Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 17-06-2010) 07-07-2010, n. 25934 RAPINA

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. Z.O. impugna la sentenza della Corte di appello di Trieste confermativa della decisione di primo grado con la quale è stato dichiarato colpevole del delitto di rapina impropria perchè, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, dopo aver sottratto la disponibilità di cassa di un pubblico esercizio esercitava violenza nei confronti del gestore per procurarsi l’impunità. 2. Con il ricorso invoca la derubricazione dell’imputazione nell’ipotesi tentata, assumendo che, essendosi verificata la sottrazione ma non l’impossessamento del bene altrui per la reazione della persona offesa, il delitto non possa ritenersi consumato, dovendosi considerare "sottrazione" ed "impossessamento" momenti concettualmente ed ontologicamente distinti nella ricostruzione della figura delittuosa.

3. La doglianza è infondata.

4. Ha già affermato in più occasioni la giurisprudenza di legittimità che è ravvisabile il tentativo di rapina impropria quando l’agente, dopo aver tentato di sottrarre la cosa altrui, usi violenza o minaccia per assicurarsi l’impunità, mentre sussiste rapina impropria consumata ove la violenza o la minaccia siano poste in essere immediatamente dopo l’avvenuta sottrazione, allo scopo di assicurarsi il possesso della cosa sottratta o di procurarsi l’impunità (sez. 2, 14.11.1975, Bruno, rv 133892; sez. 2, 21.1.1988, Mastrogiacomo, rv 179347); ed invero gli elementi consistenti nell’impossessamento definitivo di quanto già sottratto ovvero nell’impunità rilevano nella fattispecie astratta de qua non in quanto risultato dell’azione (il cui mancato conseguimento arresterebbe la consumazione a livello di mero tentativo) bensì come mera finalità caratterizzante la condotta violenta o minacciosa successiva alla sottrazione.

5. Ciò si riscontra nel caso in esame in cui, pacificamente già realizzatasi la sottrazione del denaro, l’imputato ha usato violenza nei confronti della persona offesa al fine di assicurarsi definitivamente il profitto del reato ed insieme l’impunità, restando del tutto indifferente, ai fini della configurabilità dell’ipotesi consumata della rapina impropria, che l’agente non abbia raggiunto lo scopo perseguito.

6. Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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