VALLE D’AOSTA LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2009, n. 49

Linee-guida per l’ottimizzazione ed il rilancio delle strategie di sviluppo della Casa da gioco e del complesso aziendale Grand Hôtel Billia di Saint-Vincent. Modificazioni alla legge regionale 30 novembre 2001, n. 36 (Costituzione di una societa’ per azioni per la gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent).

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 36 del 11-9-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d’Aosta
n. 52 del 29 dicembre 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Finalita’ ed oggetto

1. Al fine di ottimizzare e di rilanciare le strategie di
sviluppo della Casa da gioco e del complesso aziendale del Grand
Hôtel Billia di Saint-Vincent, la Regione promuove l’accorpamento in
capo a Casino de la Vallee S.p.A., istituita con legge regionale 30
novembre 2001, n. 36 (Costituzione di una societa’ per azioni per la
gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent), di tutte le
proprieta’ inerenti alla gestione della Casa da gioco e del complesso
aziendale del Grand Hôtel Billia, facente capo alla societa’ Servizi
turistici vadostani S.p.A. (STV S.p.A.).

Art. 2

Interventi sul capitale sociale

1. Per l’anno 2010, e’ autorizzato l’aumento di capitale sociale
di Casino de la Vallee S.p.A. fino ad un massimo di euro 98.000.000,
riservato al socio Regione ai sensi dell’articolo 2441 del codice
civile, da eseguirsi con conferimenti sia in partecipazioni sia in
beni immobili e mobili, materiali e immateriali.
2. La partecipazione totalitaria in STV S.p.A. in capo a FINAOSTA
S.p.A., ai sensi dell’articolo 9, comma 4, della legge regionale 3
agosto 2006, n. 15 (Assestamento del bilancio di previsione per
l’anno finanziario 2006, modificazioni a disposizioni legislative,
variazione al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006), e’
acquisita dalla Regione ed e’ dalla stessa conferita per le finalita’
e con le modalita’ di cui al comma 1 a Casino de la Vallee S.p.A.,
per essere STV S.p.A. successivamente fusa, mediante incorporazione,
in Casino de la Vallee S.p.A.
3. La Regione conferisce a Casino de la Vallee S.p.A. i beni
immobili e mobili, materiali e immateriali, di sua proprieta’
connessi alla gestione della Casa da gioco e del Grand Hôtel Billia.
4. La Giunta regionale e’ autorizzata, per l’anno 2010, a
sottoscrivere gli aumenti del capitale sociale corrispondenti ai
conferimenti di cui ai commi 2 e 3, sino alla concorrenza massima di
euro 98.000.000.
5. Il Presidente della Regione e’ autorizzato ad adottare e a
sottoscrivere ogni atto necessario all’attuazione delle disposizioni
di cui al presente articolo.

Art. 3 Piano di sviluppo 1. La Giunta regionale sottopone all’approvazione del Consiglio regionale un piano di interventi per lo sviluppo della Casa da gioco e del Grand Hôtel Billia, realizzati da Casino de la Vallee S.p.A. 2. La Regione puo’ intervenire per il finanziamento degli investimenti previsti dal piano di cui al comma 1, attraverso trasferimenti a Casino de la Vallee S.p.A, la cui entita’ e’ determinata annualmente con la legge finanziaria, tenuto conto della programmazione finanziaria approvata dal Consiglio regionale. 3. Nelle more dell’approvazione del piano di cui al comma 1, resta valido quanto previsto dal piano di sviluppo per la Casa da gioco gia’ approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 509/XIII del 15 aprile 2009.

Art. 4

Modificazioni alla legge regionale n. 36/2001

Dopo la lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della legge
regionale n. 36/2001, e’ aggiunta la seguente:
«a-bis) la gestione del complesso aziendale del Grand Hôtel
Billia;».
2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 della legge
regionale n. 36/2001, le parole «alla suddetta gestione» sono
sostituite dalle seguenti «alle suddette gestioni».
3. L’articolo 4 e la lettera a) del comma 2 dell’articolo 10
della legge regionale n. 36/2001 sono abrogati.

Art. 5

Disposizioni finanziarie

1. I fondi del bilancio regionale, gia’ stanziati per il piano di
sviluppo della Casa da gioco ai sensi dell’allegato F – capitolo
64969 – alla legge regionale 17 giugno 2009, n. 15 (Assestamento del
bilancio di previsione per l’anno finanziario 2009, modifiche a
disposizioni legislative, variazioni al bilancio di previsione per
l’anno finanziario 2009 e a quello pluriennale per il triennio
2009/2011), e non ancora impegnati alla data di entrata in vigore
della presente legge, sono destinati al finanziamento degli
interventi di cui all’articolo 3.
2. Gli oneri derivanti dall’operazione di fusione di cui
all’articolo 2 restano a carico di Casino de la Vallee S.p.A.

Art. 6

Disposizioni transitorie e finali

1. Gli organi societari di STV S.p.A. in essere alla data di
entrata in vigore della presente legge restano in carica sino al
perfezionamento della fusione mediante incorporazione con Casino de
la Vallee S.p.A., ai sensi dell’articolo 2.
2. I fondi del bilancio regionale gia’ stanziati e impegnati ai
sensi dell’articolo 9, comma 7, della legge regionale n. 15/2006 sono
destinati all’aumento del capitale sociale di STV S.p.A.

Art. 7

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge e’ dichiarata urgente ai sensi dell’articolo
31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed
entrera’ in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione autonoma Valle d’Aosta.
Aosta, 23 dicembre 2009

ROLLANDIN

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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