticipato giudizio prognostico di merito in ordine alla idoneità dei richiesti approfondimenti istruttori; giudizio che avrebbe dovuto essere riservato all’esito della procedura camerale, nel contraddittorio delle parti.

La mancata fissazione dell’udienza camerale configura una nullità deducibile con ricorso per cassazione, in quanto realizza una violazione inquadrabile nel disposto dell’art. 127 c.p.p., comma 5, a causa della lesione del principio del contraddittorio e del diritto della persona offesa ad avere accesso al procedimento di archiviazione. In conseguenza, il provvedimento impugnato deve essere annullato, senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Gela perchè il Gip proceda ai sensi dell’art. 410 c.p.p., comma 3.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Gela per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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