Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 18-03-2011) 01-06-2011, n. 22090 Affidamento in prova

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il 7 settembre 2010 il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta ratificava il provvedimento di sospensione dell’affidamento in prova al servizio sociale adottato dal magistrato di sorveglianza di Caltanissetta il 21 agosto 2010 nei confronti di R. G., condannato con sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta del 1 aprile 2008 per il delitto di rapina e, contestualmente, disponeva la prosecuzione della misura alternativa, in precedenza concessa il 16 luglio 2010 dal Tribunale di sorveglianza di Catania, osservando che "il tempo intercorso tra l’adozione del provvedimento di sospensione dell’affidamento in prova al servizio sociale ((OMISSIS)) e la data di adozione della decisione appariva congruo al fine di un trattamento sanzionatorio punitivo e rieducativo.

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Caltanissetta, il quale lamenta violazione di legge e contraddittorietà della motivazione sotto un duplice profilo: a)la violazione delle regole imposte al soggetto nei cui confronti è stata disposta la misura alternativa alla detenzione in carcere fin dall’inizio della sua esecuzione e la reiterazione delle condotte di inosservanza sono espressive dell’omesso sviluppo del processo rieducativo; b) gli arrt. 47 e 51 ter ord. pen. non richiedono la valutazione di elementi diversi da quelli relativi alla compatibilità della condotta di violazione rispetto alla prosecuzione della misura.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

1. Ai fini della revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale il Tribunale di sorveglianza è chiamato a valutare la gravità di singoli, specifici episodi, per verificare se essi siano incompatibili con la prosecuzione della prova.

La revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale non è dalla legge rapportata alla pura e semplice violazione della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, ma all’ipotesi che il giudice, nel suo insindacabile apprezzamento di fatto, ritenga che le predette violazioni costituiscano in concreto un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova. Ne deriva che il giudizio sulla revoca dell’affidamento in prova, pur in presenza di un comportamento del soggetto contrario alle prescrizioni, è rimesso alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza, che ha solo l’obbligo di giustificare l’uso del potere conferitogli, con motivazione logica, adeguata e non viziata (Sez. 1, 7 maggio 1998, n. 2566).

Quando, invece, si tratti di stabilire quale esito abbia avuto la misura alternativa, il giudice deve procedere ad una valutazione globale dell’intero periodo, per decidere se sia o meno avvenuto il recupero sociale (Sez. 1, 30 giugno 2010, n. 30525).

2. L’ordinanza non ha fatto corretta applicazione di questi principi, in quanto ha sovrapposto il piano della valutazione riguardante la revoca della misura alternativa in precedenza concessa con quello concernente l’esito dell’affidamento. Muovendo da questa erronea impostazione, ha adottato una motivazione intrinsecamente contraddittoria, laddove ha ritenuto corretto e fondato il provvedimento interinale adottato dal Magistrato di sorveglianza e, al contempo, ha concesso la prosecuzione dell’affidamento dopo il periodo di sospensione, ritenendo che lo stesso avesse da solo potuto costituire un valido deterrente ad ulteriori condotte trasgressive.

Infine ha omesso qualsiasi compiuto apprezzamento circa la compatibilità delle condotte trasgressive (guida di autovettura senza patente, frequentazione di soggetti pregiudicati, inosservanza delle regole imposte) con la prosecuzione della misura alternativa.

Per tutte queste ragioni s’impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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