Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. – Con sentenza, deliberata il 17 giugno 2010 e depositata il 15 luglio 2010, la Corte di assise di appello di Catanzaro – per quanto qui rileva – ha confermato la sentenza del giudice della udienza preliminare del Tribunale di quella stessa sede, 7 dicembre 2007, nel capo relativo alla condanna dell’appellante N.G. pel concorso (morale) nel delitto di omicidio premeditato commesso in danno di C.G., in (OMISSIS), e – in dipendenza del contestuale proscioglimento dal giudicabile dal delitto di estorsione dichiarato prescritto, in riforma della sentenza appellata – ha rideterminato (fermo il concorso delle attenuanti generiche e della diminuente di cui al D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 8, convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203, già concesse in prime cure) la pena principale in anni cinque e mesi quattro di reclusione.
Premesso che nella fase delle indagini l’imputato ha reso confessione (ritrattata nel corso del giudizio), la Corte territoriale ha osservato in relazione ai motivi di gravame e per quanto rileva nella sede del presente scrutinio di legittimità: affatto correttamente – nel contrasto tra le dichiarazioni dell’appellante – il primo giudice ha ritenuto attendibile e veridica la confessione, valutando falsa la ritrattazione; il giudicabile, infatti, in plurimi interrogatori sostenuti tra il novembre 1995 e il dicembre 1997, ha rivelato il proprio coinvolgimento nella concorsuale deliberazione del fatto di sangue, "con dovizia di particolari" circa la "sita partecipazione al crimine"; la confessione è apprezzabile "per la precisione delle informazioni fornite .. per la logicità e la coerenza del narrato";
e prive di pregio sono le censure difensive in ordine alla veridicità della confessione, concernendo le relative deduzioni mere discrasie "marginali, fisiologiche e, comunque, del tutto ininfluenti"; mentre la ritrattazione del giudicabile appare finalizzata solo a "evitare la condanna" e si basa "su argomentazioni illogiche", quali quelle che la collaborazione sarebbe stata indotta dalle forze dell’ordine, le quali gli avrebbero prospettato che era in imminente pericolo di vita, e che le accuse sarebbero state motivate da sentimenti di astio e di vendetta; invero, come esattamente, rilevato dal giudice della udienza preliminare la ritrattazione è, oltretutto, tardiva, essendo intervenuta dopo dieci anni dalla propalazione; e, inoltre, risulta affatto intempestiva, anche rispetto alla decisione dell’imputato di interrompere la collaborazione e alla conseguente revoca del programma di protezione, disposta nell’agosto 2002. 2. – Ricorre per cassazione l’imputato, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Luigi Fornari, mediante atto recante la data del 15 ottobre 2010, col quale sviluppa tre motivi, denunziando, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), mancanza della motivazione in relazione all’omesso esame delle deduzioni critiche formulate con l’atto di appello.
2.1 – Con il primo motivo il difensore, investendo il punto della attendibilità della confessione, censura che Corte territoriale non ha considerato quanto appresso: i "riscontri" della "dichiarazione confessoria" sono "insignificanti", essendo costituiti dal furto dell’auto utilizzata per la commissione dell’omicidio e da un acquisto effettuato in una farmacia di (OMISSIS); il primo giudice non ha sottoposto le prime dichiarazioni del ricorrente "a vaglio critico profondo"; la "indicazione delle date e delle attività precedenti il delitto", contenuta nella confessione, non è compatibile con le risultanze processuali, secondo quanto esposto nell’atto di appello (alle pagine 5 e 6); le ulteriori emergenze, illustrate nei gravame (alle pagine 7 e 8) smentiscono l’attendibilità delle dichiarazioni confessorie.
2.2 – Con il secondo motivo il difensore censura l’omesso esame della "questione della scindibilità del racconto confessorio", atteso che il giudicabile è stato assolto dai delitti di associazione di tipo mafioso e di estorsione, assertivamente connessi al fatto di sangue.
2.3 – Con il terzo motivo il difensore argomenta che è "poco comprensibile sul piano logico" il rilievo della Corte territoriale circa la intempestività della ritrattazione; col gravame la difesa aveva segnalato che il giudicabile ritrattò "alla prima occasione processuale utile"; nè i giudici di merito hanno considerato che la collaborazione "non necessariamente è indotta da oggettivabili circostanze esterne", ma – come nella specie – è stata provocata dalla "preoccupazione per la propria incolumità", da sentimenti di "avversione" nei confronti degli accusati e da scelte "prettamente opportunistiche"; epperò – una volta scemati "di urgenza e di intensità" siffatti moventi – N. ha ripristinato la "realtà dei fatti". 3. – Il ricorso non è fondato.
Nel costrutto motivazionale che sorregge il provvedimento impugnato questa Corte non ravvisa il vizio della mancanza di motivazione, tipizzato dall’art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e).
3.1 – Sebbene la Relazione al testo definitivo del codice di procedura penale, nel dar conto della sostituzione della locuzione "omessa motivazione", adottata nel Progetto preliminare, colla formulazione cristallizzata nel vigente art. 606 della "mancanza .. della motivazione", sottolinei – sulla scorta del criterio sistematico del raccordo colle disposizioni dell’art. 125 c.p.p., comma 3 e art. 546 c.p.p., comma 3, – che "la sanzione di nullità dell’atto concerne la motivazione in senso grafico o strutturale e non i vizi logici della stessa", esprimendo, quindi, "la preoccupazione che la formula del Progetto omessa motivazione si potesse prestare, in contrasto con la volontà del legislatore, a un ampliamento del sindacato sulla motivazione, spostando l’accento dal vizio dell’atto, scandito dalle parole mancanza .. della motivazione, al vizio (di latitudine difficilmente circoscrivibile) della attività del giudice, richiamata nell’aggettivo omessa;, il quale indica una condotta negativa più che le caratteristiche dell’atto" (v. Relazione, cit., Gazzetta Ufficiale, 24 ottobre 1988, n. 250, Suppl. n. 2, p. 200, colonna 1), la Giurisprudenza di questa Corte ha pacificamente ricondotto nell’ambito della previsione in parola i casi (a) della motivazione apparente e (b) della motivazione, che pur non consistendo in mere formule di stile, sia, tuttavia, sotto il profilo funzionale – in relazione ai "momenti esplicativi .. ineliminabili nel rapporto tra i temi sui quali si doveva esercitare il giudizio e i contenuto di questo", v. Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale, Gazzetta Ufficiale, cit., p. 133, colonna 2 – assolutamente carente, cioè affatto "priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l’iter logico seguito dal giudice di merito", lasciando "oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento" (v. per tutte: Sez. Un., 28 gennaio 2004, n. 5876, Bevilacqua, massima n. 26710).
La novella del 20 febbraio 2006 colla sostituzione dell’art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e) ha, quindi, esteso la possibilità di sindacare il vizio della mancanza di motivazione, in precedenza rilevabile esclusivamente alla stregua dello "sviluppo logico del provvedimento e non della diversa prospettiva addotta dal ricorrente" (v. Relazione al progetto preliminare .., cit.), anche in rapporto ad "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame", così superando il confine della testualità.
Ciò non di meno (nella osservanza dei limiti coessenziali allo scrutinio di legittimità) il vizio della mancanza di motivazione assume giuridico rilievo – e resta rigorosamente circoscritto – nell’ambito della pura e semplice verifica della ricorrenza di un plausibile apparato argomentativo (ancorchè minimo) che sia ragionevolmente correlabile alla decisione, sì da darne conto in relazione ai presupposti enunciati nello stesso provvedimento e a quelli rappresentati dal ricorrente ed emergenti dagli atti specificamente indicati.
Esula, pertanto, affatto dalla normativa previsione del motivo in parola del ricorso per cassazione ogni questione circa il grado di adeguatezza, persuasività, completezza e sufficienza della motivazione.
Nel giudizio penale, infatti, il vizio della insufficienza della motivazione non è deducibile con il ricorso per cassazione.
Inequivocabile è, in proposito, il tassativo tenore testuale dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).
E l’argomento letterale trova ulteriore e significativa conferma in quello a silentio, sulla base della considerazione sistematica, alla stregua della comparazione con la corrispondente disposizione contenuta nell’art. 360 c.p.p., comma 1, n. 5 che – a differenza del codice di procedura penale – distintamente contempla, oltre il caso della motivazione omessa, anche quello della motivazione insufficiente (v. sul punto per tutte: Cass., Sez. 1^, 24 settembre 1990, n. 2933, Caponaccio, massima n. 185451; e, per quanto riguarda l’insindacabilità della "adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento", Sez. Un., 30 aprile 1997, n. 6402, Dessimone, massima n. 207944).
3.2 – Orbene, con riferimento al primo motivo di ricorso e in relazione alla denunzia della mancanza di motivazione circa la ritenuta incompatibilità della confessione colla "indicazione delle date e delle attività precedenti il delitto", la Corte territoriale, sia pur con scabra motivazione (v. p. 4, 1, e p. 7 della sentenza), dimostra di aver valutato come "marginali e ininfluenti" le discrasie dedotte dal ricorrente, dando così conto della decisione sul punto.
3.3 – Privo di pregio è, poi, il richiamo a emergenze addotte, al fine di confutare l’attendibilità della confessione, alle pagine 7 e 8 dell’atto di appello – e neppure illustrate – laddove il ricorrente, nel censurare la omessa considerazione da parte della Corte territoriale ha trascurato argomentare la cd. "decisività" (recte: risolutività) degli elementi pretermessi.
Sicchè la censura è inammissibile per carenza del requisito della specificità, prescritto dall’art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c) e sanzionato, a pena di inammissibilità, dall’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c).
3.4 – Parimenti inammissibile (per il medesimo motivo) è l’ulteriore doglianza circa l’omesso esame della "questione della scindibilità" della confessione, agitata col gravame con riferimento alla asserita assoluzione dai pretesi reati connessi.
Il ricorrente, infatti, (a prescindere dalla omessa specifica rappresentazione del contenuto della riferite pronunce assolutorie) non ha curato di indicare i profili della interferenza tra il negativo accertamento di responsabilità per i supposti reati connessi e l’affermazione della colpevolezza per la compartecipazione nel delitto di sangue, oggetto del giudizio, e la ragione per la quale gli enunciati confessori in ordine all’omicidio sarebbero inscindibili da quelli concernenti gli altri delitti.
3.5 – Per il resto la Corte territoriale ha dato conto adeguatamente – come illustrato nel paragrafo che precede sub 1. – delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte: Cass., Sez. 1^, 5 maggio 1967, n. 624, Maruzzella, massima n. 105775 e, da ultimo, Cass., Sez. 4^, 2 dicembre 2003, n. 4842, Elia, massima n. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità; laddove le doglianze, le deduzioni e i rilievi residui, espressi dal ricorrente, benchè inscenati sotto la prospettazione di viti a della motivazione, si sviluppano tutti nell’orbita delle censure di merito, sicchè, consistendo in motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per cassazione, sono inammissibili à termini dell’art. 606 c.p.p., comma 3. 3.6 – Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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