Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
, per l’Avvocatura dello Stato;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Il ricorrente, titolare del patentino n. 180/Le per la rivendita di monopoli, gestisce a Lecce un Bar, denominato "C.G.C.", all’interno del quale vende i generi di monopolio, in virtù del patentino sopra indicato, prelevati dalla rivendita n. 76.
L’Amministrazione dei Monopoli, con provvedimento del 5 marzo 2008, ha disposto la revoca del patentino intestato al ricorrente.
Avverso questo provvedimento, il ricorrente ha proposto ricorso gerarchico, respinto con decreto del 19 giugno 2008.
Il ricorrente, con il presente ricorso, ha impugnato davanti a questo Tribunale il decreto citato per i seguenti motivi: 1. Eccesso di potere per violazione e falsa applicazione degli artt. 34 e 35 l. 22 dicembre 1957 n. 1293. 2. Eccesso di potere per violazione e falsa applicazione degli artt. 34 e 35 l. 22 dicembre 1957 n. 1293. Eccesso di potere per carenza di motivazione.3. Eccesso di potere per manifesta ingiustizia e per violazione della circolare ministeriale n. 375 UDG del 1° agosto 2005.
Deduce il ricorrente che il provvedimento impugnato non è motivato e che l’Amministrazione non aveva avvisato il ricorrente del nuovo regime stabilito dalla circolare n. 375 UDG;.
Le Amministrazioni statali si sono costituite con atto del 13 novembre 2008 e, il 25 febbraio 2010, l’Avvocatura dello Stato ha depositato una relazione dell’Amministrazione.
Nella pubblica udienza del 9 marzo 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è infondato.
In primo luogo, è da rilevare che la revoca è stata adottata in virtù del combinato disposto dell’art. 34 e dell’art. 35 della l. 22.12.1957, n. 1293, che attribuisce all’Amministrazione il potere discrezionale di irrogare detta sanzione al concessionario, tenuto conto che, come ha avuto occasione di osservare il giudice amministrativo, "il sistema di gestione delle rivendite di monopolio è finalizzato alla massima offerta al pubblico per soddisfare le esigenze e per assicurare il maggior gettito all’erario" (cfr. T.A.R. Sardegna, sez. I, 27.5.2005, n. 1274).
Nel caso in esame, l’Amministrazione ha contestato, con due note successive (5 aprile e 27 dicembre 2007) una serie di violazioni della normativa vigente chiedendo al ricorrente di presentare osservazioni in merito. Nonostante questa richiesta il ricorrente non ha mai fatto pervenire alcuna osservazione, e quindi l’Amministrazione si è determinata a procedere con il provvedimento di revoca.
Avverso questo provvedimento è stato proposto il ricorso gerarchico la cui determinazione di rigetto è oggetto della presente impugnazione.
Per quanto riguarda la decisione gerarchica di rigetto, ritiene il Collegio che la stessa sia esaurientemente motivata.
Secondo costante giurisprudenza, infatti, l’autorità che decide sul ricorso gerarchico non ha l’obbligo di confutare in modo analitico le censure sottoposte, potendo limitarsi a rappresentare sinteticamente le ragioni in base alle quali le stesse sono da ritenersi infondate.
La decisione del ricorso gerarchico deve essere adeguatamente motivata nel senso che – pur senza un analitico esame di tutte le censure – da essa deve, peraltro, risultare, da un lato, che tutti i motivi di gravame siano stati presi in esame e, dall’altro, deve in ogni caso affiorare la cd. ratio decidendi (cfr. TAR Sardegna 30.9.2003 n. 1154; TAR Lombardia – Sez Brescia 11.6.2003 n. 838).
Ciò è avvenuto nel caso in esame, in cui l’Amministrazione dei Monopoli ha richiamato la nota del titolare della Rivendita 76, con la quale è stato comunicata l’interruzione del prelievo dei tabacchi nel mese di agosto 2007, e la nota della Guardia di finanza di Lecce, del 21 marzo 2007, con la quale si evidenzia il fatto che il ricorrente "effettuava la vendita di generi di monopolio in modo difforme da quanto stabilito dalle norme che autorizzano il patentino, subordinando, tra l’altro la vendita alla consumazione di altri prodotti o soltanto ai clienti abituali"; inoltre si è considerato il mancato prelievo di generi di monopolio della rivendita di appartenenza, l’ omissione delle dichiarazioni semestrali dei prelevamenti dei generi di monopolio e il non avere inoltrato istanza di rinnovo del patentino stesso scaduto il 31 dicembre 2007..
A fondamento dell’adeguatezza della motivazione del provvedimento impugnato, è sufficiente rilevare che nel presente ricorso, non viene dedotta alcuna specifica contestazione in ordine alla vendita di generi di monopolio a clienti abituali o alla subordinazione della stessa alla consumazione di altri prodotti.,né sono formulate valide censure avverso gli altri addebiti,atteso fra l’altro,che al mancato prelevamento di generi di monopolio dalla rivendita di aggregazione (giustificato con una malattia) non è corrisposta alcuna pausa nell’attività dell’esercizio commerciale (secondo quanto rilevato dall’Amministrazione).
In conclusione, il ricorso deve essere respinto proprio perché il provvedimento impugnato risulta adeguatamente motivato.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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