Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 20-04-2011) 01-06-2011, n. 22175

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

B.A. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Velletri emessa in data 8 settembre 2010 con la quale gli è stata applicata, ex art. 444 c.p.p., la pena di anni tre e mesi otto di reclusione ed Euro 16.000,00 di multa ed è stata disposta la confisca del denaro in sequestro per il reato di cui all’art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis.

Il ricorrente lamenta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all’insussistenza della contestata recidiva, avendo il Tribunale territoriale operato un giudizio di comparazione con la recidiva stessa sebbene le parti avessero concordato di non tenerne conto.

Con secondo motivo si lamenta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata qualificazione del fatto come di lieve entità ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5.

Con terzo motivo si lamenta carenza o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla disposta confisca del denaro in sequestro, motivata con un giudizio di verosimiglianza alla provenienza dall’attività illecita, senza alcun supporto probatorio.
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, inammissibile.

Quanto al primo motivo si osserva che il ricorrente è comunque privo di interesse all’impugnazione in quanto la contestata recidiva è stata ritenuta sub valente alle considerate attenuanti generiche.

D’altra parte, anche con riferimento al secondo motivo deve considerarsi che nel "patteggiamento", una volta che il giudice abbia ratificato l’accordo, non è più consentito alle parti prospettare, in sede di legittimità, questioni con riferimento – non solo alla sussistenza ed alla qualificazione giuridica del fatto, alla sua attribuzione soggettiva, alla applicazione e comparazione delle circostanze, ma anche – alla entità e modalità di applicazione della pena (salvo che non si versi in ipotesi di pena illegale) (ex pluribus, Sezione 7, 21 dicembre 2009, El Hanana). Ciò che qui deve escludersi.

In ordine al terzo motivo va osservato che il Tribunale ha dato sintetica ma logica motivazione alla disposta confisca della somma di denaro in sequestro ritenendolo provento del reato con giudizio incensurabile in sede di legittimità.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si ritiene equo liquidare in Euro 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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