T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 27-05-2011, n. 777

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente impugna il provvedimento del 4. 4. 2007 con cui la Questura ha respinto la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno.

L’amministrazione aveva motivato la decisione impugnata rilevando che la ditta presso cui il lavoratore aveva affermato di lavorare in realtà non esisteva e risultava, inoltre, che la stessa aveva fatto assunzioni fittizie approfittando di una licenza commerciale che aveva in passato, ma di cui ormai non disponeva più.

I motivi che sostengono il ricorso sono i seguenti:

1. il provvedimento sarebbe illegittimo perchè i fatti sarebbero tutti attribuibili al datore di lavoro ma non al ricorrente che non ne sapeva niente dei comportamenti di questo ed il cui unico torto sarebbe di essersi fidato di un datore di lavoro poco attento al rispetto delle norme di legge.

Si costituiva in giudizio l’Avvocatura dello Stato, che deduceva l’improcedibilità del ricorso, e comunque l’infondatezza dei relativi motivi.

Nel ricorso era formulata altresì istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato.

Con ordinanza del 25. 10. 2007, n. 831 il Tribunale accoglieva l’istanza ritenendo provato che l’assunzione fosse fittizia, ma aggiungendo che bisognava valutare la promessa di assunzione presso altra, la ditta Sossi del 14. 5. 2007, prodotta in giudizio dal ricorrente (doc. 8 del ricorrente).

La Questura riesaminava, come chiesto dal Tribunale, ed emetteva nuovo provvedimento di diniego 4. 12. 2007 fondato sul fatto che anche la promessa di assunzione presso la ditta Sossi era falsa, in quanto la dichiarazione veniva fatta risalire da Sossi al 1997 periodo in cui il ricorrente aveva lavorato presso di lui.

Il 30. 1. 2010 i difensori del ricorrente rinunciavano al mandato difensivo.

Il secondo diniego di permesso di soggiorno non veniva impugnato. L’Avvocatura deduceva allora l’improcedibilità del ricorso per non essere stato impugnato il secondo provvedimento.

Il ricorso veniva discusso nella pubblica udienza del 11. 5. 2011, all’esito della quale veniva trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

I. Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, come rilevato dall’Avvocatura dello Stato. Nessuna utilità può ormai più giungere al ricorrente dall’accoglimento del presente ricorso, posto che lo stesso non ha impugnato il successivo provvedimento di diniego del 4. 12. 2007, che è ormai il titolo da cui dipende il suo soggiorno sul territorio dello Stato.

II. In ogni caso, il ricorso sarebbe stato infondato nel merito, posto che l’unico argomento a sostegno (quello di essersi fidato in buona fede di un datore di lavoro scorretto) è debolissimo, ed avrebbe meritato di essere respinto, in quanto il ricorrente ha prodotto all’autorità amministrativa documentazione quali le buste paga che non possono essere state falsificate senza che lo stesso ne fosse a conoscenza, e che gli accertamenti sulla inesistenza (inesistenza, non irregolarità contabili) della ditta dell’asserito datore di lavoro impediscono di credere alla tesi proposta in ricorso secondo cui il ricorrente in realtà lavorava presso la ditta in esame (come si fa a andare la mattina a lavorare per una ditta che non esiste e ricevere in buona fede buste paga per un lavoro che non si svolge?).

III. Il ricorrente ha ottenuto la sospensiva del primo diniego di permesso di soggiorno producendo in giudizio dichiarazione di altra ditta (la Sossi Francesco e fratelli di Verolanuova), con cui questa si impegnava ad assumerla.

In ricorso si scrive che la dichiarazione della ditta Sossi sarebbe del 14. 5. 2007. In sede di esame della domanda cautelare il Tribunale amministrativo (in altra composizione) ha creduto a questo documento, ed ha sospeso il provvedimento questorile di diniego.

Il documento in realtà rappresentava una situazione falsa, perché i successivi accertamenti di polizia giudiziaria hanno consentito di accertare che la proposta di assunzione della ditta Sossi in realtà risaliva al 14. 5. 1997, cioè a dieci anni prima. Attraverso la rappresentazione di una realtà falsa, si è ottenuto un provvedimento di sospensiva. Si trasmettono quindi gli atti all’autorità giudiziaria perché, nelle valutazioni di propria esclusiva competenza, decida se nel documento presentato in giudizio dalla difesa di E. sia stata dolosamente alterata la data originale, o comunque sia stato commesso altro falso penalmente rilevante.

IV. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

DICHIARA IMPROCEDIBILE il ricorso.

CONDANNA il ricorrente al pagamento in favore dell’amministrazione resistente delle spese di lite che quantifica in euro 500, oltre iva e cpa (se dovuti).

DISPONE la trasmissione di questo provvedimento con copia degli atti di causa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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