Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
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Svolgimento del processo
1. Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, notificato in data 3.7.2008, i ricorrenti indicati in epigrafe hanno impugnato la Deliberazione della G.R. del Lazio n. 80 dell’8 febbraio 2008 nonchè la Deliberazione del C.C. di Roma n. 18 del 12 febbraio 2008, mediante le quali è stato ratificato l’accordo di pianificazione sottoscritto il giorno 6 febbraio 2008 dal Sindaco di Roma e dal Presidente della Giunta regionale del Lazio ed è stato approvato il Nuovo Piano Regolatore Generale della città di Roma.
Inoltre hanno impugnato la deliberazione del C.C. n.33 del 19/20 marzo 2003, con la quale è stato adottato il Nuovo PRG, nella parte in cui attribuisce destinazione Hagricola ad alcuni dei terreni ricadenti nei 300 metri dalla Tenuta di Castel Porziano, tra cui quelli dei ricorrenti.
Con atto di costituzione depositato presso questo Tribunale e notificato al Comune di Roma in data 20.11.2008 i ricorrenti hanno riproposto in sede giurisdizionale il predetto originario ricorso.
I ricorrenti sono proprietari di terreni siti in Roma, in zona Infernetto, all’interno di un’area denominata il Macchione, ricadenti nella fascia di rispetto della Tenuta Presidenziale di Castel Porziano, introdotta nel 1974, con variante al PRG vigente, destinazione H3 con vincolo di inedificabilità assoluta, al fine di proteggere la Tenuta dal rischio incendi.
Riferiscono che detto vincolo di inedificabilità non sarebbe stato rispettato nel tempo con la costruzione di varie edificazioni. Nel 1994 è stato approvato un piano particolareggiato nel quale sono stati inseriti i terreni di destinazione zona "O" (urbanizzate a seguito di edificazione abusiva), tra cui quelli della loc. Infernetto: quelli della sottozona O2, di completamento residenziale, quindi edificabili, mentre quelli classificati O1, ricadenti nella fascia di rispetto antincendio, soggetti al vincolo di inedificabilità assoluta. La delibera di adozione del detto piano, decaduto e in fase di riadozione per il decorso dei 10 anni dall’approvazione, è stata altresì annullata da questo Tar nella parte della distinzione delle due sottozone (O1 e O2), in quanto l’edificazione sanata all’interno della fascia di rispetto dalla Tenuta rendeva impossibile la realizzazione di una fascia di protezione della Tenuta Presidenziale. In seguito per nuclei di edificazione spontanea e abusiva (toponimi)sono stati predisposti piani di recupero ad iniziativa privata.
In occasione dell’adozione della Variante delle Certezze, l’Associazione "Il Macchione" ha chiesto l’eliminazione del vincolo assoluto di inedificabilità riguardo detti terreni ricadenti nei 300 m. dalla Tenuta, presentando un’osservazione, la quale è stata accolta rinviando alla strumentazione urbanistica attuativa la definizione delle norme di tutela delle aree adiacenti alla detta Tenuta E così, riferiscono i ricorrenti che nel Piano Particolareggiato di Zona del 2006, le aree ex O1 risultano zone di completamento residenziale semplice e, quindi, edificabili.
Il nuovo PRG adottato con delibera C.C. n. 33/2003 non ha posto alcun vincolo su dette aree, nonostante la diversa classificazione: alcune in zona O da recuperare, altre in zona H, con destinazione agricola, come quelle dei ricorrenti adiacenti ad altri terreni con destinazione O.
Sono state presentate dai ricorrenti osservazioni al Nuovo PRG con la richiesta di inserimento di dette aree nel nucleo di edilizia ex abusiva da recuperare, ma le osservazioni sono state respinte sul presupposto della destinazione delle aree in questione ad Agro Romano, facenti parte del sistema ambientale; infine, il Nuovo PRG ha reintrodotto (art.69 NTA) la fascia di rispetto lungo una ridotta parte del confine della Tenuta che, secondo i ricorrenti, risulterebbe parziale e frammentata e inutile ai fini della tutela antincendio, con la conseguenza che entro la stessa fascia vi sarebbero terreni identici, ugualmente edificati, ma con destinazione diversa. La reintroduzione nel NPRG della fascia di rispetto lungo una parte del margine della Tenuta di Castel Porziano, ricadente in località Infernetto, secondo i ricorrenti sarebbe illegittima laddove vieta l’ulteriore edificazione e attribuisce ai terreni degli stessi la destinazione Hagricola: pertanto, hanno proposto gravame dinanzi a questo Tribunale avverso gli atti indicati in epigrafe, deducendo i seguenti motivi:
1)Eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza. Disparità di trattamento. Erroneità nei presupposti. Violazione del principio di buon andamento:la previsione della fascia di rispetto non avrebbe, allo stato, alcuna funzione essendo ormai state adottate misure ben più funzionali all’interno della Tenuta ai fini antincendio (strada tagliafuoco di 20,30 m.e sistema di rilevazione incendi), risultando tra l’altro la zona altamente urbanizzata, con la conferma che l’art.69 delle NTA al NPRG mirerebbe solo a precludere ulteriori volumetrie, facendo salva la possibilità di localizzare i servizi pubblici previsti dal Piano di recupero all’interno della fascia in questione, rispetto ad altre destinazioni di edilizia.
2) Difetto di motivazione.Erroneità nei presupposti: l’Amministrazione non avrebbe fornito alcuna motivazione riguardo l’apposizione del vincolo di inedificabilità nonostante la fascia di rispetto non avrebbe allo stato più alcuna funzione antincendio e i terreni destinati ad aree agricole ricadrebbero invece in zone ormai interamente urbanizzate e non più in campagna e Agro romano da tutelare.
3) Disparità di trattamento. Violazione del principio di buon andamento. Irragionevolezza:la fascia di terreno interessata in quanto omogenea avrebbe dovuto essere trattata in modo uguale, con identiche previsioni urbanistiche di edificabilità, attesa la contiguità dei terreni.
4) Contraddittorietà del PRG. Eccesso di potere per violazione dei criteri imposti. Disparità di trattamento. Contraddittorietà con precedenti determinazioni. Violazione del principio di buon andamento:la reintroduzione della fascia di rispetto nel NPRG contrasterebbe con numerose precedenti determinazioni del Comune di Roma tra cui l’accoglimento delle osservazioni al Piano delle Certezze, la contrarietà del Consiglio regionale con o.d.g n. 72 del 11.7.2007 e il XIII Municipio competente, in cui ricadono i terreni in questione.
5) Difetto di istruttoria.Erroneità nei presupposti. Incoerenza, Illogicità e contraddittorietà: il difetto di istruttoria sarebbe evidente in quanto per la gran parte si tratterebbe di terreni già ampiamente edificati e condonati per le opere abusive, la conferma della destinazione H anche in presenza di edifici, sarebbe illegittima ed erronea.
2. Si è costituito in giudizio il Comune di Roma per resistere al ricorso ed ha depositato documentazione, eccependo preliminarmente profili di inammissibilità per carenza di interesse, tardività in quanto il ricorso straordinario sarebbe stato notificato oltre il termine di 120 giorni, difetto di contraddittorio, mancando la notifica del gravame alla Presidenza della Repubblica. La difesa comunale, inoltre, ha contestato le censure attoree ritenendole infondate, atteso che i terreni sono posti al di fuori del perimetro dei piani di recupero approvati e adottati dall’Amministrazione, costituendo parte integrante dell’Agro romano sia nel precedente PRG che nel Nuovo, non subendo così alcuna limitazione di capacità edificatoria, in disparte la mancanza dell’interesse al gravame. Secondo il Comune la fascia di rispetto prevista in sede di NPRG contiene vincoli di inedificabilità per detti terreni non più per la tutela antincendio bensì per esigenze di tutela ambientale e paesaggistica, trattandosi di aree dotate di particolare valore ambientale.
3. Si è costituito anche il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti intimato per resistere al gravame, chiedendone la reiezione.
4. I ricorrenti, a seguito della documentazione depositata in giudizio dal Comune, riferiscono di aver avuto conoscenza della nota della Commissione Tecnico -Scientifica della Tenuta Presidenziale di Castelporziano, in data 6.8.2004, recante valutazioni sul PRG e con riferimento alla stessa hanno dedotto ulteriori motivi di impugnazione 1) Violazione degli obblighi di partecipazione e pubblicità che incombe al Comune in sede di adozione degli strumenti urbanistici nonché 2)Violazione delle norme di legge che caratterizzano la procedura di approvazione del Piano Regolatore come procedura partecipata, riducendo la capacità edificatoria spettante ai privati a seguito del Piano delle certezze, per la quale vantavano un ragionevole affidamento; 3) Eccesso di potere per erroneità dei presupposti. Insufficienza, contraddittorietà ed erroneità della motivazione: le considerazioni esposte nella nota della Commissione – non conosciuta e non inserita tra le osservazioni del Piano, con violazione degli obblighi di partecipazione e pubblicità – non sarebbero condivisibili atteso che l’area risulterebbe pienamente urbanizzata e non parte della Campagna romana, come sostenuto. 4)Difetto di motivazione sotto altro profilo: le delibere relative alla zona in questione sarebbero adottate senza tener conto delle pronunce di questo Tribunale (sent.n. 5739/2004 e n.1434/2005) di annullamento degli adottati provvedimenti di pianificazione attuativa imponenti il vincolo di inedificabilità. 5)Sulla destinazione urbanistica dei terreni all’interno della fascia: i terreni dei ricorrenti sarebbero identici per caratteristiche e per grado di urbanizzazione ed edificazione a quelli da recuperare, ma verrebbero trattati in modo diverso, creando disparità di trattamento.
5. In prossimità dell’odierna udienza pubblica le parti hanno depositato memorie conclusive ulteriormente argomentando in replica alle opposte posizioni.
Alla pubblica udienza del 18 novembre 2010, il ricorso dopo la discussione è stato introitato per la decisione.
Motivi della decisione
1. Nel merito, il Collegio prescinde dall’esame dell’eccezione sulla sussistenza dell’interesse a ricorrere degli istanti, in relazione alle richieste avanzate e sui preliminari profili di rito, attesa comunque la infondatezza dei gravami per le ragioni di seguito riportate.
1.1. Nel presente giudizio sono controversi gli atti di pianificazione urbanistica del Comune di Roma, meglio indicati in epigrafe, relativamente alla reintroduzione della fascia di rispetto di protezione adiacente alla Tenuta Presidenziale di Castel Porziano nonché alla destinazione urbanistica impressa ad alcuni terreni di proprietà dei ricorrenti, rientranti nella detta area (zona Infernetto, Loc. "Il Macchione").
In sintesi, lamentano i ricorrenti che il nuovo PRG avrebbe reintrodotto la fascia di rispetto inedificabile al confine della Tenuta, senza alcuna reale giustificazione e sulla base di una scelta irragionevole nel fatto – in quanto circa il 70 per cento dei terreni che ricadono in detta area sarebbe quasi totalmente edificata e ormai pienamente urbanizzata – immotivata e contraddittoria rispetto alle precedenti determinazioni del Comune di Roma e della Regione Lazio.
2. Osserva il Collegio che costituisce principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui le scelte effettuate dall’Amministrazione, all’atto dell’adozione del PRG o di variante al piano medesimo, costituiscono apprezzamenti di merito sottratti al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o abnormi illogicità (cfr. Cons. Stato, Ad.Plen.22 dicembre 1999, n.24; idem, sez. IV, 6 ottobre 2003, n. 5869) e in secondo luogo che, in occasione della formazione di uno strumento urbanistico generale, l’Amministrazione ha la più ampia discrezionalità nell’individuare le scelte ritenute idonee per disciplinare l’uso del proprio territorio (e anche nel rivedere le proprie precedenti previsioni urbanistiche), valutando gli interessi in gioco e il fine pubblico, e non deve fornire motivazione specifica delle singole scelte urbanistiche.
In tal senso, la scelta compiuta in un PRG o in una Variante di imprimere una particolare destinazione urbanistica ad una zona non necessita di particolare motivazione delle singole scelte operate, in quanto le stesse trovano giustificazione nei criteri generali – di ordine tecnicodiscrezionale – seguiti nella impostazione del piano, salvo che particolari situazioni non abbiano creato aspettative o affidamenti in favore di soggetti le cui posizioni appaiono meritevoli di specifiche considerazioni (cfr. Cons.Stato, sez. IV, 6 febbraio 2002, n. 664; idem, 8 ottobre 2007, 5210; idem, 7 aprile 2010, n. 1986; T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 15 aprile 2010, n. 1089; T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, sez. I, 15 aprile 2010, n. 357; Tar Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 23 novembre 2010, n. 8074; Tar Campania, Napoli, sez. V, 3 giugno 2008, n. 5222).
Tali evenienze generatrici di affidamento "qualificato", sulla scia della giurisprudenza ormai consolidata, sono state ravvisate in ragione dell’esistenza di convenzioni di lottizzazione, accordi di diritto privato intercorsi tra Comune e proprietari, giudicati di annullamento di dinieghi di concessioni edilizie o di silenziorifiuto su domanda di concessione.
In mancanza di tali evenienze, infatti, non è configurabile un’aspettativa qualificata ad una destinazione edificatoria, ma una mera spes (nel caso in esame, non meritevole di particolare tutela, tenuto conto, altresì, della precedente destinazione agricola dei terreni in questione), e quindi solo l’aspettativa generica ad una reformatio in melius, analoga a quella di qualunque altro proprietario di aree che aspiri all’utilizzazione più proficua dell’immobile, posizione cedevole rispetto alle scelte urbanistiche dell’Amministrazione; onde non può essere invocata la c.d. polverizzazione della motivazione, la quale si porrebbe in contrasto con la natura generale dell’atto e i criteri di ordine tecnico seguiti per la redazione dello stesso (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. n. 24 del 1999; idem, cit., sez. IV, n. 5210 del 2007; Cons.Stato, sez. III, 6 ottobre 2009,n. 1610; idem, sez. IV, 12 maggio 2010, n. 2843; T.A.R.Umbria, 12 luglio 2007, n. 554, Tar Campania, Napoli, sez. V, 3 giugno 2008, n. 5222).
Peraltro, in sede di adozione di nuovo strumento urbanistico l’Amministrazione può introdurre anche innovazioni per migliorare le vigenti prescrizioni urbanistiche alle nuove esigenze, e ciò anche nel caso in cui la scelta effettuata imponga sacrifici ai proprietari interessati e li differenzi rispetto agli altri che abbiano già proceduto all’utilizzazione edificatoria dell’area secondo la previgente destinazione.
Alla luce di tali principi non appaiono condivisibili i censurati profili di illogicità e irragionevolezza e difetto di motivazione con riferimento agli atti impugnati, di cui al primo e secondo mezzo di impugnazione del ricorso introduttivo.
2.1. Nella specie, occorre rilevare che i terreni in questione, collocati all’interno della fascia di rispetto della Tenuta di Castel Porziano, avevano nel precedente Piano la destinazione H agricola, come confermato anche dagli stessi ricorrenti (che affermano che è invece cambiata radicalmente quella dei terreni che li circondano). Tale destinazione H agricola dei terreni in questione -facenti parte dell’Agro romano – è stata confermata dalle prescrizioni del NPRG: in tal senso, i terreni erano e sono rimasti a destinazione agricola con la conseguenza che gli stessi non hanno subito con le previsioni del nuovo Piano la riduzione della capacità edificatoria, in quanto già sotto il vigore della precedente disciplina non avevano vocazione edificatoria né risulta prova della sussistenza di progetti di trasformazione urbanistica riguardo i medesimi terreni.
Al riguardo, non sono suscettibili di positiva considerazione i contestati vizi di illogicità, irragionevolezza ed erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria (primo e quinto mezzo di impugnazione) e disparità di trattamento (terzo e quarto mezzo di impugnazione) in relazione alla valutazione relativa a quei terreni considerati da recuperare – sulla base di piani di recupero delle aree ex abusive – rientranti nell’area di rispetto in questione. La posizione dei ricorrenti – infatti – appare diversa trattandosi di titolari di aree con destinazione agricola e non compromesse, la cui destinazione non può essere trasformata da agricola in edificabile soltanto per la circostanza che in altre parti individuate della zona dell’Infernetto sono presenti nuclei di edilizia ex abusiva. A tale attività edilizia, sia pure sanata o da sanare, non può essere riconosciuta forza legittimante nei riguardi di altre situazioni asseritamente compatibili, posto che, peraltro, ogni fondo è differenziato dagli altri, quantomeno per l’ubicazione, e pertanto costituisce oggetto di autonoma considerazione (cfr.T.A.R. Toscana, sez. I, 6 luglio 2010, n. 2308).
Peraltro, va osservato che la destinazione a zona agricola di un’area – come quella confermata alle aree dei ricorrenti rientranti nell’Agro romano, ritenuto componente del sistema ambientale agricolo del Piano – costituisce espressione del potere conformativo del diritto di proprietà e non determina disparità di trattamento, in quanto la valutazione sulla possibilità di edificazione non si ricollega ad una distinzione tra cittadini, ma solo alla particolare destinazione dei beni (cfr.Corte Cost., 23 giugno1988, n. 709; Cass. penale, sez. III, 13 luglio 2009, n. 39078).
Detta destinazione non limitata, ovviamente, alla sola coltivazione del fondo, è da ritenersi estesa anche ad altre attività compatibili e integrative, e il criterio di compatibilità va individuato nella mancanza di contrasto tra l’opera e la destinazione dell’area, purchè ciò non comporti l’ampliamento degli insediamenti abitativi, dovendosi comunque evitare l’ulteriore espansione abitativa residenziale ritenuta pregiudizievole, di assetto complessivo del territorio (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 10 febbraio 2000, n. 721).
Peraltro, non va sottaciuto che, in relazione alla funzione delle zone agricole nell’ambito del contesto pianificatorio, la giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto ad esse anche un valore ambientale, considerando che la loro individuazione o il mantenimento della destinazione nel tempo risponde ad interessi generali potendo essere utilizzate pure a salvaguardia del paesaggio e dell’ambiente (cfr.Cass. penale, sez. III, 13 luglio 2009, n. 39078; Cons. Stato, sez. IV, 3 novembre 2008, n. 5478; idem, 19 febbraio 2007, n. 860; idem, 14 ottobre 2005, n. 5713; idem, 31gennaio 2005, n. 259; Tar Abruzzo, Pescara, sez. I, 12 gennaio 2009, n. 33).
E proprio nel caso in esame, l’Amministrazione in sede di pianificazione, nella valutazione e contemperamento degli interessi pubblici e privati coinvolti, ha tenuto conto della specifica valenza ambientale e paesaggistica dell’area relativa alla fascia di rispetto della Tenuta, tanto da considerare quale componente del sistema ambientale e agricolo, tra gli altri, sia le Aree naturali protette (tra cui rientra la Tenuta -art.69 NTA) che l’Agro romano (art. 68 e ss NTA).
Inoltre, va evidenziato che il PRG della città di Roma trova uno dei suoi fondamenti nella Rete ecologica (art. 72 NTA) che rappresenta l’insieme dei principali ecosistemi del territorio comunale e delle relative connessioni, prevedendo azioni di tutela e salvaguardia degli ecosistemi e riqualificazione ambientale delle aree compromesse, con restrizioni alla disciplina urbanistica e verifica di compatibilità ambientale per gli interventi.
In particolare, la previsione della fascia di rispetto della Tenuta (individuata nell’ambito dell’Elaborato 4 "Rete ecologica") è stata riconosciuta per esigenze di tutela ambientale e paesaggistica, quindi su presupposti diversi da quelli che avevano introdotto la previgente fascia antincendio (finalità adesso risolta con altre misure di sbarramento, risultando inconferente il richiamo alle precedenti pronunce di questo Tar, quali la sent. n. 5739/2004) ed il contestato regime di inedificabilità assoluta della fascia di rispetto non appare sussistente, in quanto le prescrizioni di pianificazione prevedono, tra l’altro, interventi sia pure limitati al recupero e trasferimenti di previsioni edificatorie all’esterno della fascia.
Tuttavia, in disparte le considerazioni sulla fascia di rispetto della Tenuta, occorre ribadire che i terreni dei ricorrenti erano a destinazione agricola nel previgente PRG e tale destinazione è rimasta confermata con il NPRG: dalla destinazione agricola dei terreni in questione (pregressa e attuale) e dalla loro natura discende la conseguente non edificabilità degli stessi.
In tal senso non può accordarsi positivo rilievo alla censura di difetto di motivazione, disparità e contraddittorietà anche perché, come già sottolineato, la valutazione dell’idoneità delle aree a soddisfare – con riferimento alle possibili destinazioni – specifici interessi urbanistici, costituisce esercizio di potere di scelta e obbedisce al superiore criterio di razionalità nella definizione delle linee dell’assetto territoriale, nell’interesse pubblico alla sicurezza delle persone e dell’ambiente. In definitiva, tale potere di scelta non risponde anche ai criteri di proporzionalità distributiva degli oneri e dei vincoli e non è ipotizzabile quell’identità di posizioni soggettive ed oggettive che costituisce il presupposto indispensabile per poter configurare, tra i vari soggetti interessati, il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento, a meno che non siano riscontrabili errori di fatto o abnormi illogicità, che come rappresentato, non appaiono presenti nel caso di specie (cfr. Cons.Stato, sez. IV, 21 aprile 2010, n. 2264; idem, sez. III, 17 settembre 2010, n. 2536; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 7 luglio 2010, n. 2849).
Peraltro, per completezza d’argomento, giova rilevare che in sede di previsioni di piano regolatore, rientrando nei limiti dell’esercizio del potere discrezionale, le osservazioni proposte dai cittadini nei confronti degli atti di pianificazione urbanistica – sia pure ammesse – non costituiscono veri e propri rimedi giuridici, ma semplici apporti collaborativi e, pertanto, il loro rigetto o il loro accoglimento non richiede una motivazione analitica, essendo sufficiente che esse siano state esaminate e confrontate con gli interessi generali dello strumento pianificatorio.
In sostanza, le scelte urbanistiche circa la disciplina del territorio, possono formare oggetto di sindacato giurisdizionale nei soli casi di arbitrarietà, irrazionalità o irragionevolezza ovvero di palese travisamento dei fatti che costituiscono, pertanto, i limiti della discrezionalità amministrativa (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 18 giugno 2009, n. 4024).
3. Le considerazioni che precedono valgono anche per le analoghe censure proposte con l’atto contenente motivi aggiunti, mentre occorre sottoporre a separato esame gli ulteriori motivi di impugnazione dedotti con detto atto riguardo la violazione degli obblighi di partecipazione e pubblicità; i ricorrenti contestano la violazione di detti obblighi in sede di pianificazione posto che la fascia di rispetto della Tenuta sarebbe stata prevista in sede di controdeduzioni alle osservazioni al NPRG di cui alla deliberazione n. 64/2006, in accoglimento delle osservazioni del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica – volte a costituire una fascia di protezione – con l’inserimento della previsione specifica nell’art.64, comma 1 bis (delibera controdeduzioni). Per i ricorrenti tali consistenti modifiche introdotte in sede di controdeduzioni avrebbero fatto sorgere l’obbligo per il Comune di procedere alla ripubblicazione del piano, con riapertura dei termini per le osservazioni degli interessati, nei confronti delle nuove disposizioni, a garanzia del giusto procedimento.
3.1. In relazione alla prospettata questione occorre richiamare quanto già evidenziato dal Consiglio di Stato, in sede di esame delle controversie attinenti al procedimento per l’approvazione del Nuovo P.R.G. di Roma, con la sentenza n. 5818 del 2009 e quelle successive in argomento. In tale occasione, è stato precisato che la disciplina transitoria dell’iter di formazione del detto Piano Regolatore Generale derivante dalla L.R. n. 38 del 1999, siccome modificata dalla L.R. 28 aprile 2006, n. 4, contempla un peculiare percorso procedurale, inteso a semplificare la fase successiva alla adozione del piano, alla presentazione di osservazioni da parte degli interessati e alle successive controdeduzioni: in particolare, il citato art. 66bis prevede la possibilità di conclusione, su iniziativa del Sindaco, di un accordo di pianificazione che ratifichi l’operato di una Conferenza tecnica in cui sono rappresentati il Comune, la Provincia e la Regione.
Detta Conferenza ha il compito di riesaminare il P.R.G., apportandovi le modifiche conseguenti all’accoglimento di osservazioni dei soggetti interessati o necessarie per l’adeguamento ad altri strumenti di pianificazione territoriali e di settore, e quindi di elaborare uno schema di accordo; è previsto che, qualora tale schema introduca modifiche al P.R.G.,diverse da quelle di mero adeguamento ad altri strumenti, esso sia ritrasmesso al Consiglio Comunale per l’approvazione di tali modifiche.
All’esito di tale iter, l’Accordo di Pianificazione è stipulato e ratificato dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Regionale.
In disparte da ogni valutazione sull’ interesse "strumentale" dei ricorrenti e dai profili sulla tempestività dell’impugnativa della deliberazione in questione, questo giudice non ha motivo di discostarsi da quanto già esposto in materia dalla Sezione e dal Consiglio di Stato in occasione dei gravami proposti avverso il detto NPRG della città di Roma, laddove richiamando i principi contenuti nella Legge n. 241 del 1990, e in particolare il principio di non aggravamento procedimentale, rileva che la complessità dell’iter delineato dalla legislazione regionale in materia, non esclude che in sede di Conferenza possano essere apportate anche modifiche formali o di dettaglio, ciò non comportando tuttavia un necessario " "ritorno" degli atti in Consiglio (dovendo al riguardo riconoscersi all’Amministrazione comunale un ragionevole margine di discrezionalità valutativa)".
Sulla base di ciò, non risultando configurabile la violazione degli obblighi di partecipazione e pubblicità, le predette censure proposte con l’atto contenente motivi aggiunti vanno respinte.
4. In definitiva, il ricorso introduttivo e l’atto contenente motivi aggiunti, in quanto infondati sono respinti.
La peculiarità della vicenda e l’andamento della causa giustificano la compensazione delle spese di giudizio tra le parti, sussistendone le ragioni.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, sez. II bis, definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sull’atto contenente motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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