T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 21-04-2011, n. 3507 Ricorso giurisdizionale

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ato nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.

Con il ricorso, notificato il 17 novembre 2010 e depositato il successivo 13 dicembre, la società ricorrente, quale partecipante alla procedura amministrativa comparativa per l’assegnazione di un contributo pubblico per la realizzazione di impianti inerenti il settore delle biomasse, ha impugnato gli atti indicati in epigrafe prospettando come motivi di doglianza la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto vari aspetti sintomatici.

Nel corso della camera di consiglio del 16 febbraio 2011 il Collegio ha ritenuto che fosse necessaria un’integrazione del contraddittorio stante i riflessi consequenziali all’eventuale annullamento della graduatoria riguardante l’erogazione del contributo sopra indicato.

Pertanto, con ordinanza n. 627 del 2011, ai sensi e per l’effetto dell’art. 49, comma 3, del codice del processo amministrativo, è stato disposto che la parte istante dovesse provvedere all’integrazione del contraddittorio mediante l’utilizzo del sistema della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica dell’estratto del ricorso con indicazione delle parti, dell’oggetto del gravame e dei motivi di impugnazione, assegnando in maniera puntuale e non equivoca un termine per la notifica del medesimo ricorso (trenta giorni dalla comunicazione della presente decisione) ed un termine per il deposito dell’intervenuta notificazione (nei successivi quindici giorni).

Alla richiesta integrazione del contraddittorio è stata data ottemperanza attraverso la notifica per pubblici proclami sulla Gazzetta Ufficiale – Parte II – n. 26 del 5 marzo 2011.

Di detta notifica la parte istante ha fornito la prova attraverso il relativo deposito effettuato in data 25 marzo 2011.

Tale circostanza assume una valenza preclusiva per la definizione nel merito del presente mezzo di gravame.

Infatti, è sufficiente rilevare che l’ultima parte dell’art. 49, comma 3, del c.p.a. stabilisce che se "l’atto di integrazione del contraddittorio non è tempestivamente notificato e depositato, il giudice provvede ai sensi dell’ articolo 35". L’articolo da ultimo citato nel definire i casi di pronunce di rito individua specificamente il caso della tardività della notifica e del deposito del ricorso.

Ne consegue che il combinato disposto degli articoli del codice da ultimo citati inducono a ritenere comunque perentori i termini imposti dal giudice in sede di ordinanza per l’integrazione del contraddittorio, escludendo nel contempo una ingiustificata e diversificata qualificazione giuridica dei termini di rito connessi alla citata integrazione del contraddittorio.

Per le ragioni sopra espresse il Collegio dichiara irricevibile il presente mezzo di gravame per tardività del deposito del ricorso in sede di integrazione del contraddittorio.

Sussistono comunque giusti motivi, relativi anche alla possibile ed eventuale fondatezza di parte delle doglianze prospettate, per compensare fra le parti le spese di giudizio
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Compensa fra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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