Cass. civ. Sez. V, Sent., 05-07-2011, n. 14814 Imposte

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 297/4/2005, depositata il 15 luglio 2005, la CTR della Campania ha confermato la decisione con la quale la CTP di Avellino aveva rigettato l’impugnazione proposta da C.M. e da G.I. avverso la cartella di pagamento avente ad oggetto il recupero dell’imposta ipotecaria e di bollo, dovuta a seguito della revoca dei benefici fiscali, da costoro fruiti, al momento della concessione del mutuo agevolato, per l’acquisto della prima casa. I giudici d’appello hanno considerato che, impugnando la cartella di pagamento, censurabile, solo, per vizi propri, i contribuenti non potevano dedurre il giudicato favorevole intervenuto nei confronti dell’Istituto mutuante, coobbligato in solido, rilevando, "ad abundantiam", che tale giudicato non poteva giovare ai contribuenti, per essersene già formato uno diverso "inter partes", e che i principi propri delle obbligazioni solidali ostavano alla richiesta di riduzione della pretesa erariale alla quota di loro spettanza.

Per la cassazione di tale sentenza, ricorrono i due contribuenti.

L’Agenzia del Territorio non ha depositato controricorso.
Motivi della decisione

Con il proposto ricorso, i contribuenti deducono che, nel ritenere preclusa, per la natura stessa dell’obbligazione solidale, la limitazione del credito alla quota di loro pertinenza, la CTR ha violato e falsamente applicato l’art. 1306, comma 2, artt. 1298 e 1299 c.c., in quanto, a seguito dell’accoglimento del ricorso proposto dall’Istituto mutuante avverso l’avviso di liquidazione, la pretesa erariale doveva esser ridotta entro il predetto limite. I ricorrenti aggiungono che la tesi accolta dalla CTR pregiudica la loro azione di regresso nei confronti del coobbligato, governata dal principio secondo il quale nei rapporti interni l’obbligazione si divide secondo quanto risulta dal titolo, o, in mancanza, in parti uguali, evidenziando, infine, che l’errore nell’indicazione della somma costituisce un vizio formale tipico della cartella, che ne inficia la validità.

Il ricorso è infondato. Nell’esposizione in fatto, i ricorrenti hanno riferito che l’avviso di liquidazione emesso dall’Ufficio, per la ritenuta insussistenza dei presupposti per l’agevolazione connessa all’acquisto della prima casa, era stato impugnato sia da loro che dal mutuante coobbligato Banco di Napoli S.p.A. La decisione di rigetto di tale ricorso, emessa in primo grado, era stata impugnata, solo, dall’Istituto, che era rimasto vittorioso in appello. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 28288/2008, 18025/2006), la disposizione di cui all’art. 1306 cpv. c.c., consente che, nell’ipotesi di più soggetti debitori in solido della stessa imposta, uno dei quali soltanto abbia impugnato l’avviso di accertamento, il debitore inerte possa avvalersi del giudicato riduttivo di quel valore formatosi a favore del debitore più solerte. Ma la tendenziale unicità dell’accertamento e l’estensibilità del giudicato al condebitore solidale in sede tributaria incontra, però, sempre, il limite nell’esistenza nei confronti del medesimo condebitore di un giudicato contrario sul medesimo punto: ove, insomma, su un’obbligazione solidale si siano formati più giudicati, ognuno dei debitori resta soggetto alle statuizioni contenute in quello che lo riguarda che, in quanto il giudicato diretto devitalizza l’efficacia riflessa di qualsivoglia altro giudicato. Tale principio, che gli stessi ricorrenti mostrano di condividere, non è scalfito dalle disposizioni di cui agli artt. 1298 e 1299 c.c., che regolano la ripartizione interna dell’onere tra coobbligati, alla quale l’Ufficio creditore è estraneo, potendo esigere da ciascuno di essi l’intero importo, ex art. 1292 c.c..

Deve, infine, escludersi la sussistenza del dedotto errore nella determinazione del "quantum"; non essendo stata denunciata un’ipotesi di errore materiale (nel qual caso si sarebbe posto, peraltro, il problema della legittimazione dell’Agenzia intimata), la cartella risulta emessa per la riscossione dell’intera pretesa tributaria, quale indicata nel ruolo in conformità col giudicato esistente nei loro confronti.

Le spese del presente giudizio di legittimità, secondo il criterio legale della soccombenza, vanno poste a carico dei ricorrenti, ed in favore dell’Agenzia, che ha discusso oralmente la causa, e si liquidano in Euro 1.000,00, oltre a spese prenotate a debito.
P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso, e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.000,00, oltre a spese prenotate a debito, Così deciso in Roma, il 11 maggio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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