MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 12 luglio 2010 Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la societa’ «Co.Ge.Fr.In S.p.a.». (Decreto n. 53247).

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 187 del 12-8-2010

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

VISTO l’art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203,
come modificato dall’art. 7 ter, comma 4, del decreto legge
10.02.2009, n.5, convertito con modificazioni dalla legge 09.04.2009,
n. 33;

VISTI gli accordi sottoscritti tra il Ministero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche Sociali e le Regioni Veneto (16.04.2009) ed
Emilia Romagna (16.04.2009) che stabiliscono che il trattamento di
sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore e’ integrato da un
contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva
del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a
carico del FSE-POR;

VISTO l’accordo intervenuto in sede governativa presso il
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in data
04.11.2009, relativo alla societa’ CO.GE.FR.IN SPA per la quale
sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai
fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione
salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTE le note con le quali le Regioni Veneto (02.12.2009) ed
Emilia Romagna (13.11.2009), si sono assunte l’impegno all’erogazione
della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sara’
concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla societa’
CO.GE.FR.IN SPA, in conformita’ agli accordi siglati presso il
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

VISTA l’istanza di concessione del trattamento straordinario di
integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata
dall’azienda CO.GE.FR.IN SPA in favore dei lavoratori dipendenti
presso le sedi di Bologna (BO) e Verona (VR), per il periodo dal
05.11.2009 al 04.11.2010;

VISTO lo stanziamento di 600 milioni di euro – a carico del Fondo
per l’occupazione di cui all’art.1, comma 7 del decreto-legge 20
maggio 1993, n.148, convertito con modificazioni dalla legge 19
luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni – previsto dall’art.
2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del
trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei
lavoratori interessati;

D E C R E T A

ART.1

Ai sensi dell’art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203,
come modificato dall’art. 7 ter, comma 4, del decreto legge
10.02.2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge
09.04.2009, n. 33, e’ autorizzata la concessione del trattamento
straordinario di integrazione salariale, definito nell’accordo
intervenuto presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali in data 04.11.2009, in favore di un numero massimo
di 28 unita’ lavorative della societa’ CO.GE.FR.IN SPA, cosi’
suddivise:

• Bologna (BO) – 23 lavoratori;

• Verona (VR) – 5 lavoratori;

per il periodo dal 05.11.2009 al 04.11.2010.
La contrazione dell’orario di lavoro sara’ fino ad un massimo del
50%.
A valere sullo stanziamento di cui all’art. 2, comma 36, della legge
22 dicembre 2008, n. 203, sul Fondo per l’Occupazione viene imputata
l’intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito
spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.
Il predetto trattamento e’ integrato da un contributo connesso alla
partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura
pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE – POR
regionale.
Fermo restando l’ammontare complessivo dell’intervento FSE calcolato
secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima puo’ essere
calcolata mensilmente oppure sull’ammontare complessivo del sostegno
al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi
nazionali.
In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo
per l’Occupazione sono disposti nel limite massimo complessivo di
euro 244.628,72 (duecentoquarantaquattromilaseicentoventiotto/72).

Matricola INPS: 1304036878
Pagamento diretto: SI

ART. 2

L’onere complessivo a carico del Fondo per l’Occupazione, pari ad
euro 244.628,72 (duecentoquarantaquattromilaseicentoventiotto/72),
gravera’ sullo stanziamento di cui all’articolo 2, comma 36, della
legge 22 dicembre 2008, n. 203.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita’ finanziarie,
individuato dal precedente articolo 2, l’Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale e’ tenuto a controllare i flussi di spesa
afferenti all’avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al
presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e
delle Politiche Sociali e al Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2010

p. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
il Sottosegretario di Stato
Viespoli
Il Ministro dell’economia
e delle finanze
Tremonti

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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