… metallico.
Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunita’ europee (Legge comunitaria 2010), ed, in particolare
l’articolo 1, recante delega al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni, recante modifiche al sistema penale;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
recante disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, e, in particolare, l’articolo
14;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, recante la riforma dell’organizzazione del Governo, a
norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 giugno 2008, sull’esportazione ed importazione di
sostanze chimiche pericolose;
Visto il regolamento (CE) n. 1102/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo al divieto di esportazione
del mercurio metallico e di taluni composti e miscele del mercurio e
allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico e, in
particolare, l’articolo 7 che rinvia agli Stati membri la
determinazione delle norme relative alle sanzioni applicabili per la
violazione delle disposizioni del regolamento e l’adozione di tutte
le misure necessarie per la loro applicazione;
Visto il regolamento (CE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 4 luglio 2012, sull’esportazione ed importazione di
sostanze chimiche pericolose (rifusione);
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, recante norme in materia ambientale;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 200, recante la
disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del
regolamento (CE) n. 689/2008 sull’esportazione ed importazione di
sostanze chimiche pericolose;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 16 novembre 2012;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 31 gennaio 2013;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro
della giustizia, di concerto con i Ministri dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare e della salute;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la
violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1102/2008
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo
al divieto di esportazione del mercurio metallico e di taluni
composti e miscele del mercurio e allo stoccaggio in sicurezza del
mercurio metallico, di seguito denominato: ‘regolamento’.
Art. 2
Violazioni degli obblighi derivanti dall’articolo 1 del regolamento
in materia di divieto di esportazione
1. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato chiunque viola
le disposizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento
e’ punito con l’arresto da tre mesi fino a nove mesi o con l’ammenda
da 50.000,00 euro a 150.000,00 euro.
Art. 3
Violazioni degli obblighi derivanti dall’articolo 3 del regolamento
in materia di stoccaggio e smaltimento del mercurio metallico
considerato rifiuto
1. Chiunque, avvalendosi della facolta’ di cui all’articolo 3,
paragrafo 1, del regolamento, viola le disposizioni di cui al
paragrafo 1, lettere a) e b), e al paragrafo 2 dello stesso articolo
3 e’ punito con l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda da
2.600,00 euro a 27.000,00 euro.
Art. 4
Violazioni degli obblighi derivanti dall’articolo 5, paragrafo 3, e
dall’articolo 6 del regolamento in materia di trasmissione di dati
1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli importatori, gli
esportatori e i gestori delle attivita’ di smaltimento delle sostanze
di cui all’articolo 2 del regolamento che omettono di inviare alla
Commissione europea e al Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare i dati di cui all’articolo 5, paragrafo 3,
dello stesso regolamento, nel termine di tre mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono soggetti al pagamento di
una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 20.000,00
euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, i gestori degli impianti
di cloro-alcali che omettono di inviare alla Commissione europea e al
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare i
dati relativi alla disattivazione del mercurio in un determinato anno
di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento, nel termine
stabilito al comma 3 dello stesso articolo, sono soggetti al
pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro
a 20.000,00 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, i gestori degli impianti
di fonderia, di purificazione del gas naturale e di operazioni
minerarie dei metalli non ferrosi che omettono di inviare i dati di
cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento, nel termine
stabilito al paragrafo 3 dello stesso articolo, sono soggetti al
pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro
a 20.000,00 euro.
4. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche nel caso
in cui i dati forniti risultino incompleti o inesatti.
Art. 5
Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
1. L’attivita’ di vigilanza e di accertamento relativa al rispetto
degli obblighi di cui all’articolo 4 e’ svolta dal Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare secondo le
disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni, e le relative sanzioni sono irrogate ai sensi
dell’articolo 17, comma 1, della stessa legge.
2. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente
decreto legislativo non si applica il pagamento in misura ridotta di
cui all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni.
Art. 6
Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le
violazioni previste dal presente decreto sono versate all’entrata del
bilancio dello Stato.
Art. 7
Disposizioni finanziarie
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. I soggetti pubblici interessati svolgono le attivita’ previste
dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma addi’, 5 marzo 2013
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Moavero Milanesi, Ministro per gli affari
europei
Severino, Ministro della giustizia
Clini, Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare
Balduzzi, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Severino
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.