Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 13-01-2011) 10-05-2011, n. 18323 Competenza per territorio

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 31.3.2010 il Tribunale di Sorveglianza di Napoli dichiarava inammissibili le istanza L. n. 354 del 1975, ex artt. 47, 47 ter e 50 e dichiarava non luogo a provvedere sull’istanza D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 94, presentate da F.F..

Il tribunale di sorveglianza, rilevato che il F. era stato condannato alla pena di anni 3 di reclusione con sentenza del GIP di Napoli del 10.6.2008, che l’esecuzione del conseguente ordine di carcerazione, per la residua pena di anni 1, mesi 5 e giorni 1, era stato sospeso, che l’istante aveva omesso di dichiarare o eleggere domicilio nell’istanza , come previsto a pena di inammissibilità ai sensi dell’art. 677 c.p.p., dichiarava inammissibili le richieste.

Considerato, poi, che l’istanza D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 94, non risultava in atti e che era stata registrata per errore, dichiarava non luogo a provvedere sulla stessa.

1.2.- Propone ricorso per Cassazione il difensore di F. F. adducendo: vizio di motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, e dagli atti del processo, sotto il profilo della manifesta illogicità e contraddittorietà in relazione alla valutazione degli elementi di fatto.

Lamenta il ricorrente che la dichiarazione di inammissibilità, ex art. 677 c.p.p., comma 2, dell’ordinanza impugnata si fonda sull’errato presupposto che della mancata presentazione della elezione di domicilio, da parte del F., unitamente alla presentazione delle istanze di misura alternativa. Sostiene il difensore che l’elezione di domicilio, contestuale alla dichiarazione di nomina del difensore di fiducia, fu redatta dal F. con atto in data 10.11.2009 e presentata unitamente alle istanze di misure alternative presso la Cancelleria dell’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Napoli, come da copia allegata al ricorso. Di qui la non imputabilità al F. dell’inosservanza della norma procedurale, che se sussistente non avrebbe comunque consentito di instaurare il procedimento che invece era stato trattato in camera di consiglio e poi rinviato. Ulteriore vizio dell’ordinanza gravata è ravvisabile nell’omessa pronuncia in relazione alla ulteriore richiesta D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 90, totalmente disattesa dal tribunale di sorveglianza che inopinatamente pronunciato un non luogo a provvedere in ordine alla diversa istanza ex art. 94 del citato D.P.R., mai presentata dal F., come evincibile dalla documentazione in atti.

1.3.- Il Procuratore Generale dott. Enrico Delehaye, con atto depositato il 20.7.2010 ha concluso per il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

1.4.- Rileva preliminarmente il Collegio che, essendo stato in primis dedotto error in procedendo, per avere il tribunale di Sorveglianza erroneamente ritenuto che mancasse agli atti la dichiarazione o l’elezione di domicilio, che il ricorrente assume di aver allegato alla istanza depositata presso la Procura della Repubblica di Napoli, si è proceduto a verificare gli atti trasmessi al Tribunale di sorveglianza dalla Procura e tra essi non vi è la elezione di domicilio che il ricorrente ha allegato in copia al ricorso e che, è da sottolineare, è priva di timbri di pervenuto.

Dunque, correttamente il tribunale ha proceduto a dichiarare, in forza della disposizione dell’art. 677 c.p.p., comma 2 bis, inammissibili le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare presentate dal F.. Infatti, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di misure alternative alla detenzione, l’obbligo di dichiarare o eleggere domicilio sussiste anche nelle ipotesi di cui all’art. 656 c.p.p.,, comma 5, dovendosi ricomprendere, in mancanza di espressa deroga, tra le "indicazioni" menzionate nel citato comma quella di cui all’art. 677 c.p.p., comma 2 bis, richiesta in via generale per tutte le istanze concernenti il procedimento di sorveglianza (S.U. sent.

17.dicembre .2009, n. 18775, Rv. 246720; Sez. 1 sent. 8 novembre 2005, n. 46556, Rv. 232970; Sez. 1, sent. 20 marzo 2004, n. 20968, Rv. 228367).

Quanto al rilievo che il tribunale abbia erroneamente, ed illogicamente, dichiarato non luogo a provvedere su una istanza di concessione di affidamento terapeutico D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 94, invece che sull’istanza di sospensione dell’esecuzione della pena detentiva ai sensi del citato D.P.R. n. 309 del 1990, art. 90, che il ricorrente assume di aver presentato, si tratta di censura del tutto priva di pregio considerato che, comunque, l’istanza non era in atti e su di essa, per tale motivo, il tribunale non poteva pronunciarsi.

1.5.- Per le ragioni sopraesposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p..
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 (mille) a favore della Cassa Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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