Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1.- Il Ministero della Salute propose opposizione all’esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi nella procedura per pignoramento presso terzi introdotta da P.N. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma n. 3944 del 2000.
Dedusse l’opponente che il pignoramento era affetto da nullità perchè era stato notificato presso la sede dell’Amministrazione e non presso l’Avvocatura di Stato, in violazione del R.D. n. 1611 del 1933, art. 11; che comunque era illegittimo per inidoneità del titolo, inesattezza dei conteggi e per intervenuto integrale pagamento del dovuto.
2.- Con sentenza n. 12836 del 16/6/2008 il Tribunale di Roma ha rigettato l’opposizione agli atti esecutivi ed ha accolto parzialmente l’opposizione all’esecuzione, dichiarando l’inesistenza del diritto dell’opposta di procedere al recupero coattivo delle somme richieste in precetto a titolo di rivalutazione; ha dato atto dell’avvenuto pagamento del residuo credito dovuto; ha compensato le spese processuali.
3.- Avverso la sentenza del Tribunale, per la parte in cui ha deciso l’opposizione all’esecuzione, propone ricorso straordinario per cassazione P.N., a mezzo di due motivi, illustrati da memoria. Il Ministero resiste con controricorso ed, a sua volta, propone ricorso incidentale basato su tre motivi, a cui la P. resiste con controricorso.
Motivi della decisione
I ricorsi, principale ed incidentale, vanno riuniti.
1.- Va preliminarmente esaminato il secondo motivo del ricorso incidentale che riguarda la statuizione della sentenza concernente il rigetto dell’opposizione agli atti esecutivi, poichè ha natura pregiudiziale.
Con tale motivo il Ministero della Salute deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 144 cod. proc. civ. e del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11, per essere stato l’atto di pignoramento notificato presso l’amministrazione e non presso l’Avvocatura di Stato.
Il ricorrente incidentale critica la sentenza di merito che, a fondamento del rigetto dell’opposizione agli atti esecutivi avverso l’atto di pignoramento, ha posto due distinte ragioni:
– l’atto di pignoramento presso terzi non rientra tra quelli tassativamente indicati dalla normativa, della quale è denunciata la violazione, poichè, non introducendo nè proseguendo una "causa", cioè una controversia andrebbe notificato all’amministrazione, e non all’Avvocatura di Stato;
– anche ove si opinasse diversamente, il vizio, che non comporterebbe nullità assoluta perchè la notificazione è pervenuta al soggetto debitore, seppure non al domiciliatario, sarebbe stato sanato con la proposizione dell’opposizione.
1.1.- A sostegno della critica della prima ragione della decisione l’Avvocatura richiama il precedente di questa Corte costituito dalla sentenza n. 4665 del 28 febbraio 2007, che affermò che l’atto di pignoramento presso terzi, quando debitore sia un’amministrazione dello Stato è soggetto alla disciplina dettata dall’art. 144 cod. proc. civ. e dal R.D. n. 1611 del 1933, art. 11 e la relativa notificazione è nulla se eseguita direttamente presso l’amministrazione anzichè presso l’ufficio locale dell’Avvocatura di Stato competente per territorio.
Con riguardo alla seconda ratio decidendi, l’Avvocatura sostiene che il citato precedente di legittimità avrebbe affermato che l’eventuale opposizione non avrebbe efficacia sanante della nullità, quando non proposta soltanto per denunciare tale nullità, ma anche per far dichiarare tempestivo ed efficace un suo atto successivo, compiuto non appena avuta conoscenza della notifica del pignoramento -ad esempio un pagamento eseguito prima dell’udienza fissata per la dichiarazione del terzo.
2.- Ritiene il Collegio di dover confermare i principi espressi nel precedente citato in ricorso, con le precisazioni di cui appresso.
Va, in primo luogo, ribadito il seguente principio di diritto: "In tema di espropriazione presso terzi, quando esecutata sia un’amministrazione dello Stato, l’atto di pignoramento va notificato presso gli uffici dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’autorità giudiziaria dinanzi alla quale e portata la causa.
E’ nulla la notificazione effettuata presso gli uffici dell’amministrazione".
Il pignoramento presso terzi è una fattispecie a formazione progressiva che si perfeziona mediante la dichiarazione positiva e non contestata del terzo pignorato ovvero, in alternativa, mediante la sentenza che accerta l’obbligo del terzo (cfr., tra le tante, di recente Cass. n. 2473/09), equipollenti sul piano funzionale (cfr.
Cass. n. 19059/06) anche se tra loro radicalmente diverse. La richiesta di accertamento dell’obbligo del terzo introduce un giudizio ordinario di cognizione che si conclude con una sentenza idonea al giudicato (cfr. Cass. n. 12513/03; S.U. n. 25037/08; n. 1948/09). Se va riaffermato che l’istanza di introduzione di tale giudizio non può ritenersi implicitamente contenuta nell’atto di pignoramento (cfr. Cass. n. 6449/03) e deve, pertanto, essere proposta quando si verifichino presupposti dell’art. 548 cod. proc. civ., essa è tuttavia una domanda giudiziale (cfr., Cass. n. 1167/99) che assume una forma del tutto peculiare. Non si richiede infatti che il creditore istante rediga e notifichi un atto di citazione; è sufficiente che l’istanza venga formulata all’udienza fissata dal giudice dell’esecuzione per la dichiarazione del terzo, e si considera così validamente proposta nei confronti dei presenti;
tanto più che, dopo la modifica apportata all’art. 548 cod. proc. civ., dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, nemmeno si pongono più i problemi connessi all’eventuale riassunzione del giudizio dinanzi al giudice competente (per la quale, nel vecchio regime, cfr. Cass. n. 2979/79; n. 2286/96). Quindi, pur non essendo introdotto con l’atto di pignoramento, il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, su istanza del creditore, segue senza soluzione di continuità nell’ambito del procedimento, la dichiarazione mancata, negativa o contestata.
Per tali ragioni, valorizzando anche il dato letterale dell’art. 543 cod. proc. civ., n. 4, va ribadito che, essendo atto che può dare inizio ad un processo ordinario, l’atto di pignoramento presso terzi va notificato con l’osservanza del disposto del R.D. n. 1611 del 1933, art. 11.
Va inoltre riaffermato che una diversa soluzione non potrebbe trovare giustificazione nemmeno nella disciplina dettata dal D.Lgs. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 14, convertito dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, in ragione di quanto disposto dal comma 1 bis introdotto dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 147, poichè "la disposizione sulla notifica del pignoramento presso un determinato ufficio della pubblica amministrazione non riguarda le amministrazioni dello Stato, ma solo gli enti pubblici non economici" (così Cass. n. 4665/07 cit.).
Va peraltro precisato che la nullità in parola non riguarda l’atto di pignoramento, ma soltanto la sua notificazione. Quindi, quest’ultima è, in primo luogo, rinnovabile previa assegnazione di un termine da parte del giudice dell’esecuzione (arg. ex art. 291 cod. proc. civ.) per eseguire la notificazione dell’atto di pignoramento, erroneamente notificato agli uffici dell’amministrazione dello Stato, presso l’Avvocatura di Stato competente per territorio. Inoltre, la relativa nullità è soggetta alla sanatoria di cui agli artt. 156 – 160 cod. proc. civ.; si deve ritenere che l’atto abbia raggiunto lo scopo quando l’Avvocatura di Stato, una volta conosciuto l’atto, proponga opposizione, nell’interesse dell’amministrazione, al solo scopo di lamentare tale nullità (cfr. Cass. n. 4 665/07 cit.). In applicazione dei principi generalmente affermati con riguardo all’art. 617 cod. proc. civ., infine, la nullità relativa alla notificazione del pignoramento è sanata se non dedotta nel termine di decadenza decorrente dalla conoscenza legale che si sia avuta di un atto successivo, che lo presupponga (cfr., da ultimo, Cass. n. 10099/09; n. 11597/10).
3.- Peraltro, l’applicazione dei principi di cui sopra non comporta le conseguenze invocate dal Ministero, ricorrente incidentale, attesi il peculiare svolgimento che il processo esecutivo ha avuto nel caso di specie ed i contenuti dell’opposizione, all’esecuzione ed agli atti esecutivi, proposta dall’esecutato.
Risulta dal ricorso incidentale e dalla sentenza impugnata che la procedura venne introdotta con atto di pignoramento notificato presso il Ministero della Salute il 6 agosto 2004 per un credito dell’importo di Euro 618.561,28, rivendicato sulla base della sentenza n. 3944/01 del Tribunale di Roma; che, alla prima udienza, tenuta il 7 novembre 2005, la creditrice aveva dato atto dell’avvenuto pagamento della somma di Euro 118.278,00 ed, attesa la dichiarazione positiva del terzo pignorato, aveva insistito per l’assegnazione della differenza; che il giudice dell’esecu2:ione aveva rinviato all’udienza del 28 novembre 2005 per il deposito dei conteggi aggiornati ed, all’esito di tale udienza, in data 1 dicembre 2005, aveva emesso una prima ordinanza di assegnazione per l’importo di Euro 180.650,00 a titolo di sorte, rinviando per chiarimenti; che, con altra ordinanza, in data 16 gennaio 2006, il giudice dell’esecuzione aveva assegnato l’ulteriore somma di Euro 235.528,91, a titolo di interessi legali sul capitale in quanto "dovuti comunque per legge"; che invece non era stata assegnata la somma richiesta a titolo di rivalutazione, era stato quindi mantenuto il vincolo sul residuo pignorato ed era stato fatto rinvio all’udienza del 30 marzo 2006; che a tale udienza era stata fatta opposizione da parte del Ministero ed il giudice dell’esecuzione, con successiva ordinanza del 2/7 ottobre 2006, aveva sospeso l’esecuzione e disposto per l’inizio del giudizio dì merito; che, dopo regolare introduzione, questo si era concluso con la sentenza oggetto della presente impugnazione.
Non è quindi in contestazione che vi siano state due ordinanze di assegnazione, nelle date del 1 dicembre 2005 (per la sorte capitale) e del 16 gennaio 2006 (per gli interessi legali maturati sul capitale).
3.1.- L’opposizione agli atti esecutivi è stata proposta contro l’atto di pignoramento, ma non contro tali ultime ordinanze.
Non può infatti revocarsi in dubbio che, con riferimento all’opposizione agli atti esecutivi, il termine di cui all’art. 617 cod. proc. civ., decorre dalla conoscenza legale dell’atto, sicchè, quando a produrre tale conoscenza serva la notificazione, la nullità di questa impedisce che si determini la sanatoria intrinseca all’atto oggetto di opposizione (cfr. Cass. n. 11646/02 cit.; n. 4665/07).
Pertanto, nel caso di specie, ben avrebbe potuto il Ministero della Salute, per il tramite dell’Avvocatura di Stato, proporre opposizione tardiva (rectius, in ritardo) avverso le citate ordinanze di assegnazione, anche oltre il termine all’epoca vigente (in considerazione del testo dell’art. 617 cod. proc. civ., applicabile ratione temporis), deducendo il vizio della notificazione dell’atto di pignoramento a due scopi: in primo luogo, per sostenere che non vi era stata la sanatoria implicita delle ordinanze di assegnazione, malgrado non fossero state opposte nel termine di cinque giorni decorrente rispettivamente dal 1 dicembre 2005 e dal 16 gennaio 2006, perchè la parte destinataria non aveva avuto legale conoscenza di esse a causa della nullità della notificazione dell’atto introduttivo della procedura esecutiva; in secondo luogo, per sostenerne l’illegittimità c.d. derivata perchè emesse, appunto, in una procedura esecutiva irregolarmente instaurata.
Si sarebbe così fatta applicazione dei principi più volte affermati da questa Corte in tema di rimedio esperibile avverso le ordinanze di assegnazione conclusive del pignoramento presso terzi, individuato nell’opposizione agli atti esecutivi tra l’altro quando, come nel caso di specie, si denunci un vizio formale dell’atto (cfr., tra le tante, Cass. n. 8013/97, n. 3070/98, n. 6331/99, 6083/06; ed impregiudicata – poichè non rilevante in questa sede, in cui nessuna impugnazione è stata proposta avverso le ordinanze conclusive del processo esecutivo – la questione della possibile alternativa dell’impugnazione con l’appello: cfr. Cass. n. 2745/07, n. 4337/10, n. 5529/11).
3.2.- Invece, per come risulta dagli atti, con il ricorso in opposizione del 30 marzo 2006 e, comunque, con l’atto introduttivo del giudizio contenzioso concluso con la sentenza oggetto della presente impugnazione, il Ministero propose due distinte opposizioni.
Un’opposizione, della quale meglio si dirà nel prosieguo, al fine di contestare che la creditrice procedente potesse pretendere somme ulteriori oltre quelle spontaneamente corrisposte dal Ministero, perchè tale pagamento, intervenuto nelle more, avrebbe comportato l’estinzione integrale del debito (relativo alla condanna portata dalla sentenza posta a base del precetto) per adempimento, e ciò anche in conseguenza del fatto che, secondo l’opponente, sarebbero stati errati i calcoli effettuati in precetto: entrambe tali doglianze hanno un unico comune petitum volto all’accertamento dell’insussistenza del diritto della parte istante di procedere in via esecutiva o di proseguire nell’esecuzione, perchè le somme pretese non troverebbero fondamento nel titolo esecutivo; si tratta, con tutta evidenza, di un’opposizione all’esecuzione, della quale si dirà trattando del terzo motivo del ricorso incidentale.
Un’altra opposizione, correttamente qualificata sia dall’opponente Ministero che dal giudice del merito come opposizione agli atti esecutivi, avente ad oggetto esclusivamemte l’atto di pignoramento.
Come rilevato dal Tribunale, non venne proposta opposizione alcuna avverso le ordinanze di assegnazione; tanto è vero che non risulta proposta alcuna domanda di revoca o annullamento di queste.
In ragione del contenuto di tale ultima opposizione agli atti, si è venuta a determinare proprio quella sanatoria della nullità della notificazione dell’atto di pignoramento che il giudice di merito ha dichiarato, e che il Ministero infondatamente contesta con il motivo di ricorso incidentale in esame.
E’ vero che la notificazione dell’atto di pignoramento era nulla, ed in tale senso va corretta la motivazione della sentenza impugnata ex art. 384 cod. proc. civ., u.c..
Tuttavia, la nullità si è sanata perchè l’opposizione agli atti esecutivi è stata proposta soltanto per fare valere tale nullità, e non anche per farne conseguire la declaratoria di nullità delle ordinanze di assegnazione ed ottenerne la rimozione. In conclusione, va affermato il seguente principio di diritto: "La nullità della notificazione dell’atto di pignoramento è sanata per il raggiungimento dello scopo quando l’opposizione agli atti esecutivi è proposta al solo scopo di lamentare tale nullità, non anche a quello di far valere la nullità correlata dell’ordinanza di assegnazione, quale atto conclusivo del processo esecutivo, che sia stato invalidamente introdotto, e di chiedere, pertanto, la revoca o l’annullamento dell’ordinanza medesima".
Proprio l’applicazione dei principi affermati dal precedente n. 4665/07, invocato in ricorso, come sopra precisati, comporta il rigetto del secondo motivo del ricorso incidentale.
4.- Va trattato a questo punto, perchè strettamente connesso con le questioni da ultimo affrontate, il terzo motivo del ricorso incidentale.
Al fine di censurare l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui il Ministero, una volta costituitosi in giudizio, non avrebbe contestato i conteggi effettuati da controparte e non avrebbe chiesto l’annullamento delle ordinanze di assegnazione, il Ministero ricorrente incidentale denuncia un vizio di motivazione sul fatto che, invece, sarebbe stato "espressamente richiesto l’annullamento delle ordinanze di assegnazione in data 1/12/05 ed in data 16/01/06". In ciò si sostanzierebbe, secondo il Ministero, il "fatto controverso" sul quale la motivazione sarebbe viziata.
Per comprendere appieno la portata della presente decisione occorre premettere che quando il Ministero accenna ad una domanda di "annullamento" delle ordinanze di assegnazione non fa affatto riferimento – per come già risulta da quanto argomentato a proposito del secondo motivo di ricorso incidentale – ad un’opposizione agli atti esecutivi che abbia riguardato l’illegittimità di tali ordinanze e sulla quale il giudice dell’esecuzione non si sarebbe pronunciato, omettendo perciò di dichiarare l’illegittimità e/o la nullità e/o l’inefficacia delle ordinanze del 1 dicembre 2005 e del 16 gennaio 2006.
Infatti, se così fosse, il Ministero avrebbe dovuto formulare una censura di omesso esame della domanda, denunciando la violazione dell’art. 112 c.p.c., per mancanza di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, e prospettando quindi, direttamente e immediatamente, la sussistenza di un error in procedendo; in effetti, per come chiaramente si evince dall’illustrazione del motivo, è con tale illustrazione coerente la censura, formulata dal Ministero, di vizio di motivazione, poichè è denunciata l’erronea interpretazione del contenuto o dell’ampiezza della domanda. Si tratta di un tipico accertamento di fatto, riservato al giudice di merito e insindacabile in Cassazione salvo che sotto il profilo, appunto, della erronea, insufficiente, contraddittoria, illogica motivazione della decisione impugnata.
Nell’illustrare il motivo di ricorso, il ricorrente incidentale riporta testualmente il contenuto del ricorso in opposizione, da cui risulta che è vero che, con l’opposizione, si sia contestata "la logica di calcolo adottata dalla creditrice" (definita "incomprensibile" e quindi confutata dall’opponente, voce per voce), ma la contestazione è stata proposta soltanto per il profilo rilevante come opposizione all’esecuzione (non anche per quello attinente all’opposizione agli atti esecutivi, essendo stata questa proposta soltanto avverso l’atto di pignoramento). Più in particolare, l’opponente, nel citato ricorso, nemmeno menziona le dette ordinanze di assegnazione, ma si limita a sostenere che i calcoli effettuati dalla creditrice non sarebbero comprensibili ed anzi sarebbero errati per eccesso; coerentemente con tale causa petendi, non formula una domanda di annullamento o di revoca delle ordinanze di assegnazione, ma avanza una domanda di restituzione di indebito, per quanto già assegnato in eccesso, e comunque di accertamento di estinzione del debito per adempimento, per quanto invece effettivamente dovuto.
4.1.- La sentenza impugnata coglie perfettamente sia il petitum che la causa petendi della domanda, quindi correttamente interpreta proprio quella parte del ricorso introduttivo dell’opposizione che il Ministero riporta alla pagina 10 del ricorso incidentale.
Si legge, infatti, nella sentenza impugnata che trattasi di un’opposizione all’esecuzione e che questa va reputata "ammissibile, seppur avanzata solo dopo l’emissione di ben due ordinanze di assegnazione, in quanto proposta ad esecuzione ancora in corso".
L’affermazione è corretta, tenuto conto della peculiarità dello svolgimento concreto del procedimento esecutivo di che trattasi.
Infatti, l’ordinanza di assegnazione ex art. 553 cod. proc. civ., è il provvedimento che conclude il processo di espropriazione presso terzi. Ed è pertanto con riferimento alla fattispecie processuale tipica che si è formata la giurisprudenza sopra richiamata a proposito dei rimedi esperibili avverso l’ordinanza di assegnazione, sia da parte del debitore esecutato, che da parte del terzo pignorato. Sempre con riferimento alla fisiologia del processo si è altresì affermato -come ricordato anche dal Tribunale nella sentenza impugnata- che l’opposizione all’esecuzione è esperibile per tutto il corso del processo, fino a quando questo non si sia concluso, nel presupposto che tale conclusione sia quella prevista dal codice di rito, vale a dire un’ordinanza di assegnazione unica ed emessa una volta per tutte. Con la conseguenza che avverso tale ordinanza non è mai esperibile un’opposizione all’esecuzione, ma soltanto, come detto sopra, un’opposizione agli atti esecutivi ovvero – ove si acceda all’orientamento sostenuto di recente da questa Corte, pure sopra richiamato- l’impugnazione dell’appello (quando si attribuisca all’ordinanza il valore di sentenza, che abbia inciso sulle posizioni sostanziali di diritto soggettivo del creditore e del debitore).
La peculiarità del caso di specie (e non la sola, come si vedrà trattando del ricorso principale) sta nel fatto che le ordinanze di assegnazione, per così dire, "intermedie" (o comunque parziali) lasciarono impregiudicata una parte del credito rivendicato dalla procedente (la prima, infatti, riguardò il capitale, e non decise sull’assegnazione di somme per interessi e rivalutazione; la seconda riguardò gli interessi, e non decise sull’assegnazione per rivalutazione): proprio con riferimento alla parte di credito rispetto al quale non vi era stata assegnazione, si sarebbe ancora potuto contestare ex art. 615 cod. proc. civ., il diritto della procedente di agire, o meglio di proseguire l’esecuzione (come correttamente ritenuto dal Tribunale). Ovviamente, non avrebbe potuto il rimedio dell’opposizione all’esecuzione essere ammissibilmente esperito avverso quella parte del credito per il quale oramai la procedura esecutiva doveva reputarsi conclusa con le ordinanze di assegnazione.
Orbene, il Tribunale ha ritenuto ammissibile l’opposizione all’esecuzione nei limiti anzidetti e, come si dirà trattando del primo motivo di ricorso principale, l’ha (erroneamente) accolta per le somme ancora dovute per rivalutazione.
Rilevato inoltre che era stata avanzata anche la domanda di ripetizione delle somme assegnate in eccesso, ha invece rigettato tale domanda affermando che "la mancata tempestiva opposizione avverso le ordinanze di assegnazione con la loro rimozione in sede giudiziale non consente di accogliere la domanda di ripetizione di quanto eventualmente assegnato in eccesso (in quanto postula una previa pronunzia di illegittimità delle ordinanze ex art. 553 c.p.c.)", così facendo applicazione dei principi esposti.
4.3.- Pertanto, è vero che, così come denunciato col terzo motivo del ricorso incidentale, il Tribunale ha completamente omesso di considerare i conteggi effettuati dall’Amministrazione ed è vero che ha reputato non meritevole di accoglimento la contestazione del Ministero per la sua "genericità". Tuttavia, oltre a questa, ed a prescindere da questa, ha ritenuto che la somma -così come contestata dal Ministero con riferimento alla pretesa della creditrice per capitale ed interessi (fatta salva la rivalutazione, di cui si dirà infra)- fosse stata "complessivamente già assegnata": con la conseguenza, per un verso, di non dover più procedere ad ulteriore assegnazione; per altro verso? di non poter restituire quanto eventualmente corrisposto in eccesso, per non essere state opposte le ordinanze di assegnazione.
4.4.- In conclusione, il terzo motivo di ricorso incidentale è inammissibile per difetto di interesse per la parte in cui lamenta che non siano stati nuovamente effettuati i calcoli del dovuto sulla base dei conteggi proposti dal Ministero, perchè, anche se si fosse dato integralmente seguito a tali conteggi, rideterminando in conformità ad essi le somme dovute alla creditrice, comunque non si sarebbe potuta accogliere la domanda di restituzione di quanto indebitamente assegnato.
Per la parte in cui, invece, il motivo è volto a censurare il rigetto della domanda di restituzione, esso è infondato. La motivazione del rigetto è congrua e logica, poichè correttamente interpreta la domanda proposta e ne trae la conseguenza dell’infondatezza per la preclusione derivante dall’emissione delle due ordinanze di assegnazione.
4.5.- Il presupposto di tale ritenuta preclusione -vale a dire la mancata proposizione di opposizione avverso le ordinanze di assegnazione- non è smentito dal contenuto del ricorso in opposizione, come detto al precedente punto 4.
La sussistenza di siffatta preclusione -vale a dire la vera e propria ratio decidendi della statuizione impugnata-non è stata invece, in sè, oggetto di censura, sotto il profilo della violazione di legge ed è comunque corretta per quanto esposto ai precedenti punti 4.1. e 4.2.
Va quindi rigettato anche il terzo motivo di ricorso incidentale.
5.- Va detto qui, per ragioni di comodità espositiva, del primo motivo del ricorso incidentale.
Con tale motivo il Ministero denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 156, 474, 479 e 480 cod. proc. civ., nonchè del R.D. n. 1611 del 1933, art. 11, per avere la P. dichiarato di agire, e quindi avere agito, sulla base della sentenza di primo grado e quindi, secondo il ricorrente incidentale, l’intera procedura esecutiva sarebbe nulla per difetto di titolo esecutivo poichè, in virtù dell’effetto sostitutivo dell’appello, la sentenza di primo grado, già al momento della notificazione del pignoramento, sarebbe stata già caducata per essere intervenuta la sentenza d’appello e quindi la creditrice avrebbe dovuto agire in forza di tale sentenza.
Il motivo pone una questione nuova rispetto ai motivi proposti con l’opposizione agli atti e con l’opposizione all’esecuzione. Sostiene, peraltro, il ricorrente incidentale che, malgrado tale novità (che quindi, implicitamente, riconosce), la questione sarebbe rilevabile d’ufficio ed, a sostegno di questa affermazione, cita la giurisprudenza di questa Corte formatasi sulla rilevabilità d’ufficio, in ogni stato e grado del processo, e quindi anche in Cassazione, della mancanza del titolo esecutivo.
Nella situazione prospettata col motivo in esame, però, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non si verte in un’ipotesi di mancanza o caducazione sopravvenuta di titolo esecutivo, bensì nella diversa ipotesi della sostituzione del titolo esecutivo costituito dalla sentenza di primo grado con quella di secondo grado, prima dell’inizio dell’esecuzione. E’ vero che in ipotesi siffatte il titolo esecutivo è costituito dalla sentenza d’appello ed, ove si intenda procedere ad esecuzione forzata, questa seconda sentenza va notificata al debitore (cfr., da ultimo, Cass. n. 29205/08). Tuttavia, la situazione che consegue all’omessa notifica, essendo incontestati l’esistenza ed il contenuto della sentenza di secondo grado, non è affatto equiparabile alla mancanza assoluta del titolo esecutivo, che impedisce il corso del processo esecutivo; il titolo esecutivo c’è ed è riconosciuto da entrambe le parti, soltanto che di esso non è stata fatta notificazione nè menzione nel precetto; si tratta di vizi attinenti alla regolarità degli atti e/o del processo esecutivo, sanabili ove non tempestivamente dedotti con l’opposizione agli atti esecutivi.
Peraltro, nel caso di specie, nemmeno di sanatoria si tratta, poichè la doglianza è stata proposta per la prima volta col ricorso per cassazione e quindi il motivo è inammissibile.
5.1.- Nell’illustrare lo stesso primo motivo del ricorso incidentale, il ricorrente propone una censura subordinata al mancato accoglimento della prima, di cui si è detto sopra. Aggiunge, infatti, che, anche ove si ritenesse legittima l’esecuzione intrapresa, il titolo esecutivo costituito dalla sentenza della Corte d’Appello n. 3650/2002 sarebbe stato comunque parzialmente caducato per essere stato accolto il ricorso per cassazione avverso questa sentenza e per essere stata cassata la condanna del Ministero al pagamento della somma dovuta per indennizzo una tantum di cui alla L. n. 238 del 1997, art. 1, comma 2, part. 2^.
Anche questa censura subordinata è inammissibile, sia pure per una ragione diversa da quella di cui sopra.
Rispetto ad essa sarebbe infatti applicabile la giurisprudenza sopra richiamata a proposito della rilevabilità d’ufficio della caducazione sopravvenuta del titolo esecutivo. Tuttavia, questo principio è valido quando il titolo esecutivo venga meno nel corso dell’esecuzione e/o del giudizio di opposizione all’esecuzione. Nel caso di specie, per quanto risulta dalle considerazioni già svolte a proposito degli altri motivi del ricorso incidentale, la somma riconosciuta a titolo di indennizzo una tantum è stata, quanto al capitale ed agli interessi, corrisposta con ordinanze di assegnazione rispetto alle quali è in questa sede preclusa ogni valutazione.
Resta, ovviamente, fermo ed impregiudicato il diritto del Ministero di agire per la restituzione dell’indebito, essendo venuta meno, con la sentenza irrevocabile e conclusiva del giudizio di merito, la statuizione giudiziale solo provvisoriamente esecutiva sulla base della quale si è compiuta l’esecuzione (cfr. Cass. n. 7036/03).
6.- Va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale proposta dal Ministero resistente, sull’assunto che, essendo stata la sentenza impugnata pronunciata su un’opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi, regolata dall’art. 618 bis cod. proc. civ., comma 1, avverso tale sentenza sarebbe previsto il rimedio dell’appello, quanto meno con riferimento all’opposizione all’esecuzione, con conseguente inammissibilità del ricorso straordinario.
Il giudizio di opposizione concluso con la sentenza oggetto della presente impugnazione è stato introdotto con ricorso del 30 marzo 2006, mentre la sentenza è stata pubblicata il 16 giugno 2008:
pertanto, il procedimento è regolato dall’art. 618 bis cod. proc. cìv., nel testo modificato dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52, art. 16; alla sentenza vanno applicate le norme dell’art. 616 cod. proc. civ. (nel testo vigente tra 1 marzo 2006 ed il 4 luglio 2009, vale a dire nel testo che prevedeva l’ultimo inciso introdotto dalla L. n. 52 del 2006, art. 14), quanto all’opposizione all’esecuzione, e dell’art. 618 cod. proc. civ., quanto all’opposizione agli atti esecutivi.
Orbene, la norma dell’art. 618 bis cod. proc. civ. richiama le disposizioni previste per le controversie individuali di lavoro "in quanto applicabili" e si intitola al "procedimento": va pertanto intesa nel senso che superata la fase dinanzi al giudice dell’esecuzione, secondo quanto disposto dal testo riformato del comma 2 – il procedimento deve essere introdotto, ai sensi degli artt. 616 e 618 cod. proc. civ., cioè a seguito di un’ordinanza dello stesso giudice dell’esecuzione che fissa il relativo termine, ma le modalità per l’introduzione sono quelle previste dalle norme sulle controversie individuali di lavoro, così come tali norme regolano il successivo procedimento; questo si chiude con una sentenza. Il regime impugnatorio della sentenza che conclude il giudizio regolato dall’art. 409 cod. proc. civ., e segg., è tuttavia quello ordinario, poichè l’art. 433 cod. proc., e segg., regolano diversamente il procedimento d’impugnazione, ma non derogano alla previsione dell’art. 339 cod. proc. civ.. Considerate tale ultima norma e quelle dei richiamati artt. 616 e 618 cod. proc. civ., nel testo applicabile ratione temporis (avuto riguardo alla data di pubblicazione della sentenza impugnata), va affermato che la causa di opposizione all’esecuzione conclusa con sentenza pubblicata nel periodo compreso tra il 1 marzo 2006 ed il 4 luglio 2009 e la causa di opposizione agli atti esecutivi sono decise con sentenze non appellabili anche se relative alle materie trattate nei capi 1^ e 2^ del titolo 4^ del libro secondo del codice di rito, quindi anche se il relativo procedimento è stato disciplinato dalle norme previste per le controversie individuali di lavoro.
7.- Il primo motivo di ricorso principale è fondato e va accolto.
Con tale motivo la ricorrente P. impugna il capo della sentenza di merito con la quale non le è stato riconosciuto il diritto alla rivalutazione (così, di fatto, accogliendo l’opposizione all’esecuzione da parte del Ministero) e denuncia, con riferimento all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione dell’art. 287 cod. proc. civ., in relazione sia agli artt. 546, 549 e 553 cod. proc. civ., sia agli artt. 615, 616 e 617 cod. proc. civ..
Deduce la ricorrente che la sentenza posta a base del precetto e quindi dell’esecuzione, resa dal Tribunale di Roma in favore della P. il 5 marzo 2001 col n. 3944, che, nel dispositivo, non conteneva la condanna del Ministero della Salute al pagamento della rivalutazione e degli interessi, era stata successivamente corretta, a seguito di istanza presentata dalla stessa P., ai sensi dell’art. 287 cod. proc. civ., con provvedimento di correzione di errore materiale reso il 16 maggio 2006, che non era stato oggetto di impugnazione. Sostiene la ricorrente che, avendo la sentenza corretta riconosciuto il diritto della creditrice procedente alla rivalutazione ed agli interessi, avrebbe errato il giudice dell’opposizione nel negarle tale diritto, sul presupposto che esso non fosse contemplato nel titolo esecutivo posto a base dell’esecuzione.
7.1.- In effetti, il Tribunale, dopo aver premesso che la sentenza azionata non ha proceduto alla liquidazione degli accessori ed avere però riconosciuto il diritto agli interessi (perchè "comunque dovuti per legge ex art. 1284 cc e perchè espressamente riconosciuti dal debitore nellratto con il quale ha corrisposto spontaneamente parte del debito"), ha escluso il diritto al pagamento di un importo a titolo di rivalutazione "in quanto non espressamente liquidata nel titolo azionato"; quanto a quest’ultimo, ha escluso la rilevanza del provvedimento di correzione di errore materiale, così motivando: "il tardivo (dopo l’emissione della sentenza di appello) provvedimento (peraltro emesso in violazione della norma di cui all’art. 281 c.p.c.) di correzione della sentenza di primo grado nel senso di integrare la pronuncia con la condanna anche al pagamento di tale accessorio è privo di effetti in quanto accede ad una sentenza ormai superata da quella di appello che ha sostituito, confermandola nel merito, la sentenza di primo grado". 7.2. L’affermazione è in contrasto col disposto dell’art. 287 cod. proc. civ., nonchè dell’art. 288 cod. proc. civ., u.c., come interpretato dall’univoca giurisprudenza di legittimità.
Il provvedimento di correzione di errore materiale sopravvenuto non può certo essere considerato tamquam non esset come è stato invece fatto dal giudice a quo.
Trova, infatti, applicazione l’art. 288 cod. proc. civ., u.c. – secondo cui le sentenze assoggettate alla procedura di correzione possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario, decorrente dal giorno in cui è stata notificata l’ordinanza di correzione – essendo la norma riferibile all’ipotesi in cui l’errore corretto sia tale da determinare un qualche obbiettivo dubbio sull’effettivo contenuto della decisione, quando, in particolare, si assuma che il procedimento sia stato attivato in difetto dei presupposti previsti dall’art. 287 cod. proc. civ., ovvero si lamenti, come nel caso di specie, che sia stato utilizzato per riformare impropriamente la decisione, della quale si è chiesta la correzione, dando luogo ad una surrettizia violazione del giudicato (cfr. Cass. n. 22658/04, n. 6969/06, n. 28189/08, n. 19668/09).
Pertanto, il Ministero della Salute avrebbe dovuto impugnare nei termini di legge, con l’appello o con la revocazione ex art. 395 n. 5 cod. proc. civ., la sentenza quale risultante dalla correzione apportatavi dall’ordinanza del 16 maggio 2006.
In mancanza, la sentenza è oramai passata in giudicato anche quanto alla condanna del Ministero al pagamento della rivalutazione.
7.3.- Nè vale sostenere -come fatto col controricorso, riprendendo l’argomento utilizzato dalla sentenza oggetto della presente impugnazione- che nel caso di specie la sentenza di primo grado sarebbe stata definitivamente sostituita dalla sentenza della Corte d’Appello, che ne avrebbe determinato la caducazione.
Infatti, la vicenda processuale è quella che risulta dagli atti di cui sopra e dagli ulteriori richiami contenuti nel ricorso e nella sentenza impugnata, e precisamente la seguente:
sentenza di primo grado, posta a base dell’azione esecutiva, emessa dal Tribunale di Roma il 5 marzo 2001;
sentenza di secondo grado, di conferma della sentenza di primo grado, emessa dalla Corte d’Appello di Roma il 6 agosto 2003;
provvedimento di correzione dell’errore materiale della prima sentenza pronunciato il 16 maggio 2006;
sentenza che ha cassato senza rinvio la sentenza d’appello, su ricorso del Ministero, limitatamente al riconoscimento dell’indennizzo una tantum di cui alla L. n. 238 del 1997, art. 1, comma 2, part. 2^, emessa da questa Corte dei Cassazione il 19 gennaio 2009.
Risulta dalla sentenza impugnata che la Corte d’Appello ha ritenuto che la rivalutazione non fosse stata riconosciuta con la sentenza di primo grado e che, pertanto, ha espressamente omesso di pronunciarsi sulla richiesta avanzata in tale sede dal Ministero debitore di non riconoscere la rivalutazione, affermando di non potersi pronunciare "perchè manca la statuizione attributiva dei danni da svalutazione".
Consegue che, non risultando che tale affermazione contenuta nella sentenza d’appello, sia stata fatta oggetto di ricorso per Cassazione, su di essa si è formato il giudicato con la decorrenza del relativo termine di impugnazione a far data dalla notificazione della sentenza d’appello od, in mancanza, del termine dell’art. 327 cod. proc. civ..
Comunque, è certo che il provvedimento ex art. 287 cod. proc. civ., pronunciato il 16 maggio 2006, sia intervenuto dopo la pronuncia della sentenza d’appello e la sua irrevocabilità quanto al capo concernente la rivalutazione.
Ne segue che la sentenza di primo grado relativamente alla parte corretta è passata in giudicato dopo il passaggio in giudicato della sentenza d’appello, sicchè non può che prevalere su quest’ultima.
7.4.- Poichè, peraltro, la definitiva condanna del Ministero al pagamento di una somma a titolo di rivalutazione è stata ottenuta mediante l’integrazione dell'(originaria) sentenza di primo grado, è sempre quest’ultima il provvedimento costituente titolo esecutivo, che, posto a base dell’esecuzione, permane fino al suo compimento.
Si vuole con ciò significare che il principio cardine del processo esecutivo per il quale, essendo il titolo esecutivo condizione necessaria dell’azione esecutiva, esso deve esistere nel momento in cui questa è iniziata, non si può formare successivamente e deve permanere per tutta la durata dell’esecuzione (cfr., tra le tante, Cass. 24 maggio 2002, n. 7631, in motivazione) è rispettato quando, posta a base dell’esecuzione una sentenza costituente titolo esecutivo giudiziale, questa sia stata successivamente corretta a seguito di procedimento di correzione di errore materiale ex art. 287 cod. proc. civ., e segg., e l’esecuzione prosegua sulla base della parte corretta della sentenza, poichè la correzione di errore materiale non comporta, di per sè, la formazione di un nuovo e diverso titolo esecutivo (cfr. Cass. n. 8060/07); qualora si assuma, invece, che con la correzione della sentenza si sia dato luogo ad una differente statuizione, la sentenza relativamente alla parte corretta va impugnata ai sensi dell’art. 288 cod. proc. civ., comma 4; in mancanza di impugnazione (o di rigetto, anche in rito, di questa), l’esecuzione validamente prosegue (anche) sulla base della parte corretta della sentenza.
8.- L’accoglimento del primo motivo del ricorso principale comporta la cassazione della sentenza impugnata nei limiti di cui sopra.
Potendo essere assunta una decisione nel merito, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., comma 2, va dichiarato il diritto di P. N. ad agire esecutivamente per ottenere il pagamento delle somme dovute dal Ministero della Salute a titolo di rivalutazione monetaria.
Quanto alla decisione sulle spese del grado di merito -oggetto di censura col secondo motivo del ricorso principale (col quale è denunciata la violazione degli artt. 91-95, 615, 616 e 617 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3)- si ritiene, invece, corretta la statuizione di compensazione, contenuta nella sentenza impugnata, pur dovendo essere modificata la motivazione, in conseguenza dell’accoglimento del primo motivo di ricorso.
La compensazione va infatti riconosciuta per giusti motivi (ai sensi dell’art. 92 cod. proc. civ., comma 2, nel testo applicabile ratione temporis, vale a dire quello risultante dalla modificazione apportata dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263) perchè, malgrado il rigetto di entrambe le opposizioni, le ragioni del Ministero opponente sono state disattese per motivi attinenti prevalentemente a t preclusioni processuali venutesi a determinare a causa dell’anomalo andamento del processo esecutivo, per nulla imputabile alla condotta del Ministero medesimo (ma dovuto piuttosto alla necessità riscontrata da parte del giudice dell’esecuzione di richiedere chiarimenti e/o integrazioni alla parte creditrice procedente).
9. – Le medesime considerazioni giustificano la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbito il secondo, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, dichiara che sussiste il diritto della creditrice P.N. di procedere esecutivamente per ottenere il pagamento delle somme dovute a titolo di rivalutazione. Compensa le spese del giudizio di merito e di quello di cassazione.
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