MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 14 settembre 2010, n. 174

Regolamento concernente la disciplina degli interventi relativi ai progetti di ricerca e sviluppo nell’area della sicurezza nazionale, in applicazione della legge 24 dicembre 1985, n. 808.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 251 del 26-10-2010

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 24 dicembre 1985, n. 808, recante provvedimenti per
l’attuazione degli interventi finalizzati allo sviluppo ed
all’accrescimento di competitivita’ delle industrie operanti nel
settore aeronautico;
Visto l’articolo 2 del regio decreto 27 gennaio 1944, n. 24, in
base al quale al Ministero dello sviluppo economico e’ attribuita la
competenza, precedentemente attribuita al Sottosegretario di Stato
per le fabbricazioni di guerra dal regio decreto 12 gennaio 1942, n.
464, di coordinare, controllare e, tutelare l’industria strategica di
interesse per la sicurezza nazionale;
Visto l’articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente
il «sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova
disciplina del segreto»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 aprile
2008, concernente «criteri per l’individuazione delle notizie, delle
informazioni, dei documenti degli atti, delle attivita’, delle cose e
dei luoghi suscettibili di essere oggetto del segreto di Stato»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante tra
l’altro, disposizioni in, materia di organizzazione e di funzioni
dirigenziali nelle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008,
n. 197, relativo al regolamento recante riorganizzazione del
Ministero dello sviluppo economico;
Visto l’articolo 1, comma 845 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
che, nel quadro delle azioni volte a perseguire la maggiore efficacia
del sostegno all’innovazione industriale, prevede la definizione con
decreto del Ministro dello sviluppo economico di appositi regimi di
aiuto;
Vista la deliberazione n. 28/06 del CIPE del 22 marzo 2006, recante
aggiornamento delle direttive per gli interventi nel settore
aerospaziale;
Considerata l’esigenza di favorire il rilancio della competitivita’
dell’industria italiana e promuovere la innovazione industriale nelle
aree delle tecnologie funzionali alla sicurezza nazionale, con
l’obiettivo del migliore inserimento dell’industria nel processo di
internazionalizzazione in posizioni non subalterne ed al
rafforzamento dei sistemi di piccola e media impresa anche con
l’obiettivo di valorizzare le punte di eccellenza che l’Italia e’,
anche potenzialmente, in grado di esprimere;
Ritenuto che e’ necessario definire, nel quadro dell’applicazione
della legge n. 808 del 1985, una specifica disciplina degli
interventi a sostegno dei progetti di ricerca e sviluppo nell’area,
di esclusiva competenza nazionale, della sicurezza nazionale,
assicurando in particolare:
a) il rafforzamento della selettivita’ del processo di
individuazione dei progetti eleggibili operando una definizione dei
criteri di selezione;
b) l’articolazione degli interventi tenendo conto della vitale
esigenza di sviluppare e consolidare il patrimonio tecnologico e
produttivo indispensabile per garantire la sicurezza e la sovranita’
nazionale;
c) la modulazione diversificata dei livelli di incentivazione dei
progetti aeronautici considerando gli elementi, rappresentativi dello
sviluppo del settore in tutte le sue articolazioni;
Visto l’articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Udito il parere n. 3298/08 del Consiglio di Stato, espresso nella
sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 9
novembre 2009;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri
effettuata con nota del 2 dicembre 2009;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

Obiettivi e finalita’

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente
regolamento.
2. Il presente regolamento determina le forme, i criteri e le
modalita’ procedurali degli interventi del Ministero dello sviluppo
economico volti a promuovere, per le finalita’ della legge 24
dicembre 1985, n. 808, i progetti di ricerca e sviluppo nel settore
aerospaziale funzionali alla sicurezza nazionale.
3. Gli interventi di cui al presente regolamento, integrando in via
sussidiaria l’investimento delle imprese che operano in Italia con
attivita’ principale nel settore aerospaziale, sono finalizzati a
consentire la tempestiva realizzazione – anche nell’ambito di
programmi internazionali, o europei – di progetti di ricerca e
sviluppo funzionali alla sicurezza nazionale in aree nelle quali
l’industria italiana appare in grado di esprimere effettive
eccellenze.

Art. 2

Progetti funzionali alla sicurezza nazionale

1. Sono considerati funzionali alla sicurezza nazionale i progetti
che rispondono ad almeno una delle seguenti condizioni:
a) progetti finalizzati allo sviluppo di prodotti o sistemi
funzionali ad esigenze operative di breve o medio periodo di Enti
istituzionalmente preposti alla tutela degli interessi della
sicurezza nazionale;
b) progetti finalizzati allo sviluppo e dimostrazione – tramite
banchi prova – di tecnologie direttamente funzionali a ricerche e
sviluppi relativi a prodotti o sistemi di interesse della sicurezza
nazionale;
c) progetti o sistemi funzionali a requisiti operativi delle
Forze Armate nazionali;
d) progetti analoghi di Operating NATO Staff Target od OCCAR.
2. Agli interventi della legge n. 808 del 1985 sono ammessi i
progetti di cui al comma 1 limitatamente alle seguenti attivita’:
a) ricerca industriale, finalizzata all’acquisizione di nuove
conoscenze da utilizzarsi per nuovi prodotti e processi o per, un
significativo miglioramento di prodotti e processi preesistenti nel
settore dell’industria aerospaziale;
b) sviluppo sperimentale, finalizzato all’utilizzo di conoscenze
e capacita’ tecnologiche per la realizzazione di piani, progetti o
disegni per prodotti e processi nuovi, modificati o migliorati nel
medesimo settore;
c) studi di fattibilita’ tecnica preliminari ad attivita’ di
ricerca industriale o sviluppo sperimentale.
3. Ai fini degli interventi della legge n. 808 del 1985 sono
ammissibili le attivita’ di esecuzione di studi, progettazioni e
sviluppi riguardanti sistemi, sottosistemi e componenti aerospaziali,
nonche’ impianti e attrezzature-pilota per la realizzazione di
sistemi, sottosistemi e componenti aerospaziali. Nell’ambito delle
attivita’ di sviluppo sperimentale e’ ammissibile anche la
realizzazione, la sperimentazione e la campalizzazione di prototipi e
pre-serie e di impianti e attrezzature pilota.
4. I progetti di cui al comma 2 sono ammessi ai benefici della
legge n. 808 del 1985 se:
a) l’impresa proponente o il complesso delle imprese proponenti
possiedono capacita’ tecnica, scientifica ed economica idonee ad
assicurare il corretto svolgimento del progetto;
b) le attivita’ non sono state avviate prima della presentazione
della domanda di cui all’articolo 8;
c) i progetti evidenziano un sostanziale contenuto di innovazione
tecnologica riferita sia a prodotti o processi nuovi sia a prodotti o
processi preesistenti;
d) la realizzazione dei progetti comporta, in caso di accordo di
collaborazione, l’assunzione da parte dell’impresa di un effettivo
rischio industriale, con esclusione di attivita’ svolte nel quadro di
un rapporto di fornitura;
e) la attuazione del progetto non comporta un utilizzo di
collaboratori operanti in coordinamento con l’impresa che determini
costi superiori al 30% dei costi del personale diretto adibito alla
realizzazione del progetto.

Art. 3

Soggetti ammissibili

1. Agli interventi di cui al presente regolamento sono ammesse le
imprese operanti in Italia che abbiano i seguenti requisiti:
a) prevalenza di esercizio di attivita’ industriale nel settore
aerospaziale;
b) possesso di qualificazione Allied Quality Assurance
Publication (AQAP);
c) svolgimento, nel triennio precedente la domanda di ammissione
ai benefici, di attivita’ per la fornitura alla Amministrazione
Difesa di beni o servizi soggetti ai controlli della legge 9 luglio
1990, n. 185.
2. Il possesso del requisito di cui alla lettera a) del comma 1
sussiste per le imprese che, nei tre esercizi precedenti la domanda
di ammissione agli interventi, abbiano conseguito in relazione alle
attivita’ industriali in Italia un fatturato medio determinato per
oltre il 50% – ovvero il 25% per le piccole e medie imprese (PMI) –
da attivita’ di costruzione, trasformazione e manutenzione di
aeromobili, motori, sistemi ed equipaggiamenti aerospaziali,
meccanici ed elettronici e parti degli stessi.
3. Per le imprese o rami di azienda derivanti da imprese
preesistenti, il possesso del requisito di cui al secondo comma e’
verificato facendo riferimento al fatturato risultante dai bilanci,
anche idoneamente riclassificati, delle imprese preesistenti.
4. L’ammissione agli interventi puo’ essere richiesta anche da piu’
imprese comunque associate sia per il singolo progetto sia in
generale in rete, esclusi i rapporti di subappalto.
5. Sono escluse dall’ammissione degli interventi le imprese in
difficolta’ a norma della comunicazione della Commissione europea
2004/C 244/02 recante «Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato
per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta’».

Art. 4 Costi ammissibili 1. Ai fini degli interventi di cui all’articolo 1, comma 2 sono ammissibili i seguenti costi: a) spese del personale diretto adibito alla realizzazione del progetto, comprensivo di quota dei costi imputabili a detto personale rilevati a livello di unita’ operativa e a livello centralizzato; b) costo di acquisto o leasing delle strumentazioni e attrezzature di laboratorio e di officina e dei terreni e fabbricati da utilizzare per le attivita’ del progetto, al netto dell’eventuale valore derivante dalla cessione a condizioni commerciali ovvero dall’utilizzo a fini produttivi; c) costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati per l’attivita’ di ricerca compresa l’acquisizione dei risultati di ricerche, brevetti, know-how, diritti di licenza; d) altri costi di esercizio (materiali, forniture, etc.) direttamente imputabili all’attivita’ di ricerca. 2. Il costo di collaboratori operanti in coordinamento con l’impresa beneficiaria e’ ammesso in misura non superiore al 15% dei costi del personale diretto adibito alla realizzazione del progetto.

Art. 5 Criteri di valutazione dei progetti e tipologia degli interventi 1. Ai fini della selezione e della graduatoria dei progetti ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 808 del 1985 i progetti di cui all’articolo 2 del presente regolamento sono valutati tenendo conto dei seguenti elementi: a) significativo accrescimento del patrimonio tecnologico dell’industria italiana, specialmente a livello di sistemi o sottosistemi principali; b) responsabilita’ di sistema o, nell’ambito di programmi internazionali o europei, di sottosistemi o sottoassiemi maggiori; c) funzionalita’ – per progetti relativi a componenti, meccanici ed elettronici – a progetti relativi a sistemi o sottosistemi che siano stati gia’ riconosciuti funzionali alla sicurezza nazionale ai sensi del comma 1 dell’articolo 2; d) significativo impatto dei risultati perseguiti sui livelli di occupazione qualificata; e) significativo impatto dei risultati perseguiti sullo sviluppo economico e tecnologico di aree del territorio nazionale riconosciute dalla Commissione europea come caratterizzate da livello di industrializzazione inferiore alla media nazionale; f) elevato rischio tecnologico in conseguenza della innovativita’ tecnologica del progetto; g) partecipazione ad attivita’ del progetto – focalizzate su temi qualificanti in misura (comprovata da specifici contratti) complessivamente non inferiore al 15% del costo delle attivita’ di ricerca industriale – di strutture universitarie o di enti ed istituzioni di ricerca. 2. I progetti sono valutati: a) «molto innovativi» quando rispondono ad almeno quattro dei criteri elencati al comma 1, di cui necessariamente due rispondenti a quelli indicati alle lettere a), b), c), d) e f); b) «innovativi» quando rispondono ad almeno tre dei criteri elencati al comma 1, di cui necessariamente uno rispondente a quelli indicati alle lettere a), b), c), d) e f). 3. Gli interventi a favore dei progetti di cui all’articolo 2 consistono nella concessione, all’impresa realizzatrice del progetto ammesso, di finanziamenti di entita’ commisurata all’ammontare dei costi ammissibili. 4. L’entita’ dei finanziamenti e’ definita con il provvedimento di concessione in misura non superiore alle seguenti percentuali massime rapportate ai costi ammissibili: a) per le grandi imprese 95% e 80% in relazione ai progetti valutati rispettivamente «molto innovativi» e «innovativi»; b) per le PMI 100% e 85% in relazione ai progetti valutati rispettivamente «molto innovativi» e «innovativi».

Art. 6 Procedura di istruttoria e concessione 1. Le domande di cui all’articolo 4, comma 5 della legge n. 808 del 1985 sono presentate al Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per la politica industriale e la competitivita’, la quale verifica la sussistenza delle condizioni di ammissibilita’. 2. La Direzione generale per la politica industriale e la competitivita’ (di seguito denominata Direzione generale) richiede, per comprovare la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 dell’articolo 2, documentazione degli Stati Maggiori delle Forze Armate o delle Direzioni generali tecniche della Difesa. 3. La Direzione generale ha la facolta’ di chiedere all’impresa dati, notizie e documentazioni integrative ritenuti necessari, incluse relazioni concernenti il progetto predisposte da cattedratici universitari di settore di comprovata fama, indipendenti dalla struttura dell’impresa richiedente e delle eventuali imprese che direttamente o indirettamente ne hanno il controllo, nonche’ di convocare per audizioni rappresentanti dell’impresa. 4. Entro sessanta giorni dal parere del Comitato per lo sviluppo dell’industria aeronautica di cui all’articolo 2 della legge n. 808 del 1985 (di seguito denominato Comitato), con decreto del Direttore Generale della Direzione generale per la politica industriale e la competitivita’ (di seguito denominato Direttore generale), e’ emanato per i progetti valutati «molto innovativi» e «innovativi» il provvedimento per l’ammissione agli interventi del progetto, il quale definisce in particolare: a) l’ammontare dei costi ammissibili; b) gli interventi; c) le modalita’ delle erogazioni, previa presentazione ed approvazione di rendiconti di spesa; d) i diritti di regia conseguenti la vendita dei prodotti utilizzanti le tecnologie sviluppate nell’ambito del progetto. 5. In considerazione delle esigenze di controllo sulla realizzazione degli eventuali blocchi di progetto finalizzati ad obiettivi intermedi e previo parere del Comitato, possono essere ammesse a finanziamento anche solo frazioni di attivita’ riferite a periodi determinati. In tal caso la prosecuzione dell’intervento sussidiario dello Stato anche dopo il periodo ammesso e’ richiesta con adeguata motivazione dall’impresa alla Direzione generale entro il 31 gennaio successivo all’ultimo anno solare finanziato. La domanda di prosecuzione dell’intervento e’ esaminata e valutata ai sensi dei commi da 1 a 4. 6. Entro i quindici giorni successivi all’emanazione del provvedimento di cui al comma 4 il legale rappresentante dell’impresa interessata e’ invitato a sottoscrivere il provvedimento di ammissione del progetto agli interventi per accettazione. 7. Il Direttore generale ha la facolta’ di autorizzare trasferimenti compensativi, che risultino coerenti con l’impostazione iniziale del progetto, fra voci di costo sia nel corso di un anno del progetto che nell’arco dell’intero progetto. A tali scopi l’impresa beneficiaria richiedente presenta adeguata documentazione giustificativa inclusa analitica relazione tecnica redatta da un cattedratico universitario di settore di chiara e provata fama, indipendente dalla struttura dell’impresa richiedente e delle eventuali imprese controllanti. 8. Il Direttore generale ha la facolta’ di disporre successivi accertamenti, in corso di progetto, sia sulla corrispondenza dello svolgimento tecnico sia sulla congruita’ delle risultanze economiche del progetto in esame con gli obiettivi e le direttive del Ministro dello sviluppo economico. In particolare per specifici progetti nei quali ricorrano una o piu’ delle seguenti caratteristiche: a) abbiano particolare rilevanza ai fini della sicurezza nazionale; b) interessino la partecipazioni di altre imprese italiane; c) siano stati oggetto di piu’ di una richiesta di ripianificazione dell’importo delle singole annualita’ di spesa, l’accertamento viene svolto da una Commissione presieduta da un funzionario, munito di laurea in ingegneria, della Direzione generale e composta da almeno uno degli esperti tecnici del Comitato nonche’ da un altro componente esterno munito di laurea giuridico-economica. 9. Le imprese ammesse agli interventi di cui alla legge n. 808 del 1985 per la realizzazione di un progetto nel quale svolgono ruolo di sistemista o sottosistemista maggiore possono essere chiamate, con lo stesso decreto di ammissione ai benefici, a svolgere funzioni di indirizzo e coordinamento delle attivita’ di altre imprese operanti in Italia che siano agevolate per concorrere allo stesso progetto a livello di sottosistemi minori ovvero equipaggiamenti. Sullo svolgimento di tali attivita’ l’impresa, cosi’ designata per il coordinamento di sistema, riferisce periodicamente alla Direzione Generale per i successivi indirizzi e gli eventuali interventi.

Art. 7

Disciplina dei diritti di regia

1. Le imprese realizzatrici di progetti di cui all’articolo 2
oggetto di interventi a valere sulla legge n. 808 del 1985 sono
tenute, in relazione a vendita di prodotti utilizzanti le tecnologie
sviluppate nell’ambito dei medesimi progetti, al pagamento all’erario
di diritti di regia, fino a concorrenza dell’importo degli interventi
fruiti.
2. I diritti di regia sono definiti nel provvedimento di cui
all’articolo 6, comma 4, come quote degli incassi delle vendite dei
prodotti indicati sopra applicando aliquote anche differenziate
secondo scaglioni di avanzamento degli incassi. Tali scaglioni sono
determinati considerando la previsione di incassi totali valutata dal
Comitato.
3. Nel provvedimento di cui all’articolo 6, comma 4, ai fini del
calcolo dei diritti di regia, dal totale degli incassi previsti puo’
essere esclusa la parte relativa a vendite ad Enti istituzionalmente
preposti alla tutela degli interessi della sicurezza nazionale. In
tale caso l’impresa beneficiaria non effettua il versamento di
diritti di regia che si riferiscono agli incassi relativi alle
vendite ai predetti Enti.
4. L’impresa beneficiaria di interventi per progetti di cui
all’articolo 2 presenta entro il 30 giugno di ciascun anno, alla
Direzione generale dichiarazione relativa agli eventuali incassi
conseguiti nel precedente anno solare in relazione all’utilizzo
commerciale dei risultati del progetto.
5. I diritti di regia sono versati presso la Tesoreria provinciale
dello Stato (stato di previsione delle entrate del Ministero
dell’economia e delle finanze) con riferimento agli incassi ricevuti
in ciascun anno solare, entro il successivo 31 luglio. La quietanza
del versamento viene presentata entro il successivo 30 settembre al
Ministero per lo sviluppo economico – Direzione generale per la
politica industriale e la competitivita’.
6. I versamenti dei diritti di regia hanno inizio l’anno successivo
al completamento dell’erogazione dei finanziamenti di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera a) della legge n. 808 del 1985. I
versamenti dei diritti di regia precedentemente maturati sono
effettuati in quattro quote eguali di cui la prima versata l’anno
successivo al completamento della erogazione dei finanziamenti.
7. Nel caso di programmi per i quali l’intervento e’ stato
frazionato ai sensi dell’articolo 6, comma 5, il Direttore generale
dispone che l’inizio del versamento dei diritti di regia abbia luogo
l’anno successivo all’ultima erogazione dei finanziamenti riguardanti
l’intero progetto.

Art. 8 Divieti 1. Le agevolazioni previste dal presente regolamento non possono essere concesse a imprese che abbiano ottenuto e successivamente non rimborsato aiuti di Stato dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, addi’ 14 settembre 2010 Il Ministro ad interim: Berlusconi Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 2010 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita’ produttive Registro n.4, foglio n. 183

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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