Cons. Stato Sez. IV, Sent., 12-05-2011, n. 2866 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per l’EmilaRomagna la società L. spa agiva per l’annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale di Rimini di adozione del nuovo PRG (delibere n.234 del 1994, n.272 del 1994, n.102 del 1995, n.15 del 1996) e di approvazione del medesimo (deliberazione di Giunta Provinciale 3 agosto 1999).

Il Tribunale adito respingeva il ricorso ritenendo infondate le doglianze prospettate in quella sede.

Avverso la sentenza la medesima società ha proposto appello, riproponendo i motivi rigettati in prime cure, riguardanti la illegittima reiterazione del vincolo di sostanziale inedificabilità, l’eccesso di potere per travisamento dei fatti e la disparità di trattamento.

Si sono costituiti il Comune di Rimini e la Provincia di Rimini, chiedendo il rigetto dell’appello perché infondato.

In data 13 aprile 2011 la società appellante ha depositato atto con il quale chiede di dichiararsi la sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere. In tale atto fa presente che la giurisprudenza avrebbe da tempo cambiato orientamento sull’inquadramento della causa petendi, che il piano particolareggiato non è mai stato impugnato, che il PRG impugnato risulta superato da un nuovo Piano strutturale Comunale con annesso Regolamento Edilizio Urbano, e che il Comune di Rimini ha reso chiarimenti in ordine al lamentato errore cartografico.

La parte appellante dichiara pertanto che è sopravvenuta la carenza di interesse a ricorrere chiedendo, con la adesione delle parti, la compensazione delle spese.

Alla udienza pubblica del 3 maggio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

In considerazione della dichiarazione della parte appellante del sopravvenuto difetto di interesse all’appello, sopra riportata, il Collegio non può fare altro che dichiarare la improcedibilità del medesimo, con compensazione delle spese del presente grado, attesa la adesione sul punto.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate per il presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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