REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 2 novembre 2009, n. 306

Regolamento per la determinazione del sostegno del figlio minore ai sensi dell’articolo 9-bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialita’).

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 36 del 11-9-2010

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione Friuli-Venezia Giulia n. 45 dell’11 novembre 2010)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 7 luglio 2006, n. 11, recante
«Interventi regionali a sostegno della famiglia e della
genitorialita’» e, successive modifiche e integrazioni;
Visto l’art. 9-bis della menzionata legge regionale n. 11/2006 ed
in particolare il comma 1 laddove la Regione, al fine di assicurare
la tutela, la cura, la dignita’ e il decoro dei figli minori e di
prevenire possibili situazioni di disagio sociale ed economico,
interviene a sostegno del genitore affidatario del figlio minore, nei
casi di mancata corresponsione da parte del genitore obbligato delle
somme destinate al mantenimento nei termini e alle condizioni
stabilite dall’autorita’ giudiziaria;
Visto, altresi’, il comma 4 del medesimo art. 9-bis della
menzionata legge regionale n. 11/2006, che dispone che con
regolamento regionale siano stabilite:
a) le modalita’ di presentazione delle domande e di
attribuzione della prestazione;
b) la misura, la decorrenza e la durata della prestazione;
c) le modalita’ di accertamento e di controllo sulla
sussistenza e la permanenza dei presupposti e requisiti previsti per
l’accesso alla prestazione;
d) le modalita’ di riparto agli Enti gestori del Servizio
sociale dei Comuni dei finanziamenti necessari;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 901 del 24
aprile 2009, con la quale e’ stata approvata in via preliminare la
bozza di «Regolamento per la determinazione del sostegno al figlio
minore ai sensi dell’art. 9-bis della legge regionale 7 luglio 2006,
n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della
genitorialita’)»;
Visto l’estratto del processo verbale n. 30 del 14 settembre
2009, del Consiglio delle autonomie locali, il quale, ai sensi
dell’art. 34, comma 2, lettera b) della legge regionale 9 gennaio
2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione –
autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia) esprime parere favorevole
con le seguenti proposte di modifica:
a) art. 6, comma 1: prevedere che la domanda di concessione del
contributo venga presentata dal soggetto richiedente non al comune di
residenza, ma direttamente all’ente gestore per il tramite dei
servizi sociali dei comuni, al fine di dare unitarieta’ alla
procedura in capo all’ente gestore e avere come unico parametro di
riferimento per il criterio cronologico il protocollo dei servizi
sociali;
b) art. 8, comma 1: premesso che la dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorieta’ puo’ assumere tecnicamente forme diverse da
quella suggerita si chiede di considerare l’opportunita’ di eliminare
il modello contenuto nell’allegato A al Regolamento ovvero di
ritenerlo non vincolante al fine di evitare che costituisca un
inutile appesantimento;
c) art. 9, comma 1: introdurre una disposizione in merito alla
competenza ad erogare il beneficio in relazione alla fattispecie in
cui il soggetto beneficiario, cambiando residenza all’interno della
Regione, ricada nell’area di competenza di un diverso ambito,
prevedendo che l’ente gestore che ha concesso il beneficio continui
ad erogarlo fino al termine dell’annualita’ prevista, con subentro
del nuovo ente solamente alla fine di questo periodo, previa
comunicazione della data di scadenza;
Ritenuto di recepire le suddette proposte con le seguenti
modalita’:
proposta a) recepita come richiesto;
proposta b) recepita la proposta di eliminare il modello
allegato;
proposta c) recepita, ma valutato opportuno inserirla nel testo
dell’art. 7;
Visto il verbale della seduta del 22 settembre della Consulta
regionale per le famiglie, la quale, ai sensi dell’art. 21 della
legge regionale n. 11/2006, ha espresso parere favorevole;
Vista la nota prot. n. 62/TS/AM/09 del 23 settembre 2009 con la
quale l’Ufficio del tutore pubblico dei minori ha espresso il parere
favorevole ai sensi dell’art. 21, comma 1, lettera d) della legge
regionale 24 giugno 1993, n. 49 (Norme per il sostegno delle famiglie
e per la tutela dei minori) e successive modifiche e integrazioni,
nonche’ proposto alcune modifiche, che si ritiene di recepire;
Vista la nota del Segretario generale del Consiglio regionale
prot. n. 2-6/0007329/P del 21 ottobre 2009, con la quale si comunica
che la III Commissione permanente nella seduta del 20 ottobre 2009 ha
espresso favorevole;
Visto l’art. 42 dello Statuto della Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia;
Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione
della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del
sistema elettorale regionale, ai sensi dell’art. 12 dello Statuto di
autonomia), con particolare riferimento all’art. 14, comma 1, lettera
r);
Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2424 del 29
ottobre 2009, con la quale e’ stato approvato in via definitiva il
«Regolamento per la determinazione del sostegno al figlio minore ai
sensi dell’art. 9-bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11
(Interventi regionali a sostegno della famiglia e della
genitorialita’)»;

Decreta:

1. E’ emanato il «Regolamento per la determinazione del sostegno
al figlio minore ai sensi dell’art. 9-bis della legge regionale 7
luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e
della genitorialita’ nel testo allegato al presente decreto, quale
parte integrante e sostanziale.
2. E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo
osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto verra’ pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.

TONDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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