Cass. pen., sez. I 22-04-2009 (16-04-2009), n. 16984 COMPETENZA – Dichiarazione formale di incompetenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA
Con comunicazione via fax in data 13 luglio 2007 la cancelleria del Giudice di Pace di Pescia segnalava che il giudice di pace aveva ritenuto di non essere competente per materia in ordine al reato di lesioni aggravate dai motivi futili per cui P.G. era stato citato dal P.M. a giudizio davanti al suddetto giudice con decreto 26.6.2008 ed aveva disposto la restituzione degli atti al Pubblico Ministero..
A seguito di successiva citazione a giudizio dello stesso P. da parte del P.M. davanti al Tribunale di Pistoia, sezione distaccata di Pescia, il giudice monocratico di tale Tribunale dichiarava la propria incompetenza per materia ed ordinava la restituzione degli atti al P.M. che ha denunciato il 21.1.2009 il conflitto di competenza. In conseguenza di tale denuncia il Tribunale di Pistoia, sezione distaccata di Pescia, ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte.
Pur dovendosi rilevare incidentalmente che la dichiarazione di incompetenza del Tribunale di Pistoia, sezione distaccata di Pescia è erronea poichè, a norma del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 4, comma 1, lett. a), la competenza del giudice di pace per il reato di lesioni è limitata alle fattispecie di cui all’art. 582 c.p., comma 2, perseguibili a querela, mentre il reato contestato all’imputato (art. 582 c.p., con l’aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 1 per avere agito per motivi futili ) è perseguibile d’ufficio, in quanto ricorre una delle circostanze aggravanti previste dall’art. 585 c.p., (che richiama quelle previste dall’art. 577 c.p.) diverse da quelle attinenti ai rapporti di parentela che conservano la procedibilità a querela di parte, peraltro il conflitto è nella specie insussistente.
Il Pubblico Ministero che lo ha denunciato ha ritenuto che qualsiasi ricusazione di competenza, anche informale, da parte del giudice integri una declaratoria di incompetenza, però non è così in quanto i conflitti di competenza, connotati dal contemporaneo rifiuto di due organi giudiziari di prendere conoscenza dello stesso procedimento necessitano della adozione di provvedimenti formali con cui due organi configgenti manifestano la decisione di non provvedere nel merito, nel presupposto della propria incompetenza, reciprocamente indicando l’altro e determinando così la stasi del procedimento, irrisolvibile senza l’intervento della Corte regolatrice.
Ne consegue che, in assenza di due formali provvedimenti declinatori di competenza, la semplice missiva di trasmissione, o la restituzione degli atti non sono suscettibili di dare luogo a conflitto, la cui denuncia va pertanto dichiarata inammissibile (v. Cass. sez. 1 n. 1858 del 1992, rv. 190522; rv. 191594).
E poichè nella specie il Giudice di Pace non ha emesso alcun provvedimento declinatorio della propria competenza, limitandosi a fare trasmettere dalla cancelleria un fax con cui gli atti venivano restituiti al P.M., si deve dichiarare insussistente il conflitto.
Seguono le comunicazioni di cui all’art. 32 c.p.p., comma 2.
P.Q.M.
Dichiara insussistente il conflitto e dispone restituirsi gli atti al Tribunale di Pistoia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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