Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 17-06-2010) 07-07-2010, n. 25938 USURA

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. R.P. e Ra.Pa. impugnano la sentenza della Corte di appello di Perugia confermativa della decisione di primo grado con la quale sono stati dichiarati colpevoli di più episodi di usura impropria ex art. 644 bis c.p.p., introdotto dal D.L. n. 306 del 1992, così qualificati dal tribunale tutti i fatti, ritenuti commessi fino al (OMISSIS), con l’aggravante di aver agito nell’esercizio di un’attività di intermediazione finanziaria ritenuta equivalente alle attenuanti innominate.

2. Con ricorsi di analogo tenore denunciano:

1 – nullità della notificazione dell’estratto contumaciale della sentenza di appello;

2 – violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all’abrogazione della norma incriminatrice di cui all’art. 644 bis c.p. ad opera della L. n. 108 del 1996;

3 – vizio della motivazione in ordine alla valutazione di usurari età del tasso praticato;

4 – violazione dell’art. 129 c.p.p. per avere la Corte di appello mancato di dichiarare la prescrizione dei reati, commessi fino al (OMISSIS).

3. Il quarto motivo è fondato ed assorbente.

4. Tutti i fatti sono stati qualificati dal tribunale come usura impropria (art. 644 bis c.p), e ritenuti tutti commessi nell’ambito temporale di vigenza di tale fattispecie incriminatrice (f. 31).

Il termine massimo di prescrizione di tale reato, punito fino a quattro anni di reclusione (escluso dal computo l’aumento per la contestata aggravante di cui all’art. 644 c.p., comma 3, perchè equivalente alle circostanze attenuanti generiche), è di sette anni e sei mesi.

I reati, posti in continuazione, risultano commessi fino al (OMISSIS), sicchè il termine di estinzione è spirato il 19.8.2003, cioè prima della pronuncia della sentenza di secondo grado.

5. La Corte deve dunque procedere alla relativa declaratoria, non sussistendo le condizioni per una pronuncia liberatoria.

Le condotte contestate, invero, risultano comunque perseguibili anche ai sensi della normativa successiva, introdotta con la L. n. 108 del 1996 e più gravemente sanzionatoria, sicchè esiste una continuità di illecito che esclude la configurabilità dell’invocata abrogatio criminis; allo stesso modo è da escludere, alla luce delle argomentazioni della sentenza di primo grado (f. 30), del tutto corrette sotto il profilo logico e giuridico, che possa mettersi in discussione in questa sede la natura usuraria del tasso di interesse praticato.

6. Manifestamente infondata, infine, l’eccezione processuale, atteso che l’eventuale invalidità della notificazione dell’estratto contumaciale è sanata dall’avere l’atto raggiunto il suo scopo, considerata l’avvenuta proposizione del ricorso per Cassazione.

7. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio essendo estinti per prescrizione i reati per cui è intervenuta condanna; restano ferme le statuizioni civili assunte dai giudici di merito.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè i reati sono estinti per prescrizione, ferme le statuizioni civili.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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