Cons. Stato Sez. VI, Sent., 08-04-2011, n. 2194 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 20 aprile 2005, n. 1059, il T.A.R. per il Piemonte ha respinto il ricorso n. 381 del 2005, proposto dalla s.p.a. T. I. avverso la determina n. 118 del 2004 con cui il Comune di Cerreto Grue ha disposto la rimozione di impianto di telefonia mobile situato nella frazione Valeria.

Avverso la indicata sentenza propone gravame la società appellante, ritenendone l’erroneità e chiedendo, in sua riforma, l’annullamento del provvedimento impugnato in primo grado.

Con memoria del 2 febbraio 2011, la stessa società appellante ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse.

Va quindi dichiarata l’improcedibilità dell’appello.

Sussistono giustificate ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese del secondo grado di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello n. 2948 del 2006, lo dichiara improcedibile.

Compensa le spese del secondo grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *