Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
nerale Dr. MONETTI Vito, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 13/l/2009 il G.I.P. del Tribunale di Milano condannava M.A. alla pena di anni 3 di reclusione ed Euro 14.000,00 di multa, con le attenuanti generiche e la diminuente del rito abbreviato, per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 per dieci episodi di cessione di cocaina e la detenzione di oltre 40 gr. lordi della medesima sostanza (acc. in (OMISSIS)).
Con sentenza del 5/10/2009 la Corte di Appello di Milano, confermava la pronuncia di condanna. Evidenziava la Corte che la condotta illecita, commessa dall’imputato in concorso con altri tre complici, era caduta sotto la percezione visiva degli agenti di Polizia verbalizzanti, i quali avevano poi sequestrato la cocaina destinata alla cessione ed occultata nei giardinetti ed in altri luoghi.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, lamentando:
2.1. il difetto di motivazione, laddove il giudice di merito aveva attribuito la responsabilità all’imputato, oltre che della droga rinvenuta nei giardinetti, anche di quella rinvenuta nella disponibilità del F., senza peraltro svolgere accertamenti peritali sulla sostanza, onde acclarare se fossero della stessa partita;
2.2. il difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5.
Motivi della decisione
3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
3.1. In ordine al primo motivo di ricorso, va rilevato che il giudice di merito ha ritenuto di attribuire all’imputato anche la droga detenuta dal F., in quanto dall’istruttoria svolta era emerso lo stabile contatto tra il predetto F. che custodiva la sostanza ed il N. ed il M. che la spacciavano nei giardinetti.
Con un modus operandi costante, caduto sotto la percezione visiva della P.G., la sera il N. si recava dal F. per essere rifornito di sostanza.
Successivamente, unitamente al M., la vendevano nei giardini di via (OMISSIS).
Ne ha dedotto il giudice di merito che agli imputati dovesse attribuirsi la detenzione di tutta la sostanza (quella rinvenuta in possesso del F. e quella trovata nei giardini), in quanto la droga detenuta dal F. era a disposizione degli altri due imputati per la cessione.
Le censure mosse dalla difesa alla sentenza sul punto, esprimono solo un dissenso generico rispetto alla ricostruzione del fatto (operata in modo conforme dal giudice di primo e secondo grado) ed invitano ad una rilettura nel merito della vicenda, non consentita nel giudizio di legittimità, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che regge al sindacato di legittimità, non apprezzandosi nelle argomentazioni proposte quei profili di macroscopica illogicità, che soli, potrebbero qui avere rilievo.
3.2. Quanto al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, va ricordato che questa Corte ha più volte ribadito che l’attenuante del fatto di lieve entità deve essere individuata in base ad un’operazione interpretativa che consenta di rapportare in modo razionale la pena al fatto, tenendo conto del criterio di ragionevolezza derivante dall’art. 3 Cost., che impone – tanto al legislatore quanto all’interprete – la proporzione tra la quantità e la qualità della pena e l’offensività del fatto (Cass. 6^, 4194/95, imp. Salmi Ben, rv. 200797).
Nel caso di specie il giudice di merito, con congrua motivazione, ha evidenziato come la cocaina detenuta fosse di quantità non irrilevante ed idonea, quindi, al confezionamento di numerose dosi ed inoltre che la reiterazione ed organizzazione dell’attività di spaccio faceva emergere la non occasionalità della condotta, così negando il riconoscimento della attenuante.
Tale valutazione della corte distrettuale è esente da censure, tenuto conto degli orientamenti di questa Corte regolatrice la quale ha affermato che la circostanza attenuante speciale del fatto di lieve può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell’azione), con la conseguenza che, ove venga meno anche uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l’eventuale presenza degli altri (Cass. Sez. un. 21-9-2000, n. 17).
Sulla base di tali insegnamenti il giudice del merito, a fronte della detenzione di numerosi grammi di cocaina e di una reiterata ed organizzata attività di spaccio, coerentemente ha ritenuto superate le soglie per ritenere il fatto di minima offensività.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del processuali.
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