Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole
Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 35 del 4-9-2010
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d’Aosta n. 1, del 5 gennaio 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 O g g e t t o 1. In attuazione dell’art. 2, comma primo, lettere d) e q), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallee d’Aoste disciplina, con la presente legge, la tutela e la conservazione della flora alpina. 2. Nel territorio regionale sono soggette a tutela le specie di flora spontanea autoctona e le specie di felci, muschi e licheni, la cui riproduzione e diffusione avvengono per via naturale. 3. Sono esclusi dall’ambito di applicazione della presente legge gli interventi connessi con le pratiche colturali comportanti l’utilizzazione della copertura vegetale dei terreni agrari, le colture in giardini e in stabilimenti di floricoltura e il taglio per la manutenzione delle scarpate stradali.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge, si intendono per:
a) flora spontanea: l’insieme delle specie vegetali autoctone
presenti nel territorio regionale, ovvero angiosperme, gimnosperme,
pteridofite, briofite e licheni;
b) specie vegetale autoctona o indigena: specie naturalmente
presente nel territorio regionale o giunta senza l’intervento
diretto, intenzionale o accidentale, dell’uomo;
c) specie vegetale alloctona o aliena: specie non appartenente
alla flora originariamente presente nel territorio regionale, ma che
vi e’ giunta per l’intervento, intenzionale o accidentale, dell’uomo;
d) specie per uso officinale: specie medicinale, aromatica e da
profumo che contiene principi attivi sfruttabili a scopo
farmaceutico;
e) reintroduzione: azione, attuata sotto rigoroso controllo
tecnico-scientifico, il cui unico scopo e’ favorire la
ricolonizzazione di un determinato territorio da parte di una specie
di cui:
1) si sia ragionevolmente certi della locale estinzione;
2) sia possibile documentarne la presenza storica nell’area
considerata;
3) siano state rimosse le condizioni sfavorevoli che ne hanno
portato all’estinzione locale;
f) introduzioni: immissione di specie vegetali alloctone o
aliene e, parimenti, di specie vegetali autoctone, in un territorio
posto al di fuori della loro area di documentata presenza naturale in
tempi storici;
g) lista rossa regionale della flora vascolare: elenco delle
specie vegetali rare o in pericolo di estinzione predisposto sulla
base dei criteri fissati dall’Unione internazionale per la
conservazione della natura (IUCN) per l’elaborazione delle liste
rosse internazionali;
h) lista nera regionale della flora vascolare: elenco delle
specie vegetali alloctone o aliene, oggetto di eventuale
monitoraggio, contenimento o eradicazione.
Art. 3
Compiti della Regione
1. La Regione, per il tramite della struttura regionale
competente in materia di tutela della flora alpina, di seguito
denominata struttura competente:
a) salvaguarda le specie di flora spontanea autoctona e ne
protegge i relativi habitat;
b) promuove interventi volti al mantenimento della flora
spontanea autoctona mediante specifici programmi di conservazione;
c) promuove la ricerca e le attivita’ scientifiche necessarie
ai fini della conoscenza e della salvaguardia della flora spontanea
autoctona e del monitoraggio delle specie vegetali alloctone o
aliene, anche avvalendosi della collaborazione di istituti
universitari e di enti di ricerca;
d) assicura, sulla base dello stato delle conoscenze, della
normativa internazionale, comunitaria e statale e degli elenchi
predisposti dall’IUCN, l’aggiornamento, con periodicita’
quinquennale, della lista rossa regionale della flora vascolare,
degli elenchi regionali delle specie di flora spontanea a protezione
rigorosa e di quelle a raccolta regolamentata, nonche’ della lista
nera regionale della flora vascolare;
e) promuove iniziative didattiche e divulgative finalizzate a
diffondere la conoscenza e la tutela della flora alpina autoctona e
la cultura della conservazione del patrimonio naturale, anche in
collaborazione con gli enti gestori delle aree naturali protette, dei
siti di importanza comunitaria (SIC), delle zone di protezione
speciale (ZPS) e dei giardini botanici alpini, nonche’ con gli enti
locali, il Museo regionale di scienze naturali e gli istituti
scientifici e di ricerca legalmente riconosciuti.
Art. 4
Specie a protezione rigorosa
1. Sono vietati la raccolta, il danneggiamento e l’eradicazione
delle specie di flora spontana autoctona e delle specie di felci,
muschi e licheni incluse nell’allegato A.
2. E’ consentita la raccolta delle specie di cui al comma 1
esclusivamente per motivi scientifico-didattici, in quantitativi
limitati da determinare di volta in volta e previa autorizzazione del
dirigente della struttura competente.
3. E’ altresi’ vietato l’abbruciamento dei canneti e dei
cariceti. Il loro sfalcio e’ consentito nel periodo compreso tra il
15 agosto e il 15 febbraio.
Art. 5 Specie a raccolta regolamentata 1. E’ consentita la raccolta delle specie di flora spontanea autoctona e delle specie di felci incluse nell’allegato B, nel quantitativo giornaliero massimo di sei assi fiorali, ovvero steli fioriferi o fronde, a persona e per singola specie. Per gruppi composti da piu’ di tre persone, il quantitativo globale massimo raccoglibile non puo’ superare i ventiquattro assi fiorali per ogni specie. 2. E’ altresi’ consentita la raccolta delle specie di flora spontanea autoctona incluse nell’allegato C, nel quantitativo giornaliero massimo a persona ivi previsto. 3. La raccolta ad uso commerciale del mirtillo nero incluso nell’allegato C e’ subordinata a specifica autorizzazione personale rilasciata dal dirigente della struttura competente, sentita la stazione forestale competente per territorio, e non puo’ superare il quantitativo giornaliero massimo di 4 chilogrammi. 4. La raccolta delle specie di flora spontanea autoctona incluse nell’allegato C e’ libera e non e’ soggetta al rispetto del quantitativo giornaliero massimo ivi previsto per i proprietari o i titolari di altro diritto reale o personale di godimento del fondo su cui sussistano tali specie.
Art. 6 Specie per uso officinale a raccolta regolamentata 1. E’ consentita la raccolta ad uso familiare delle specie di flora spontanea autoctona e delle specie di licheni per uso officinale incluse nell’allegato D, nel quantitativo giornaliero massimo a persona ivi previsto. 2. E’ altresi’ consentita l’asportazione della parte ipogea di alcune specie, quando essa ne costituisca la parte piu’ utile e ricercata, purche’ sia assicurata la sopravvivenza della popolazione locale. 3. La raccolta ad uso commerciale delle specie per uso officinale incluse nell’allegato D e’ subordinata a specifica autorizzazione personale rilasciata dal dirigente della struttura competente, sentita la stazione forestale competente per territorio. L’autorizzazione indica il luogo di raccolta, la quantita’ massima consentita ed eventuali ulteriori prescrizioni volte ad evitare il depauperamento della specie vegetale. Le quantita’ consentite possono essere ulteriormente ridotte, anche successivamente al rilascio dell’autorizzazione, a seguito di particolari condizioni climatiche ed antropiche. 4. Chiunque effettui la raccolta deve essere munito dell’autorizzazione di cui al comma 3, da esibirsi, su richiesta, al personale preposto alla vigilanza e al controllo.
Art. 7
Specie non soggette a limitazioni di raccolta
1. E’ consentita la raccolta ad uso familiare, commestibile od
officinale delle specie di flora spontanea autoctona incluse
nell’allegato E.
2. L’eventuale raccolta ad uso commerciale delle specie di cui al
comma 1 e’ subordinata a specifica autorizzazione personale
rilasciata dal dirigente della struttura competente, sentita la
stazione forestale competente per territorio.
Art. 8 Modalita’ di raccolta e trasporto 1. La raccolta delle specie di flora spontanea autoctona incluse negli allegati B, D ed E di cui si utilizzano le parti aeree deve essere fatta mediante falcetti, forbici o altri simili arnesi da taglio. 2. Per la raccolta delle specie di flora spontanea autoctona incluse nell’allegato C e’ vietato l’uso di rastrelli o uncini. 3. Il trasporto delle specie incluse negli allegati D ed E raccolte ad uso commerciale e’ subordinato a specifica autorizzazione personale rilasciata dalla stazione forestale competente per territorio, contenente l’indicazione delle singole specie, dei quantitativi, del luogo di provenienza e di destinazione, del giorno e delle ore nei quali e’ consentito effettuare il trasporto. 4. Chiunque trasporti quantita’ di flora spontanea autoctona di cui al presente articolo proveniente da acquisto deve essere in possesso di idonea documentazione giustificativa.
Art. 9 Introduzioni e reintroduzioni 1. E’ vietata l’introduzione di specie vegetali alloctone o aliene negli ambienti naturali. In caso di operazioni di rimboschimento di particolare complessita’, effettuate dalla struttura regionale competente in materia di foreste o da privati autorizzati, puo’ essere ammessa l’introduzione di specie forestali alloctone o aliene. 2. La Giunta regionale puo’ adottare eventuali misure incentivanti l’eradicazione delle specie vegetali alloctone o aliene incluse nell’allegato F. 3. Qualsiasi reintroduzione di specie vegetali autoctone nel territorio regionale, finalizzata alla conservazione della biodiversita’, e’ subordinata a specifica autorizzazione rilasciata dal dirigente della struttura competente, sulla base di un progetto redatto e attuato da personale tecnico qualificato in materia, in conformita’ a quanto disposto da leggi, regolamenti o discipline di settore comunitarie, statali o regionali, ovvero a trattati internazionali in materia di conservazione.
Art. 10 Disposizioni generali 1. E’ consentita la raccolta delle specie di flora spontanea autoctona non incluse negli allegati A, B, C, D, E e F, nel quantitativo giornaliero massimo di venti steli fioriferi a persona. Per gruppi composti da piu’ di tre persone il quantitativo globale massimo raccoglibile non puo’ superare gli ottanta steli fioriferi per ogni specie. 2. Le specie di flora spontanea autoctona incluse negli allegati B, C, D ed E possono essere raccolte previo consenso del proprietario o del titolare di altro diritto reale o personale di godimento del fondo. 3. Il divieto alla raccolta deve essere reso conoscibile a cura dell’interessato mediante l’apposizione sul proprio fondo di specifici cartelli. 4. E’ vietata la commercializzazione di tutte le specie di flora spontanea autoctona, fatta eccezione per quelle per le quali e’ consentita ai sensi della presente legge la raccolta ad uso commerciale.
Art. 11 Vigilanza e controllo 1. Alla vigilanza e al controllo sull’applicazione della presente legge provvedono il Corpo forestale della Valle d’Aosta e gli altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.
Art. 12 S a n z i o n i 1. Chiunque raccolga o danneggi le specie di flora spontanea autoctona e le specie di felci, muschi e licheni incluse nell’allegato A e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro pari a euro 20 per ogni stelo fiorifero, fino a un massimo di € 120. 2. Chiunque estirpi specie di flora spontanea autoctona o specie di felci, muschi e licheni incluse nell’allegato A e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro pari a € 30 per ogni pianta, fino a un massimo di € 180. 3. Chiunque violi l’art. 4, comma 3, e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da € 300 a € 1.800, con obbligo di ripristino dell’habitat distrutto. 4. Chiunque violi l’art. 5, comma 1, e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro pari a € 10 per ogni stelo fiorifero eccedente il quantitativo consentito, fino a un massimo di € 60. 5. Chiunque violi l’art. 5, commi 2 e 3, e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro pari a € 50, fino a un massimo di € 300 per ogni 100 grammi eccedenti il quantitativo consentito o una sua frazione non inferiore a 50 grammi. 6. Chiunque estirpi specie di flora spontanea autoctona nonche’ di felci incluse nell’allegato B e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro pari a € 10 per ogni pianta, fino a un massimo di € 60. 7. Chiunque violi l’art. 6, comma 1, e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro pari a € 50 per ogni 100 grammi eccedenti il quantitativo consentito per le specie per uso officinale e per ogni 10 grammi eccedenti per i licheni, fino a un massimo di € 300. 8. Chiunque raccolga ad uso commerciale specie incluse negli allegati D ed E senza la prevista autorizzazione o con modalita’ difformi da quanto autorizzato, e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da € 200 a € 1.200. 9. Chiunque violi l’art. 8, commi 1 e 2, e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da € 100 a € 600. 10. Chiunque violi l’art. 8, comma 3, e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da € 50 a € 300. 11. La mancanza della documentazione giustificativa prevista dall’articolo 8, comma 4, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da € 50 a € 300. 12. L’introduzione di specie vegetali alloctone o aliene in ambiente naturale, in violazione dell’art. 9, comma 1, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da € 500 a € 3.000, con obbligo di eradicazione della specie introdotta. 13. Chiunque violi l’art. 10, comma 1, e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro pari a € 10 per ogni stelo fiorifero eccedente il quantitativo consentito, fino a un massimo di € 30. 14. Chiunque violi l’art. 10, comma 4, e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da € 500, fino a un massimo di € 3.000. 15. Per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge, si osserva quanto disposto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
Art. 13 R i n v i o 1. La Giunta regionale provvede, con propria deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, a modificare o aggiornare gli allegati A, B, C, D, E e F, con periodicita’ almeno quinquennale. 2. La Giunta regionale disciplina inoltre, con propria deliberazione, ogni altro adempimento o aspetto, anche procedimentale, necessario all’attuazione della presente legge.
Art. 14 Abrogazioni 1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali: a) 31 marzo 1977, n. 17; b) 15 gennaio 1982, n. 2.
Art. 15
Disposizioni finanziarie
1. L’onere complessivo derivante dall’applicazione della presente
legge e’ determinato in annui € 144.500 a decorrere dall’anno 2010.
2. Con riferimento al bilancio pluriennale della Regione per il
triennio 2009/2011 l’onere di cui al comma 1 trova copertura negli
obiettivi programmatici 2.2.1.08 (Parchi, riserve e beni ambientali),
per le finalita’ di cui all’art. 3, comma 1, lettere a), b) ed e),
2.1.6.01 (Consulenze, incarichi e studi), per le finalita’ di cui
all’art. 3, comma 1, lettere c) e d), 2.2.1.09 (Ambiente e sviluppo
sostenibile), per le finalita’ di cui all’art. 3, comma 1, lettera
e), e al finanziamento dell’onere si provvede mediante l’utilizzo
degli stanziamenti iscritti nei seguenti obiettivi programmatici:
a) 2.2.1.08 al capitolo 39666 (Spese per interventi concernenti
la tutela e la gestione della rete Natura 2000 e della rete ecologica
regionale) per annui € 10.000, al capitolo 39667 (Spese per attivita’
di informazione e sensibilizzazione concernente la tutela e la
gestione della rete Natura 2000 e della rete ecologica regionale) per
annui € 10.000, al capitolo 39500 (Spese per l’organizzazione e
gestione delle riserve naturali) per annui € 26.500 e al capitolo
39440 (Spese per interventi per la protezione delle risorse naturali
e per la divulgazione della loro conoscenza) per annui € 77.000;
b) 2.1.6.01 al capitolo 21820 (Spese per incarichi di
consulenza e studi) per annui € 10.000;
c) 2.2.1.09 al capitolo 67390 (Spese per la tutela ed il
recupero dell’ambiente, l’educazione, propaganda ed informazione del
settore) per annui € 11.000.
3. Con riferimento al bilancio di previsione della Regione per il
triennio 2010/2012 l’onere di cui al comma 1 trova copertura
nell’Area omogenea 01.14.02 (Parchi e Riserve naturali), per le
finalita’ di cui all’art. 3, comma 1, lettere a), b) ed e), e nelle
Unita’ Previsionali 01.03.01.13 (Consulenze, studi e collaborazioni
tecniche), per le finalita’ di cui all’art. 3, comma 1, lettere c) e
d), 01.14.01.10 (Interventi per la tutela, recupero, valorizzazione
dell’ambiente e del paesaggio), per le finalita’ di cui all’articolo
3, comma 1, lettera e), e al finanziamento dell’onere si provvede
mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti nelle seguenti unita’
previsionali di base:
a) 01.14.02.20 (Investimenti per i Parchi e le Riserve
naturali) per annui € 10.000;
b) 01.14.02.10 (Interventi per la tutela dei Parchi e delle
Riserve naturali) per annui € 113.500;
c) 01.03.01.13 per annui € 10.000;
d) 01.14.01.10 per annui € 11.000.
4. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui all’art. 12 sono
introitati nello stato di previsione delle entrate del bilancio della
Regione.
5. Per l’applicazione della presente legge, la Giunta regionale
e’ autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta
dell’assessore regionale competente in materia di bilancio, le
occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge sara’ pubblicata sul Bollettino ufficiale della
Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione autonoma Valle d’Aosta.
Aosta, 7 dicembre 2009.
ROLLANDIN
(Omissis).
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.
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