Cons. Stato Sez. IV, Sent., 12-05-2011, n. 2867 Licenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

e l’avvocato dello Stato Gerardis;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La sig.ra L. M., gerente precaria della rivendita di generi di monopolio n. 5 sita in Quarto, ha impugnato innanzi il TAR Campania, Napoli il provvedimento di data 5.11.2002 dell’Ispettorato compartimentale partenopeo di revoca della gestione.

Appella la sentenza in epigrafe, reiettiva del suo ricorso, deducendo, con i due motivi formulati, l’erroneità della sentenza, violazione e falsa applicazione degli artt. 28 e 34 legge n. 1293 del 1957 e 63 del D.P.R. n. 1074/58, eccesso di potere, contraddittorietà, carenza di istruttoria e di motivazione, violazione dell’art. 10 legge n. 241/90 per non esser stato tenuto adeguatamente conto delle sue deduzioni difensive, nonchè carenza dei presupposti, dovendosi, nella specie, escludere che ella abbia volontariamente abbandonato la gestione, trattandosi di caso di malattia, con ricovero ospedaliero e successivo intervento chirurgico.

Resiste l’amministrazione intimata.

Il ricorso è stato posto in decisione all’udienza del 28.01.2011.

L’appellante espone che il 12.12.01 si trovò immobilizzata da grave crisi sciatalgica e, impedita a gestire personalmente la rivendita, segnalò immediatamente quali 1° e 2° coadiutore i nipoti Raffaele e Francesco M., facendosi, in attesa della autorizzazione al riguardo dell’Ispettorato compartimentale, temporaneamente sostituire, fin dal 12.12.01, dalla sig.ra A. G., proprietaria del locale in cui è ubicata la rivendita ed in passato assistente del titolare della rivendita stessa, poi resasi vacante; soggiunge che, proprio lo stesso 12.12.01 l’Ispettorato effettuò un sopralluogo, trovando nella tabaccheria la sig.ra Granata, la quale, contrariata da una recente richiesta di trasferimento in altra sede che la ricorrente aveva presentato all’Amm.ne Autonoma dei Monopoli, dichiarò di gestire personalmente la rivendita in quanto la sig.ra M. non era mai presente; seguivano contestazione ai sensi dell’art. 94 DPR 1074/58 e deduzioni della ricorrente che evidenziava, per un verso, cause di forza maggiore che l’avevano addirittura costretta al ricovero ospedaliero, indi ad un intervento, eseguito il 4.2.02, di applicazione di una protesi all’anca ed a successiva terapia riabilitativa e, per altro verso, che la Granata si era appropriata senza titolo della tabaccheria, approfittando del suo stato di salute ed impedendo ai coadiutori da lei designati ed autorizzati dall’Ispettorato di accedervi.

La sentenza impugnata rileva, sulla base dei non contestati fatti riferiti nella relazione illustrativa dell’amministrazione all’Avvocatura erariale, che a seguito dell’ispezione del 12.12.01 era stata contestata ai sensi dell’art. 94 DPR 1074/58 la violazione dell’obbligo della gestione personale, indi, a seguito di ulteriori ispezioni nelle quali ulteriormente si accertava l’assenza della ricorrente e la presenza, invece, della sig.ra Granata, era stato dato avvio al procedimento di revoca della gestione, poi disposta col provvedimento impugnato. Il Tar ha disatteso le censure, rilevato che il provvedimento era stato adottato sulla base delle verifiche effettuate, dalle quali era risultato che la gestione della rivendita non era tenuta dalla ricorrente, ma da altro soggetto, e ritenuto che nella specie non fosse configurabile la causa di forza maggiore, dedotta dalla ricorrente stessa, in quanto la relativa assenza, oltre a prolungarsi nel tempo, ben poteva essere comunicata all’amministrazione, con richiesta di rappresentanza, ai sensi dell’art. 70 del D.P.R. n. 1074/1958, norma che la giurisprudenza riteneva estensibile ai casi di gerenza provvisoria, mentre nella specie tale procedura non risultava essere stata rispettata.

Le censure dedotte con l’appello risultano infondate.

La ricorrente non nega che la sua assenza sia stata ripetutamente riscontrata (e cita i sopralluoghi in date 16, 18, 21, 23 febbraio e 22 aprile 2002) e riferisce che "si fece temporaneamente sostituire, fin dal 12.12.01, dalla sig.ra A. G.", ma valorizza la circostanza di aver indicato i propri coadiutori, evidenziando che l’autorizzazione espressa al riguardo in data 11.01.2002 dall’Ispettorato compartimentale di Napoli l’aveva indotta a ritenere che tanto fosse sufficiente a fronteggiare la situazione di emergenza scaturita dalle sue condizioni di salute, e sostiene che i coadiutori non avrebbero mai potuto esercitare la propria funzione per l’opposizione della Granata che, di fatto, aveva occupato la rivendita con la forza.

La legge 22.12.1957, n. 1293 prevede l’obbligo di gestione personale della rivendita (art. 63) e la possibilità che l’amministrazione autorizzi persone di famiglia del rivenditore a coadiuvarlo e sostituirlo in caso di temporanee assenze o impedimenti (art. 28); per situazioni di prolungato impedimento, tra cui, in primo luogo, la "comprovata malattia" è contemplato l’istituto della rappresentanza temporanea, che deve essere concessa dall’Ispettorato compartimentale (art. 70).

Nella specie, la nomina di coadiutori, che, peraltro, non sono mai risultati presenti durante le verifiche effettuate dalla Guardia di Finanza (senza che constino elementi a comprova dell’addotto impedimento frapposto da terzi), non ha alcuna valenza esimente, in quanto i coadiutori sono abilitati solo ad una funzione di affiancamento ed a brevi sostituzioni mentre nella specie l’assenza della ricorrente si è prolungata nel tempo, producendosi una gestione da parte di soggetto non segnalato dalla gerente e non autorizzato dall’Ispettorato, in violazione degli artt. 63 e 70 cit..

L’amministrazione ha svolto una adeguata istruttoria, riscontrando la situazione oggettiva, che comprova la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 34 legge cit. per disporre la revoca della gerenza provvisoria, mentre non le competeva indagare sull’intento emulativo o il non tranquillizzante contorno familiare della sig.ra Granata a posteriori addotti, nelle osservazioni, quali indici di un preteso "spossessamento" da parte di quest’ultima.

In tale contesto, il pur sintetico rilievo della amministrazione che quanto sostenuto e certificato negli scritti difensivi dell’interessata non era esimente degli addebiti mossi per reiterate assenze rilevate nel corso delle indagini istruttorie disposte dall’Ufficio, costituisce pertinente e compiuto riscontro alle giustificazioni fornite; né si rilevano illegittimità procedimentali, avendo l’amministrazione contestato l’inadempienza all’obbligo di gestione personale e, ritenute non persuasive, anche sulla scorta degli ulteriori riscontri, le difese dell’interessata, comunicato l’avvio del procedimento di revoca, successivamente disposta.

L’appello va, pertanto, respinto.

Ricorrono, in considerazione della natura della controversia, giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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