Cons. Stato Sez. IV, Sent., 12-05-2011, n. 2882 Silenzio rifiuto _ silenzio assenso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La sentenza impugnata dal Comune de L’Aquila ha accolto il ricorso dell’odierno intimato dichiarando illegittimo il silenzio rifiuto da quest’ultimo impugnato e formatosi sulla sua sull’istanza del 26 gennaio 2010.

Il primo giudice ha inoltre e conseguentemente dichiarato l’obbligo del predetto ente di concludere con un provvedimento espresso da adottare nel termine di 60 giorni, il procedimento concernente la riqualificazione urbanistica dei suoli di proprietà dell’istante, essendo scaduti per decorso del quinquennio i vincoli espropriativi su di essi imposti con il P.R.G. in vigore dal 1979.

Appella la sentenza in epigrafe il Comune de L’Aquila chiedendone la riforma ritenendola ingiusta ed errata, anche alla luce dell’orientamento espresso recentemente da questa Sezione su questione identica con la sentenza n.5451/2010.

Parte appellata si è costituita per resistere, depositando anche memoria di controdeduzioni., precedute da due eccezioni; l’una d’inammissibilità, l’altra d’improcedibilità del gravame

Nella camera di consiglio del 12 aprile 2011 la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.

L’appello del Comune di L’Aquila è fondato.

Le eccezioni di parte resistente vanno invero entrambe respinte.

Con la prima si sostiene che il Sindaco ha conferito la procura ad litem al difensore senza aver prima ottenuto dalla Giunta l’autorizzazione a stare in giudizio..

L’eccezione è infondata poiché tale autorizzazione non occorre (T.a.r. Molise n.210/2010;CdS n.280/210;T.a.r. Sicilia -Catania Sez.II^ n.534/2008).

Della seconda eccezione, concernente improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza d’interesse all’appello, se ne dirà in fine

Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso sulla base della distinzione, a suo avviso ricavabile dall’art.44 comma 1 lett. b.) n.1) della legge regionale n.11 del 3 marzo 1999, tra il termine di inizio del procedimento "che non può essere inferiore ai quarantacinque giorni" e quello, di un anno, "per la conclusione del procedimento di definizione delle aree con vincoli scaduti, giungendo alla conclusione che entro il termine massimo fissato dalla diffida – vale a dire entro il termine non superiore a quarantacinque giorni "il – procedimento debba essere comunque iniziato"

Tale distinzione non è condivisa da questa Sezione che in ordine alla controversia in esame non intende discostarsi, non ravvisandone le ragioni, dal proprio orientamento consacrato nella decisione n.5451/2010, puntualmente richiamata dal Comune appellante.

Occorre quindi ribadire che il termine di quarantacinque giorni per l’avvio del procedimento volto a stabilire la nuova disciplina urbanistica della aree per le quali sono scaduti i vincoli urbanistici a in forza dell’art.2 della legge n.1187/1968 non rileva, poiché la violazione dell’obbligo di provvedere maturato a seguito della diffida ad adempiere è nella Regione Abruzzo, fissato, con carattere perentorio, in un anno (art.44, comma 1 -quinquies, l.r. 3 marzo 1999 n.11) decorrente dalla diffida stessa.

Di conseguenza l’inosservanza del primo dei due anzidetti termini stabilito per l’avvio del procedimento non rileva ai fini della eventuale declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dal Comune di L’Aquila.

La previsione di tale termine invero, ha carattere formale e non sostanziale e non essendo ad esso collegata l’adozione di alcun provvedimento, appare introduttiva di un termine e di un adempimento di tipo soltanto infraprocedimentale.

Poiché il ricorso di primo grado è stato notificato prima del decorso dell’anno dall’istanza a provvedere, il cui dies a quo va individuato evidentemente dalla data dell’istanza stessa,l’appello del Comune di L’Aquila deve quindi essere accolto., con la conseguente riforma della sentenza impugnata, a nulla rilevando, in contrario, quanto eccepito da parte resistente, poiché la circostanza che in corso di giudizio il termine dell’anno sia venuto a scadenza., non fonda l’obbligo di provvedere della parte appellante.

Sussistono giusti motivi per compensare, sia in primo che in secondo grado, le spese della lite.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto in riforma della sentenza impugnata dichiara inammissibile il ricorso di primo grado.

Spese doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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