MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 21 febbraio 2013, n. 46 Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, dei compensi spettanti agli iscritti all’albo dei consulenti..

…del lavoro.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l’articolo 9, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27 che prevede «nel caso di liquidazione da parte di
un organo giurisdizionale, il compenso del professionista»,
appartenente alle professioni regolamentate nel sistema ordinistico,
«e’ determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del
Ministro vigilante»;
Vista la legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante «Norme per
l’ordinamento della professione di consulente del lavoro»;
Acquisita l’intesa del Ministro della Giustizia, ai sensi
dell’articolo 25, primo comma della citata legge 11 gennaio 1979, n.
12;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 12414/2012, favorevole
con osservazioni, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti
normativi nell’adunanza del 20 dicembre 2012;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
in data 8 febbraio 2013;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1

Regole generali

1. L’organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei
professionisti iscritti nell’ Albo dei Consulenti del lavoro,
applica, in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso
compenso, le disposizioni del presente decreto. L’organo
giurisdizionale puo’ sempre applicare analogicamente, le disposizioni
del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stesso.
2. Nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo
qualsiasi modalita’, inclusa quella concordata in modo forfettario.
Non sono altresi’ compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi
titolo. I costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono
ricompresi tra le spese dello stesso. Il provvedimento di
liquidazione indica in modo distinto l’ammontare del compenso dovuto
al professionista, delle spese, degli oneri e dei contributi, nonche’
il totale onnicomprensivo di tali voci.
3. I compensi liquidati comprendono l’intero corrispettivo per la
prestazione professionale, incluse le attivita’ accessorie alla
stessa.
4. Nel caso di incarico collegiale, il compenso e’ unico, ma
l’organo giurisdizionale puo’ aumentarlo fino al doppio. Quando
l’incarico professionale e’ conferito a una societa’ tra
professionisti, si applica il compenso spettante a uno solo di essi,
anche per la stessa prestazione eseguita da piu’ soci.
5. Per gli incarichi non conclusi o che siano prosecuzione di
precedenti incarichi, si tiene conto dell’opera effettivamente
svolta.
6. L’assenza di prova del preventivo di massima di cui all’articolo
9, comma 4, terzo periodo del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27,
costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell’organo
giurisdizionale per la liquidazione del compenso.
7. In nessun caso le soglie numeriche indicate nel presente decreto
e nelle tabelle allegate per la liquidazione del compenso, anche a
mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, sono vincolanti
per la liquidazione stessa.

Art. 2

Tipologia di attivita’

1. Per l’applicazione delle disposizioni del presente decreto, sono
individuate le seguenti attivita’ svolte dai Consulenti del lavoro:
a) amministrazione del personale (subordinato, autonomo e
parasubordinato);
b) calcolo del costo del lavoro, determinazione e calcolo del
trattamento di fine rapporto;
c) ammortizzatori sociali;
d) risoluzione rapporti;
e) dichiarazioni e denunce previdenziali, assistenziali,
assicurative e fiscali;
f) contenzioso fiscale, dichiarazioni e prestazioni amministrative,
contabili, fiscali-tributarie;
g) contenzioso del lavoro, amministrativo, previdenziale,
assicurativo, sindacale, giudiziale e stragiudiziale;
h) contrattualistica;
i) consulenze tecniche di parte;
l) altre prestazioni specifiche e compensi a tempo.

Art. 3

Definizioni

Ai fini del presente decreto, si intendono per:
a) «professionista iscritto nell’Albo dei Consulenti del lavoro»:
il Consulente del lavoro iscritto nell’Albo;
b) «valore medio»: l’entita’ numerica espressa in euro che
costituisce il parametro di base per la liquidazione delle singole
attivita’ professionali, partendo dal valore complessivo dell’oggetto
dell’attivita’ professionale o, piu’ in generale, dell’affare
trattato;
c) «valore medio della liquidazione»: l’entita’ numerica espressa
in euro che costituisce il parametro di base per la liquidazione
delle singole attivita’ professionali, partendo da un valore
economico di base di volta in volta individuato nelle tabelle
allegate al presente decreto;
d) «adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza
sociale»: la predisposizione su richiesta ed interesse del cliente di
atti e documenti inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro;
e) «consulenza del lavoro»: la consulenza in qualsiasi materia
giuslavoristica, di carattere generale o specifico, prestata per
l’analisi della legislazione, dell’interpretazione e
dell’applicazione, anche giurisprudenziale, di disposizioni e
problemi specifici, anche in sede di assistenza previdenziale,
assistenziale e tributaria e in ambito contenzioso;
f) «consulenza e rappresentanza tributaria»: la consulenza in
qualsiasi materia tributaria e l’intervento personale, quale
mandatario del cliente, presso gli uffici tributari, le commissioni
tributarie e in qualunque altra sede anche in relazione alle
verifiche fiscali, nonche’ ogni adempimento amministrativo contabile
e dichiarativo;
g) «ammortizzatori sociali»: ogni misura di agevolazione e sostegno
alle imprese che comporti una integrazione del reddito dei
lavoratori.

Art. 4

Parametri generali

1. Il compenso del professionista e’ determinato con riferimento ai
seguenti parametri:
a) valore e natura della pratica;
b) importanza, difficolta’, complessita’ della pratica;
c) condizioni d’urgenza per l’espletamento dell’incarico;
d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
e) impegno profuso e pregio dell’opera prestata, anche in
considerazione del tempo impiegato;
2. Il valore della prestazione e’ determinato, in relazione alle
singole attivita’ svolte dal professionista, secondo i criteri
specificati nelle disposizioni della sezione seconda del presente
decreto.
3. Il compenso e’ di norma liquidato, salve le ulteriori variazioni
determinate dai parametri di cui al comma 1, applicando al valore
della prestazione le percentuali variabili stabilite nella tabella A
allegata, nonche’ utilizzando, di norma, gli ulteriori valori
monetari indicati nella stessa tabella.
4. In via generale, i valori medi e le percentuali degli scaglioni
superiori vanno applicati sull’eccedenza rispetto allo scaglione
precedente.

Art. 5

Maggiorazioni e riduzioni

1. Per le pratiche di eccezionale importanza, complessita’ o
difficolta’, ovvero per le prestazioni compiute in condizioni di
particolare urgenza, al compenso del professionista puo’ essere
applicata una maggiorazione nella misura massima del 100 per cento.
2. Nel caso in cui la prestazione possa essere eseguita in modo
celere e non implichi la soluzione di questioni rilevanti, al
compenso del professionista puo’ essere applicata una riduzione nella
misura minima del 50 per cento.

Art. 6

Amministrazione del personale

1. Il valore della prestazione per la liquidazione relativa ad
incarichi di amministrazione del personale e’ determinato dalla
sommatoria degli emolumenti lordi e il compenso e’ liquidato, di
norma, in misura pari a quanto indicato nel riquadro 1 della tabella
A.

Art. 7

Calcolo del costo del lavoro, determinazione e calcolo del
trattamento di fine rapporto

1. Il valore della prestazione per il calcolo del costo del lavoro
e per la determinazione e il calcolo del trattamento di fine rapporto
e’ determinato dalla sommatoria del numero dei dipendenti e il
compenso e’ liquidato, di norma, in misura pari a quanto indicato nel
riquadro 2 della tabella A.

Art. 8

Ammortizzatori sociali

1. Il valore della prestazione per la consulenza e l’assistenza in
materia di ammortizzatori sociali e’ determinato dalla sommatoria
degli emolumenti orari lordi richiesti a favore dei lavoratori
dipendenti e il compenso e’ liquidato, di norma, in misura pari a
quanto indicato nel riquadro 3 della tabella A.

Art. 9

Risoluzione rapporti

1. Il valore della prestazione per la consulenza e l’assistenza in
materia di risoluzione dei rapporti di lavoro e’ determinato in base
alle procedure di licenziamento poste in essere, e il compenso e’
liquidato, di norma, in misura pari a quanto indicato nel riquadro 4
della tabella A.

Art. 10

Dichiarazioni e denunce previdenziali, assistenziali, assicurative e
fiscali

1. Il valore della prestazione per la consulenza e assistenza in
materia di dichiarazioni e denunce previdenziali, assistenziali,
assicurative e fiscali, e’ determinato dalla sommatoria degli
emolumenti lordi dichiarati agli Enti previdenziali, assistenziali,
assicurativi e fiscali, e il compenso e’ liquidato, di norma, in
misura pari a quanto indicato nel riquadro 5 della tabella A.

Art. 11

Contenzioso del lavoro, amministrativo, previdenziale, assicurativo,
sindacale, giudiziale e stragiudiziale

1. Il valore della prestazione per il contenzioso del lavoro,
amministrativo, previdenziale, assicurativo, sindacale, giudiziale e
stragiudiziale, e’ determinato in base alla richiesta complessiva
pervenuta sulla materia del contendere, e il compenso e’ liquidato,
di norma, in misura pari a quanto indicato nel riquadro 6 della
tabella A.

Art. 12

Contenzioso fiscale, operazioni societarie, dichiarazioni e
prestazioni amministrative, contabili, fiscali-tributarie e
formazione del bilancio

1. Il compenso per il contenzioso fiscale, operazioni societarie,
dichiarazioni e prestazioni amministrative, contabili,
fiscali-tributarie e formazione del bilancio e’ liquidato utilizzando
i parametri nella misura indicata, al Capo III sezione prima in
rubrica, Disposizioni concernenti Dottori Commercialisti ed Esperti
contabili, del decreto del Ministro della giustizia n. 140 del 20
luglio 2012 e successive modificazioni.

Art. 13

Contrattualistica

1. Il valore della prestazione per la consulenza e assistenza in
materia di obbligazioni e contratti e’ determinato dalla tipologia e
dal valore dell’atto negoziale stabilito tra le parti, e il compenso
e’ liquidato, di norma, in misura pari a quanto indicato nel riquadro
7 della tabella A.

Art. 14

Consulenze tecniche di parte

1. Il valore della prestazione per la consulenza tecnica di parte
nelle controversie di lavoro, previdenziali, assicurative, di
assistenza sociale, fiscali e in atti aventi natura negoziale e’
determinato sulle somme oggetto di controversia e, in caso di
determinazione di spettanze nelle controversie di lavoro, dalla
sommatoria delle retribuzioni complessivamente calcolate e il
compenso e’ liquidato, di norma, in misura pari a quanto indicato nel
riquadro 8 della tabella A.

Art. 15

Altre prestazioni specifiche

1. Il valore della prestazione per eventuali altre prestazioni non
indicate in precedenza e’ determinato sull’entita’ della prestazione
stessa, e il compenso e’ liquidato, di norma, in misura pari a quanto
indicato nel riquadro 9 della tabella A.
2. In assenza di un valore della prestazione si applica il compenso
a tempo liquidato, di norma, in misura pari a quanto indicato nel
riquadro 9 della tabella A.

Art. 16

Disposizione temporale

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle
liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.

Art. 17

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 21 febbraio 2013

Il Ministro: Fornero

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro, registro n. 5, foglio n. 18

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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