Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 05-05-2011) 10-05-2011, n. 18116

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 16.11.2010 il GUP del Tribunale di Salerno dichiarava non luogo a procedere perchè il fatto non costituisce reato nei confronti di M.B. in ordine al delitto di calunnia in danno di D.R., contestatole per avere, in dichiarazioni spontanee rese quale imputata in un procedimento penale, disconosciuto la propria firma su due polizze assicurative, attribuendone apparentemente la paternità, per una di esse, al detto D., e così incolpando lo stesso, che sapeva innocente, del reato di cui all’art. 485 c.p..

Rilevava in particolare il GUP che l’imputata, oltre al mero disconoscimento della propria firma, aveva fatto un riferimento al D. in termini dubbi e non sicuramente pertinenti alla polizza.

Contro la sentenza propongono ricorso per cassazione la parte civile e il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Salerno, deducendo che la consapevole falsità dell’accusa rivolta al D. è desumibile in modo limpido da quanto precedentemente riconosciuto dalla stessa imputata in sede di interrogatorio reso al P.M. procedente, dal non equivoco tenore dell’accusa rivolta al D., esulante dai limiti di un legittimo ius defendendi, e non esclusa certo dal malizioso uso dell’avverbio "apparentemente".

Con successiva memoria la difesa di parte civile ha ripreso i motivi di ricorso, sottolineando anche l’incompatibilità della sentenza di NLP con ipotetiche situazioni di dubbio.
Motivi della decisione

D’ufficio e in via preliminare bisogna rilevare che il reato oggetto della dichiarazione accusatoria ritenuta calunniosa è un reato perseguibile a querela e questa non risulta presentata.

Ora, posto che il delitto di calunnia si configura come reato di pericolo ed è, quindi, necessario e sufficiente, per la sua integrazione, la possibilità che l’autorità giudiziaria dia inizio al procedimento per accertare il reato incolpato con danno per il normale funzionamento della giustizia, lo stesso deve essere escluso quando il reato oggetto dell’accusa sia perseguibile a querela di parte e questa non risulti presentata (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 35800 del 29/03/2007, dep. 28/09/2007, Acefalo, Rv. 237421; conformi:

N. 16644 del 1989 Rv. 182679, N. 8142 del 1992 Rv. 191392).

Bisogna quindi annullare senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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