Cass. pen., sez. I 18-12-2008 (04-12-2008), n. 47024 Ricorso contro decreto di inammissibilità dell’istanza emesso dal presidente del tribunale di sorveglianza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA
Con ordinanza in data 14.3.2008 il giudice monocratica del Tribunale di Genova ha accolto l’incidente di esecuzione proposto da C. S. avverso il provvedimento del Pubblico Ministero che aveva rigettato la istanza di sospensione della esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso a seguito di decreto del Presidente del Tribunale di Sorveglianza di inammissibilità della richiesta della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale presentata dal condannato.
Nei confronti del C., a seguito di provvedimento di cumulo delle pene in data 8.1.2007, era stato emesso dal Pubblico Ministero ordine di carcerazione con contemporaneo decreto di sospensione a norma dell’art. 656 c.p.p., comma 5. Il Pubblico Ministero, allorchè il Presidente del Tribunale di Sorveglianza aveva dichiarato inammissibile la richiesta di misura alternativa, aveva poi revocato, in data 13.2.2008, il decreto di sospensione dell’ordine di carcerazione, in applicazione dell’art. 656 c.p.p., comma 8, ed aveva altresì rigettato la successiva istanza di revoca del detto ordine, presentata dal C., ritenendo che il ricorso per cassazione contro il decreto di inammissibilità, nel frattempo proposto dal condannato, non avesse effetto sospensivo dell’ordine di carcerazione; il giudice dell’esecuzione è andato invece di contrario avviso ed ha quindi sospeso la esecuzione dell’ordine di carcerazione ripristinato dal Pubblico Ministero in data 13.2.2008, ritenendo che fosse applicabile nella specie la disposizione di carattere generale di cui all’art. 588 c.p.p., comma 1, secondo la quale la proposizione del ricorso per cassazione sospende sempre l’esecuzione del provvedimento impugnato, mentre la diversa disposizione di cui all’art. 666 c.p.p., comma 7, – in virtù della quale nel procedimento di esecuzione il ricorso per cassazione non sospende la esecuzione -, poichè faceva riferimento soltanto alla sospensione delle ordinanze e non anche alla sospensione dei decreti di inammissibilità, non avrebbe potuto trovare applicazione nel caso in esame in quanto disposizione derogatoria di natura eccezionale, e quindi non applicabile estensivamente in malam partem.
Contro il provvedimento del giudice dell’esecuzione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova rilevando che l’esclusione dell’effetto sospensivo anche della impugnazione avverso il decreto del Presidente del Tribunale di Sorveglianza di inammissibilità della richiesta di misura alternativa alla detenzione appariva giustificata dalla natura del decreto di inammissibilità, relativa a situazioni in cui era di tutta evidenza la impossibilità di fruire del beneficio richiesto, ma ancor più dalla formula usata dal legislatore nell’art. 656 c.p.p., comma 8 bis (rectius comma 8) per cui il Pubblico Ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione dell’esecuzione quando la istanza di concessione alle misure alternative alla detenzione non sia stata tempestivamente presentata ovvero il Tribunale di Sorveglianza la dichiari inammissibile o la respinga.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
Il ricorso è fondato.
Il giudice dell’esecuzione ha ritenuto che la disposizione di cui all’art. 666 c.p.p., comma 7, per cui il ricorso per cassazione non sospende la esecuzione delle ordinanze emesse nel procedimento di esecuzione (e quindi neppure delle ordinanze emesse dal Tribunale di Sorveglianza, stante il rinvio di carattere generale operato dall’art. 678 c.p.p., che disciplina il procedimento di sorveglianza, a quello di esecuzione ed in particolare all’art. 666 c.p.p.) si ponga come norma eccezionale, per cui la deroga al principio generale fissato dall’art. 588 c.p.p., comma 1, di sospensione generalizzata della esecuzione di tutti i provvedimenti impugnati, emessi sia in sede di cognizione che in sede di esecuzione, non si applicherebbe ai decreti di inammissibilità pronunciati dal Presidente del Tribunale ai sensi dell’art. 666 c.p.p., comma 2.
In effetti tale principio è stato affermato da un indirizzo non recente di questa Corte (v. Cass. sez. 1 n. 5854 del 1997, rv. 208722 e Cass. sez. 1 n. 2538 del 1998, rv. 210785), per cui, mentre il ricorso contro la ordinanza emessa da Tribunale di Sorveglianza in materia di misure alternative alla detenzione avrebbe effetto sospensivo della esecuzione della stessa, stante la espressa previsione dell’art. 666 c.p.p., comma 7, (in virtù del richiamo operato dall’art. 678 c.p.p., comma 1, che disciplina il procedimento di sorveglianza), il decreto di inammissibilità della istanza di misure alternative non avrebbe lo stesso effetto e si dovrebbe quindi attendere, per la esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso dal Pubblico Ministero, la definitività del decreto di inammissibilità.
Si tratta però di un orientamento giurisprudenziale lontano nel tempo e superato dalle modifiche legislative ed in particolare dalla totale riscrittura dell’art. 656 c.p.p. per effetto delle disposizioni che si sono succedute nel tempo ed in particolare della L. 27 maggio 1998, n. 165, art. 1, della L. 19 gennaio 2001, n. 4, che ha convertito in Legge il D.L. 24 novembre 2000, n. 341, della L. 5 dicembre 2005, n. 251 e della L. 21 febbraio 2006, n. 49 che ha convertito in Legge il D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, che hanno dapprima allargato i casi di sospensione generalizzata dell’ordine del Pubblico Ministero di esecuzione della sentenza definitiva e successivamente ridotto tali casi per i reati di maggiore allarme sociale e per i condannati ritenuti pericolosi.
In tale ambito, pur dovendosi ritenere che l’art. 588 c.p.p., comma 1, – per cui durante i termini per impugnare e fino all’esito del giudizio di impugnazione l’esecuzione del provvedimento è sospesa salvo che la legge disponga altrimenti – integri una disposizione di carattere generale applicabile, in via di principio, non solo ai procedimenti di cognizione, occorre infatti rilevare che, con specifico riguardo all’ordine di carcerazione emesso dal Pubblico Ministero in esecuzione di una sentenza di condanna a pena detentiva, il legislatore ha dettato una disciplina autonoma contenuta nell’art. 656 c.p.p. che si è nel tempo arricchito di nuovi commi onde garantire, da un lato, la esigenza di sospendere la esecuzione della pena per i reati non particolarmente allarmanti e per i soggetti non pericolosi che potrebbero essere ammessi alle misure alternative, ma anche, da altro lato, quella di impedire condotte dilatorie da parte del condannato che abbia già proposto la stessa istanza ovvero altra istanza per la stessa misura diversamente motivata o per altra misura (comma 7), o ancora che proponga la istanza fuori termine o la cui istanza sia stata rigettata o dichiarata inammissibile (comma 8).
Per tali ultimi casi (e cioè per i casi in cui il Tribunale di Sorveglianza abbia dichiarato inammissibile o respinto la istanza di misure alternative) è espressamente previsto che "il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione dell’esecuzione", il che vuol dire che il Pubblico Ministero non deve attendere il decorso del termine per la eventuale impugnativa da parte dell’interessato e che comunque la successiva impugnativa non comporta il venire meno della revoca già disposta, poichè la specificità della disciplina deroga anche alla previsione dell’art. 666 c.p.p., comma 7.
D’altronde, stante la ratio della disposizione, è di tutta evidenza che il legislatore ha voluto che la revoca immediata della sospensione riguardasse soprattutto i casi di inammissibilità della istanza di misure alternative e cioè i casi in cui la istanza si era rivelata pretestuosa e dettata soltanto da finalità dilatorie.
Tale autonoma e completa disciplina derogatoria è giustificata dalla specificità della materia ed è fra l’altro prevista dall’art. 588 c.p.p., comma 1, per i casi in cui la legge disponga altrimenti.
Il provvedimento impugnata deve essere pertanto annullato senza rinvio, con i provvedimenti consequenziali indicati nel dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone darsi comunicazione al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Genova per quanto di competenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *