Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 01-02-2011) 22-04-2011, n. 16101

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Brindisi, sez. Francavilla Fontana, ha dichiarato la penale responsabilità di P.C. in ordine al reato di omicidio colposo e lo ha condannato alla pena di un anno di reclusione oltre alle statuizioni accessorie.

Il fatto contestato è di aver cagionato per colpa la morte di D.M.V., perchè "percorrendo, alla guida della sua autovettura ALFA ROMEO 164, via (OMISSIS) in direzione via (OMISSIS), giunto all’altezza del crocevia con la S.P. (OMISSIS) (e precisamente del tratto costituente la ed circonvallazione di Oria), per negligenza, imperizia ed imprudenza ed inosservanza delle norme sulla disciplina della circolazione stradale – art. 140, commi 1, 2 e 3, art. 142, comma 2 e art. 145, commi 1, 2 e 4 per non aver prestato sufficiente attenzione alla guida della strada avanti a sè, in particolare, conducendo detta autovettura ad una velocità non commisurata alle particolari condizioni di visibilità (ore serali e luogo non ben illuminato) e di luogo (crocevia con presenza di segnaletica verticale di dare la precedenza), attraversava il predetto crocevia alla velocità di circa 70 Km/h, omettendo di accertare se la strada fosse o meno libera, nonostante avesse l’"obbligo di dare la precedenza e quindi collideva violentemente con l’autovettura Fiat Punto condotta da D.M.V. (di proprietà di D.S. A.), che percorreva la citata S.P. proveniente da (OMISSIS), determinando il successivo violento urto dell’automobile citata su un palo in acciaio della pubblica illuminazione e su un muretto in pietra ivi esistente, e cagionando così la morte immediata di D.M.V.. Acc. in agro di (OMISSIS)". 2 La Corte di appello di Lecce, adita dal difensore dell’imputato, confermava la sentenza. In particolare tale giudice, richiamandosi alla sentenza di primo grado che dichiarava di condividere integralmente, osservava che non vi era dubbio che l’incidente si era verificato allorchè il P. si accingeva ad immettersi sulla SP (OMISSIS), strada con diritto di precedenza, senza rispettare tale obbligo, tanto essendo, tra l’altro, dimostrato anche dai danni rilevati sulle autovetture; l’incidente era dunque ricollegabile alla condotta colposa del P., per violazione dell’obbligo di dare precedenza; questo peraltro non era nemmeno l’unico profilo di colpa addebitabile all’imputato, essendo stato anche accertato che l’imputato procedeva a 93 km/h, in presenza del limite di 50; a tale ultimo riguardo la Corte dichiarava di non condividere la tesi della difesa dell’imputato secondo cui non si era tenuto conto della velocità impressa dalla rotazione dell’auto avvenuta a seguito dell’urto, rilevando la singolarità di tale tesi secondo cui la velocità può aumentare a seguito della collisione con un ostacolo;

in ogni caso, proseguiva la Corte, la velocità tenuta dall’imputato era sicuramente eccessiva, non adeguata allo stato dei luoghi, anche per la presenza di vegetazione che impediva la piena visibilità. La Corte rilevava poi come nemmeno si potesse accogliere la tesi dell’appellante secondo cui la condotta colposa della vittima aveva interrotto il nesso di causalità, atteso che l’eventuale condotta imprudente dell’altro conducente non costituisce evento eccezionale tale da interrompere il nesso di causalità, ma rientra nel novero degli ostacoli che ogni conducente deve prevedere ed evitare con una condotta prudente. Da ultimo, la Corte riteneva non accoglibile l’istanza di concessione delle attenuanti generiche, mancando ogni elemento di positiva valutazione che potesse sostenere tale concessione ed in presenza di precedenti condanne.

3. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso a questa Corte la difesa dell’imputato. Con un primo motivo lamenta il difetto di motivazione circa la ritenuta inosservanza del limite di velocità;

la Corte non avrebbe tenuto conto del principio della causalità della colpa secondo cui non è sufficiente un comportamento colposo a fondare la responsabilità ma occorre che si tratti di violazione di regola cautelare cui consegue uno di quegli eventi che la norma mira a prevenire; il principio sarebbe stato violato in quanto la Corte di appello, nel ritenere colposa la velocità, non ha specificato quale era la velocità da tenere per evitare l’evento. Con un secondo motivo lamenta la mancata assunzione di prova decisiva in relazione alla richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale formulata per stabilire l’eventuale concorso della parte deceduta nella verificazione del sinistro e la reale velocità dei mezzi, tenuto anche conto della eventuale accelerazione dovuta alla dinamica rotatoria dei mezzi dopo l’incidente. Con il terzo motivo si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche.
Motivi della decisione

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perchè fondato su motivi non consentiti o manifestamente infondati.

2. Con i primi due motivi il ricorrente impugna la sentenza sotto il profilo del mancato accertamento della colpa collegata all’inosservanza dei limiti di velocità; si tratta di censure che, a prescindere dalla evidente infondatezza alla luce delle argomentazioni già contenute nelle sentenze di primo e secondo grado, appaiono ancor prima, ed in ogni caso, prive di rilevanza dal momento che la responsabilità dell’imputato per l’incidente di cui è causa è conseguenza, in primo luogo, dell’ accertata inosservanza del dovere di dare precedenza, profilo colposo di per sè solo atto a fondarne la responsabilità e non contestato in alcun modo con il presente ricorso.

3. Quanto alla mancata concessione delle attenuati generiche, la sentenza risulta congruamente ed incensurabilmente motivata con il rilievo della mancanza di specifiche situazioni che potessero indurre ad una loro concessione, specie in presenza di precedenti penali dell’imputato.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di mille Euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di mille Euro in favore della Cassa delle ammende.

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