T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 24-05-2011, n. 4579 Note di qualifica e rapporti informativi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato alla Amministrazione della Giustizia in data 13 febbraio 2007 e depositato il successivo 28 febbraio 2007 la ricorrente, in atto vice ispettore di polizia penitenziaria, impugna il rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso il giudizio complessivo di OTTIMO con punti 30 anziché 32 attribuitole col rapporto informativo relativamente all’anno 2005 e lo stesso rapporto informativo.

Avverso tali atti l’interessata deduce, con un’unica articolata doglianza, la violazione dell’art. 44, comma 2 del d.lgs. n. 443 del 1992, dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché difetto di motivazione per eccesso di potere e per erronea valutazione dei fatti e contraddittorietà degli atti, illogicità e contraddittorietà della motivazione sottesa al giudizio espresso.

Conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso.

L’Amministrazione si è costituita in giudizio ed ha rassegnato opposte conclusioni, contestando tutte le censure proposte.

Il ricorso, infine, è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 17 febbraio 2011.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.

Come esposto in narrativa con esso l’interessata, vice ispettore di polizia penitenziaria, impugna la decisione sul ricorso gerarchico presentato avverso il rapporto informativo del 2005 nel quale il giudizio di "Ottimo" è stato accompagnato dal punteggio di 30 anziché di 32, come avvenuto, invece, negli anni precedenti. Il ricorso è stato rigettato con la motivazione in base alla quale sarebbero "carenti i motivi a sostegno del ricorso". Impugna anche il rapporto informativo per l’anno 2005.

2. Avverso tali atti la ricorrente, sostanzialmente lamenta che il giudizio complessivo del 2005 non è sufficientemente motivato, proprio alla stregua di quanto stabilisce la norma di cui all’art. 44, comma 2 del d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 443 e nonostante che la circolare esplicativa n. 3393/5843 del 14 dicembre 1994 adottata dal Ministero della Giustizia stabilisca che l’Autorità competente deve motivare il giudizio complessivo, sì da rendere palese il ragionamento alla base di esso. Invece il competente Provveditorato non ha motivato sotto questo profilo il giudizio complessivo impugnato, pur avendo la ricorrente ricevuto una nota di elogio per lo svolgimento di incarichi particolari. La discontinuità di valutazione tra un anno e l’altro, del tutto ingiustificata rende pure carente la pronuncia della Commissione ricorsi, al momento gravata e con la quale quell’Ufficio ha ritenuto "carenti i motivi a sostegno del ricorso", senza chiarire affatto i motivi che sono alla base di una tale valutazione discrezionale, e ciò è tanto più grave se si consideri che il decremento di 2 punti potrebbe avere ripercussioni in futuro per la ricorrente, potendo pregiudicare la sua posizione in una futura graduatoria di concorso per titoli ed esami.

3. L’unica articolata doglianza, tendente sostanzialmente a far valere il difetto di motivazione sia avverso il rapporto informativo, sia avverso il rigetto del ricorso gerarchico contro di esso proposto, non appare condivisibile.

In punto di fatto va precisato che la ricorrente ha ricevuto per l’anno 2005, oltre che il giudizio massimo attribuibile "OTTIMO", anche il punteggio massimo e cioè "30 punti" previsto dalle norme e che la sua doglianza è rivolta alla mancata attribuzione dei due punti facoltativi che possono essere conferiti dall’organo competente in particolari circostanze, come oltre chiarito.

La norma della cui violazione si opina è costituita dall’art. 44 del d.P.R. 443 del 1992 stante la quale "Con decreto del Ministro di grazia e giustizia saranno stabilite le modalità in base alle quali deve essere redatto il rapporto informativo, volto a delineare la personalità dell’appartenente al Corpo, tenendo conto dei seguenti parametri di giudizio, da prevedere in tutto o in parte in relazione alle diverse funzioni attribuite al personale di ciascun ruolo ed alle relative responsabilità:

a) competenza professionale;

b) capacità di risoluzione;

c) capacità organizzativa;

d) qualità dell’attività svolta;

e) altri elementi di giudizio.".

La norma secondaria che disciplina le modalità di redazione dei rapporti informativi è contenuta nella Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia al n. 3393/5843 in data 14 dicembre 1994 e con la quale in ordine al punteggio facoltativo si specifica che "L’organo competente ad esprimere il giudizio complessivo ha la facoltà di attribuire "due punti" al personale che abbia riportato il punteggio massimo previsto per ciascun elemento, in presenza di straordinarie capacità dimostrate nell’espletamento di compiti di notevole impegno. Nel caso si avvalga di tale facoltà è necessario che la motivazione sia specificamente indirizzata a quel fine.

Si precisa che la predetta variazione entro i limiti di (+2) può essere effettuata solo a vantaggio di quei soggetti che abbiano riportato il punteggio massimo previsto per ciascun elemento, quindi per coloro che abbiano totalizzato un punteggio non inferiore a 30".

Ciò premesso va rilevato come, posto che la norma primaria si limita ad individuare i parametri in ordine ai quali il punteggio va attribuito e che costituiscono, in effetti, altrettante voci del rapporto informativo in cui il punteggio è graduato dal minimo di 1 punto al massimo di 3 punti e rilevato che detta norma rinvia alla norma secondaria per le modalità attuative, quest’ultima prescrive una particolare e specifica motivazione soltanto quando l’organo competente si avvalga della facoltà di attribuire il maggiore punteggio di 2 ad un soggetto che già abbia ottenuto il punteggio massimo di 30. L’argomento appare già di per sé tranchant rispetto alla censura proposta dalla ricorrente, laddove, quindi, non può condividersi il dedotto difetto di motivazione atteso che non ricorreva il caso specifico per il quale è prevista una particolare ostensione della stessa.

Al riguardo può condividersi la controdeduzione effettuata dall’Amministrazione, laddove si rileva che "stante il principio dell’autonomia di ogni rapporto informativo è del tutto evidente che l’attribuzione del punteggio aggiuntivo del +2 in un dato periodo di riferimento non può considerarsi un diritto acquisito e pertanto non ne implica il riconoscimento automatico anche per gli anni successivi e non richiede necessariamente che vi sia una espressa motivazione a giustificazione della mancata valutazione del carattere di eccezionalità dell’attività di servizio – pur ottimale – resa dal dipendente", esattamente come la lettera della disposizione secondaria prescrive.

In parole povere, contrariamente a quanto sembra sostenersi in ricorso, andava motivata l’attribuzione del punteggio aggiuntivo e non l’assenza di esso, con la ulteriore conseguenza che essendo tale particolare modalità di ostensione della motivazione prevista da una disposizione interna, qualora fosse stata ritenuta lesiva – e la lesione si estrinseca appunto nel momento della sua applicazione col rapporto informativo del 2005 – andava essa stessa impugnata, mentre ciò non risulta sia stato effettuato neppure obliquo modo.

Merita, altresì, una qualche confutazione l’aspetto della doglianza con il quale parte ricorrente fa valere una sorta di contraddittorietà tra il giudizio attribuitole e le risultanze degli atti posti a suo fondamento, oltre che con quello dell’anno precedente, aspetto destinato a riverberarsi sul giudizio negativo in ordine al ricorso gerarchico, pure impugnato.

Nel rapporto informativo per l’anno 2004 alla ricorrente è stato infatti attribuito il punteggio aggiuntivo di cui lamenta l’omissione nel giudizio del 2005, ma al riguardo è da rilevare che il paragone con detto giudizio svuota proprio di significato la censura proposta, dal momento che, alla stregua della disposizione interna in parola, detto punteggio è stato motivato col riferimento "al rendimento operativo, alla disponibilità ed all’attaccamento al servizio ed ai compiti istituzionali, oltre che alla capacità organizzativa", oltre che con riferimento agli incarichi svolti presso l’Ufficio pensioni civili del DAP ed al servizio di vigilanza in concorsi.

Nell’anno 2005 la ricorrente, per sua espressa rappresentazione nel ricorso gerarchico proposto in data 17 luglio 2006 avverso il rapporto informativo, è rimasta incardinata per quattro mesi nell’Ufficio trattamento di quiescenza del Dap per essere poi trasferita presso la Casa Circondariale di Verona, dalla quale è stata distaccata presso l’Ufficio di provenienza per curare il passaggio alla gestione INPDAP dei trattamenti pensionistici alle amministrazioni statali, lavoro definito complesso ed oneroso da parte del direttore generale del DAP che ne ha espresso all’interessata una nota di ringraziamento in data 21 dicembre 2005.

Tali attività sono le stesse poste in evidenza dal Direttore dell’Ufficio I presso la Direzione Generale del Personale e della Formazione che, unitamente al riferimento alla partecipazione di gruppi di lavoro per la sorveglianza ai concorsi ed alla nota di elogio della direzione generale del DAP per l’ufficio svolto in materia pensionistica, con nota del 5 maggio 2006 le comunicava appunto al Provveditorato Regionale di Padova affinché confluissero, come poi è avvenuto, nel rapporto informativo, proponendo anche l’attribuzione del punteggio aggiuntivo di +2.

Il raffronto delle attività svolte nel 2004 – Ufficio pensioni civili del DAP e servizio vigilanza concorsi – per come risultanti dal rapporto informativo di quell’anno con la nota della Direzione dell’Ufficio I Pensioni Trattamento di Quiescenza del DAP relativa all’anno 2005 in sostanza non evidenzia differenze nel servizio e nelle attività svolte dall’interessata nel 2005 al punto da giustificare il punteggio aggiuntivo che, si ripete per comodità di lettura va attribuito "in presenza di straordinarie capacità dimostrate nell’espletamento di compiti di notevole impegno", laddove l’elogio impartito alla ricorrente si esprime in termini di "complessità ed onerosità del lavoro" e non di "compiti di notevole impegno" e le capacità della interessata sono definite in termini di "indiscussa capacità professionale" e non di "straordinaria capacità".

In sostanza non riuscendo la ricorrente a suffragare la presenza degli elementi che devono distinguere l’attribuzione del punteggio aggiuntivo, rispetto a quello pure massimo attribuitole, ne risulta che il ricorso gerarchico non è apparso sufficientemente motivato con conseguente sua reiezione seppure con la formula stringata sopra riportata.

Infine occorre anche porre in evidenza che il giudizio recato da un rapporto informativo, alla stregua di altre forme di valutazione quali sono quelle adottate a seguito di esami o concorsi, è espressione di discrezionalità amministrativa, sindacabile, in sede di legittimità, esclusivamente sotto il profilo dell’eccesso di potere nelle figure sintomatiche della manifesta illogicità e contraddittorietà, aspetti questi che sono stati prospettati in ricorso, ma senza riuscire a dimostrare la macroscopicità della discrasia tra il giudizio del 2004 e quello, impugnato, del 2005, posto che entrambi fondano sulla stessa attività svolta dalla ricorrente e sullo stesso punteggio massimo raggiunto in tutte le voci nei due rapporti, con conseguente ulteriore non condivisibilità anche dei due aspetti di censura.

4. Per le superiori considerazioni i provvedimenti impugnati vanno trovati scevri dalle dedotte censure ed il ricorso va, pertanto, respinto.

5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente P.Z. al pagamento di Euro 1.500,00 per spese di giudizio ed onorari a favore dell’Amministrazione della Giustizia.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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