MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 28/12/12, n. 257 Regolamento integrativo del decreto ministeriale 29/11/07, n.255, per il trattamento dei dati personali nella gestione del Registro dei revisori legali e del relativo Registro del tirocino

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali» e in particolare
gli articoli 20, commi 2 e 3, 21, comma 2 che fissano i principi
applicabili al trattamento dei dati sensibili e giudiziari ed il
termine per l’identificazione, con atto di natura regolamentare, dei
tipi di dati trattati e delle operazioni effettuate;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante
Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali
dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive
78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE ed in
particolare, l’articolo 21 dello stesso decreto, che attribuisce al
Ministero dell’economia e delle finanze, tra l’altro, competenze e
poteri in materia di tenuta del Registro dei revisori legali e del
Registro del tirocinio;
Visto il decreto ministeriale 29 novembre 2007, n. 255, recante
«Regolamento di attuazione degli articoli 20, 21, e 181 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di
protezione dei dati personali"», che identifica i tipi di dati e le
operazioni eseguibili nel trattamento dei dati personali, sensibili o
giudiziari, autorizzati per legge, per il Ministero dell’economia e
delle finanze, la Scuola superiore dell’economia e delle finanze,
l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la Guardia di
finanza e il Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle
finanze;
Considerata la necessita’ di identificare i tipi di dati sensibili
e giudiziari trattati e le operazioni eseguibili in relazione alle
finalita’ di interesse pubblico, individuate da parte del Ministero
dell’economia e delle finanze, con riferimento alle funzioni di
abilitazione e di iscrizione al Registro dei revisori legali e del
relativo Registro del tirocinio, nonche’ di tenuta e vigilanza dei
menzionati registri;
Considerata, in particolare, la necessita’ di acquisire presso gli
interessati o presso l’Autorita’ giudiziaria dati personali
concernenti il possesso ed il mantenimento del requisito
dell’onorabilita’ ai fini dell’iscrizione o del mantenimento
dell’iscrizione nel Registro dei revisori legali e nel Registro del
tirocinio;
Verificato il rispetto dei principi e delle garanzie previste
dall’articolo 22 del Codice in materia di protezione dei dati
personali, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza
ed indispensabilita’ dei dati sensibili e giudiziari utilizzati
rispetto alle finalita’ perseguite, all’indispensabilita’ delle
operazioni eseguibili per il perseguimento delle finalita’ di
rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonche’
all’esistenza di fonti normative idonee a legittimare l’effettuazione
delle medesime operazioni;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali, iscritto nel relativo Registro dei provvedimenti in data
15 dicembre 2011, al n. 485, parere richiesto ai sensi degli articoli
20, comma 3, 21, comma 2, 154, commi 1, lettera g), 4 e 5, del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Udito il parere del Consiglio di Stato, adottato dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza dell’11 novembre
2012;
Vista la comunicazione effettuata alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, a
norma dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
con nota, n. 16113 del 9 novembre 2012, dell’Ufficio legislativo
Economia e «il nulla osta all’ulteriore corso del provvedimento»
rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con foglio
del 29 novembre 2012 n. 10977;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Integrazione al decreto ministeriale 29 novembre 2007, n. 255

1. Il presente regolamento, con l’allegata scheda, che ne
costituisce parte integrante, individua i tipi di dati e di
operazioni che il Ministero dell’economia e delle finanze e’
autorizzato, rispettivamente, a trattare e ad effettuare, in
applicazione della normativa sul funzionamento del Registro dei
revisori legali e del relativo Registro del tirocinio, istituiti con
il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
2. La scheda indicata nel primo comma, contrassegnata come Scheda
18-bis, e’ inserita nell’Allegato n. 1 al decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 29 novembre 2007, n. 255, dopo la
scheda n. 18.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Roma, 28 dicembre 2012

Il Ministro: Grilli

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle
finanze, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 293

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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