Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 187 del 12-8-2010
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
VISTO l’art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203,
come modificato dall’art. 7 ter, comma 4, del decreto legge
10.02.2009, n.5, convertito con modificazioni dalla legge 09.04.2009,
n. 33;
VISTI gli accordi sottoscritti tra il Ministero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche Sociali e le Regioni Lombardia (16.04.2009),
Toscana (16.04.2009), Puglia (16.04.2009), Campania (16.04.2009) e
Calabria (22.04.2009) che stabiliscono che il trattamento di sostegno
al reddito spettante a ciascun lavoratore e’ integrato da un
contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva
del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a
carico del FSE-POR;
VISTO l’accordo intervenuto in sede governativa presso il
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in data
10 dicembre 2009, relativo alla societa’ BARSANTI TRASPORTI SRL per
la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra
citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di
integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;
VISTE le note con le quali le Regioni Lombardia (18.01.2010),
Toscana (26.02.2010), Puglia (13.01.2010), Campania (07.01.20 10) e
Calabria (11.12.2009), si sono assunte l’impegno all’erogazione della
propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sara’ concesso
in favore dei lavoratori dipendenti dalla societa’ BARSANTI TRASPORTI
SRL, in conformita’ agli accordi siglati presso il Ministero del
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;
VISTA l’istanza di concessione del trattamento straordinario di
integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata
dall’azienda BARSANTI TRASPORTI SRL in favore dei lavoratori
dipendenti presso le sedi di Trucazzano (MI), Sesto Fiorentino (FI),
Rende (CS), Marcianise (CE) e Lecce (LE), per il periodo dal
10.12.2009 al 09.12.2010;
VISTO lo stanziamento di 600 milioni di euro – a carico del Fondo
per l’occupazione di cui all’art.1, comma 7 del decreto-legge 20
maggio 1993, n.148, convertito con modificazioni dalla legge 19
luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni – previsto dall’art.
2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;
RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del
trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei
lavoratori interessati;
D E C R E T A
ART. 1
Ai sensi dell’art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203,
come modificato dall’art. 7 ter, comma 4, del decreto legge
10.02.2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge
09.04.2009, n. 33, e’ autorizzata la concessione del trattamento
straordinario di integrazione salariale, definito nell’accordo
intervenuto presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali in data 10.12.2009, in favore di un numero massimo
di 7 unita’ lavorative della societa’ BARSANTI TRASPORTI SRL, per il
periodo dal 10.12.2009 al 09.12.2010, per i lavoratori cosi’
suddivisi:
• Trucazzano (MI) – 1 lavoratore;
• Sesto Fiorentino (FI) – 3 lavoratori;
• Rende (CS) – 1 lavoratore;
• Marcianise (CE) – 1 lavoratore;
• Lecce (LE) – 1 lavoratore.
A valere sullo stanziamento di cui all’art. 2, comma 36, della legge
22 dicembre 2008, n. 203, sul Fondo per l’Occupazione viene imputata
l’intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito
spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.
Il predetto trattamento e’ integrato da un contributo connesso alla
partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura
pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE – POR
regionale.
Fermo restando l’ammontare complessivo dell’intervento FSE calcolato
secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima puo’ essere
calcolata mensilmente oppure sull’ammontare complessivo del sostegno
al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi
nazionali.
In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo
per l’Occupazione sono disposti nel limite massimo complessivo di
euro 122.920,84 (centoventiduemilanovecentoventi/84).
Matricola INPS: 0902854723
Pagamento diretto: SI
ART. 2
L’onere complessivo a carico del Fondo per l’Occupazione, pari ad
euro 122.920,84 (centoventiduemilanovecentoventi/84), gravera’ sullo
stanziamento di cui all’articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre
2008, n. 203.
ART. 3 Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita’ finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e’ tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all’avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell’Economia e delle Finanze. Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 luglio 2010 p. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali il Sottosegretario di Stato Viespoli Il Ministro dell’economia e delle finanze Tremonti
Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.
Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/