T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. II, Sent., 07-06-2011, n. 528 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

In data 27 marzo 1986 il ricorrente presentava al Comune di Olbia, ai sensi della legge n. 47/1985, domanda di condono in relazione ad un fabbricato realizzato in assenza di concessione edilizia in località "Donighedda".

A tale titolo procedeva al pagamento dell’oblazione, quantificata in lire 8.935.000.

In data 18 luglio 1997 il Comune di Olbia inviava la nota n. 2161 con la quale "…vista la documentazione allegata o eventualmente da allegare…" invitava il ricorrente al versamento di lire 28.592.000 come contributo oneri di urbanizzazione, senza nulla richiedere a titolo di integrazione dell’oblazione versata.

Dopo circa 11 anni, con la nota n. 45937 del 10 giugno 2008, il Comune di Olbia, dopo aver premesso che a seguito dell’istruttoria esperita l’istanza di sanatoria risultava in parte priva della documentazione richiesta per legge ai fini della definizione della stessa (elencata nella lettera allegata), comunicava l’avvio dell’inizio del procedimento per la definizione della pratica di condono, precisando che l’emissione del titolo abilitativi in sanatoria restava subordinato al pagamento dell’oblazione e degli oneri concessori.

Malgrado le osservazioni del ricorrente, con l’ingiunzione oggi impugnata il Comune di Olbia gli richiedeva il pagamento della somma di euro 13.985,20 a titolo di oneri concessori e di euro 15.695,23 (comprensiva di interessi legali) a titolo di oblazione.

Con l’atto introduttivo del giudizio il ricorrente ha eccepito la prescrizione del diritto dell’amministrazione di pretendere, dopo 11 anni, il pagamento dei crediti in questione, chiedendo, previa sospensione, l’annullamento del provvedimento impugnato, con favore delle spese.

Per resistere al ricorso si è costituito il comune di Olbia che, dopo aver eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e l’irricevibilità del ricorso perché tardivamente proposto rispetto alla notifica del provvedimento, ha contestato la formazione del silenzio assenso in quanto il ricorrente non avrebbe fornito all’amministrazione l’intera documentazione necessaria alla definizione della pratica, con conseguente insussistenza della prescrizione e conseguente reiezione del ricorso, vinte le spese.

Con ordinanza n. 20 del 14 gennaio 2010 il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato.

Alla pubblica udienza del 18 maggio 2011, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.
Motivi della decisione

La difesa del comune di Olbia ha eccepito il difetto di giurisdizione del T.A.R. adito, nonché l’inammissibilità del ricorso per tardività.

Le eccezioni, da esaminarsi in via preliminare, sono entrambe infondate.

Il ricorso in esame è stato proposto dal ricorrente per contrastare la pretesa del Comune di Olbia ad ottenere il pagamento di somme a titolo di oblazione e oneri concessori relativi alla richiesta di condono inoltrata il 27 marzo 1986.

La questione rientra nella giurisdizione di questo Tribunale ai sensi dell’art. 16 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, il quale devolve alla competenza esclusiva dei Tribunali Amministrativi Regionali le controversie attinenti le concessioni edilizie, nonchè "la determinazione e la liquidazione del contributo e delle sanzioni previste dagli articoli 15 e 18" (omesso o ritardato pagamento degli oneri concessori) della legge medesima (Cass. Sez. Un. 19.2.1997, n. 1533).

La giurisdizione esclusiva non è venuta meno dopo la nuova disciplina delle sanzioni amministrative introdotta dalla legge 24 novembre 1981 n. 689, in forza dell’espressa riserva contenuta nell’art. 12 di detta legge, nonchè dopo la nuova disciplina dell’attività urbanisticoedilizia dettata dalla legge 28 febbraio 1985 n. 47, il cui art. 16, disciplinante la procedura di riscossione del relativo credito, non ha abrogato nè modificato il predetto art. 16 della legge n. 10 del 1977 (cfr. Cass. SS. UU., 3.5.1991 n. 4872).

Rientra nella giurisdizione del giudice Amministrativo anche la domanda di annullamento dell’ordinanza ingiunzione (ex art. 16 L. 47/85 e 2 e segg. R.D. 14 aprile 1910 n. 639), con la quale il Sindaco abbia intimato al privato di pagare una somma a titolo di sanzione per il ritardato pagamento degli oneri concessori, in quanto essa riguarda questioni accessorie alla stessa concessione edilizia (Cass. SS. UU. N. 1533 del 1997 cit; contra Cass. SS. UU. 24.2.1996 n. 1467).

Di recente, nel senso dell’affermazione in materia della giurisdizione del giudice amministrativo, anche Cons. Stato, Sez. V, 13 ottobre 2010 n. 7466.

Del pari, l’ eccezione di tardività del ricorso non può essere accolta.

La determinazione dell’"an" e del "quantum" dell’oblazione e del contributo, commisurato agli oneri d’urbanizzazione e al costo di costruzione, relativamente alle opere oggetto di condono edilizio ex art. 35 l. 28 febbraio 1985 n. 47, in quanto atto di mero accertamento dell’obbligazione contributiva, effettuata dalla p.a. sulla scorta di parametri rigidi e prefissati dalla legge e nei cui riguardi essa è sfornita di potestà autoritative, ha natura paritetica.

Tant’è che le relative controversie concernono diritti soggettivi e rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 16 della stessa legge.

Pertanto la domanda diretta a contrastare la pretesa dell’Amministrazione ed a far dichiarare l’inesistenza dell’obbligo contributivo non soggiace al regime della decadenza proprio del processo impugnatorio, ma può essere proposta nel termine della prescrizione ordinaria ed indipendentemente dalla impugnazione di atti (cfr: TAR Sardegna, n. 5 dell’11 gennaio 2001; Cons. Stato, sez. V, 15.4.1999 n. 433).

Può quindi passarsi all’esame del merito della causa.

Il Collegio rileva la fondatezza del ricorso limitatamente alla richiesta, da parte dell’amministrazione, delle somme dovute a titolo di oblazione.

L’art. 34 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, infatti, riconosce agli aventi titolo il diritto al conseguimento della concessione o autorizzazione in sanatoria previo versamento all’erario, a titolo di oblazione, di una somma determinata, con riferimento alla parte abusivamente realizzata, secondo le prescrizioni dell’allegata tabella, in relazione al tipo di abuso commesso ed al tempo in cui l’opera abusiva è stata ultimata.

Alla luce della tabella di cui all’allegato 1 della legge, la somma dovuta a titolo di oblazione è altresì calcolata in rapporto ai metri quadri abusivamente realizzati.

Orbene, come si ricava dalla documentazione versata agli atti del giudizio in esecuzione dell’ordinanza istruttoria n. 98 dell’11 novembre 2009, nella descrizione sommaria delle opere da sanare (cfr. relazione del tecnico Geom. G.A., allegata alla domanda di condono) sono indicati i metri quadri abusivamente realizzati (i dati temporali e a quelli concernenti la tipologia dell’abuso sono desumibili dalla stessa domanda di condono).

Ben può ritenersi, pertanto, che fin dal 27 marzo 1986 il comune di Olbia disponesse di tutti gli elementi necessari all’azionamento del suo credito.

La giurisprudenza amministrativa, infatti, anche recentemente, ha ribadito il proprio orientamento in ordine alle condizioni necessarie al decorso del termine prescrizionale (cfr. Tar Campania, Salerno, Sez. II, 3 giugno 2010 n. 8224), precisando, in tema di prescrizione del conguaglio dell’oblazione:

– che la riduzione del relativo termine da 10 anni a 36 mesi, stabilita dall’art. 35 comma 18 l. n. 47/1985 come modificato dal d.l. 1211988 n. 2 art. 4 convertito nella legge n. 68/1988, si applica ai rapporti pendenti ai sensi dell’articolo 252 disp. att. cpc, nel senso che il dies a quo decorre dalla data di entrata in vigore della novella per intero, salvo il caso in cui il termine residuo della prescrizione ordinaria sia inferiore ai tre anni;

– che l’omessa presentazione della documentazione prescritta per la domanda di condono impedisce il decorso sia del termine di 24 mesi per la formazione del silenzio assenso sia di quello di 36 mesi per la prescrizione di eventuali crediti a rimborso o a conguaglio della oblazione versata (cfr. TAR Sicilia, Palermo, III, 2992006, n. 1996; TAR Puglia, Lecce, III, 562004, n. 3394; TAR Campania, Napoli, IV, 11122003, n. 15215);

– che pertanto il richiamato termine di trentasei mesi decorre solo dall’avvenuto adempimento dell’integrazione documentale.

Non può peraltro non ricordarsi che un orientamento meno recente della giurisprudenza amministrativa riteneva che il termine di prescrizione delle somme dovute in tema di condono edilizio per conguaglio dell’oblazione decorresse dalla data di presentazione dell’istanza di concessione in sanatoria (ex plurimis Cons. St. sez. IV n. 495/1999; n. 1246/1997; n. 1364/1991).

Da tale orientamento giurisprudenziale il Collegio reputa, tuttavia, oggi, di potersi discostare.

È noto infatti che un diritto si estingue per prescrizione quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge (art. 2934) e che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere ( art. 2935 c.c.).

Pertanto, in applicazione delle citate norme, appare corretto fissare il dies a quo della decorrenza della prescrizione dal momento in cui sono esattamente noti tutti gli elementi utili alla determinazione dell’entità del contributo.

Muovendo da siffatti elementi esegetici, quindi, il Collegio reputa che anche per il conguaglio dell’oblazione dovuta in caso di condono edilizio, il dies a quo non possa coincidere con la presentazione dell’istanza, sfornita della documentazione prescritta per la domanda di condono, ma solo dal momento in cui la stessa viene corredata dalla documentazione necessaria ai fini della corretta e definitiva determinazione dell’entità dell’oblazione.

Fermo restando, ovviamente, che l’eventuale richiesta di integrazione documentale da parte dell’Amministrazione, idonea a determinare lo "spostamento"in avanti del dies a quo del termine prescrizionale, non sia inutile o pretestuosa.

In altre parole, la decorrenza del termine di prescrizione di cui si discorre presuppone (tanto in favore della P.A. per l’eventuale conguaglio, quanto in favore del privato per l’eventuale rimborso) che la pratica di sanatoria edilizia sia definita in tutti i suoi aspetti e siano, per l’effetto, precisamente determinabili, alla stregua dei parametri stabiliti dalla legge, l’"an" ed il "quantum" dell’obbligazione gravante sul privato; ciò che riflette puntualmente la "ratio" sottesa all’art. 2935 cod. civ. secondo il quale, in generale, la prescrizione non può decorrere se non "… dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere".

Nel caso in esame parte ricorrente risulta che fin dalla data di presentazione della domanda di condono (27 marzo 1986) l’amministrazione disponeva di tutti gli elementi necessari alla determinazione dell’oblazione.

Di conseguenza il termine prescrizionale di trentasei mesi, decorrente dalla maturazione del silenzio assenso avvenuto il 27 marzo 1988, deve ritenersi irrimediabilmente scaduto in data 27.3 1991, di talché l’atto impugnato, per quanto riguarda il conguaglio dell’oblazione, afferisce ad un credito ormai prescritto e, quindi, inesigibile.

Quanto al credito azionato per gli oneri concessori, va premesso che l’atto con cui la P.A. provvede alla liquidazione e alla richiesta di somme dovute a titolo di oneri concessori involge questioni di diritto soggettivo, rispetto alle quali opera il termine ordinario di prescrizione, anche qui decorrente dal giorno in cui l’amministrazione dispone di tutti gli elementi necessari alla loro quantificazione.

In questo caso, però, la documentazione allegata alla domanda di condono, oltre a non consentire di ricavare, dalla descrizione sommaria delle opere eseguite, l’esatta consistenza dell’edificazione da sanare, era carente di quanto richiesto dall’art. 35, 3° comma, lettera b) della legge n. 47/1985, ai sensi del quale, unitamente alla domanda di condono, dev’essere prodotta "una apposita dichiarazione, corredata di documentazione fotografica, dalla quale risulti lo stato dei lavori relativi; quando l’opera abusiva supera i 450 metri cubi, devono altresì essere presentati, entro il termine stabilito per il versamento della seconda rata della oblazione, una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione redatta da un tecnico abilitato all’esercizio della professione attestante l’idoneità statica delle opere eseguite".

A ciò segue che la documentazione allegata dal ricorrente non ha consentito la decorrenza del predetto termine prescrizionale di 10 anni, con conseguente tempestività, limitatamente a tale capo, della richiesta di pagamento oggetto del presente gravame.

In conclusione, quindi, il ricorso, che si fondava unicamente sull’eccezione di prescrizione va accolto con riguardo alla richiesta delle somme richieste a titolo di oblazione, mentre va respinto con riguardo alla somme di euro 13.985,20 richiesta per oneri di concessione.

In ragione della reciproca soccombenza, le spese del giudizio possono interamente compensarsi tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti precisati in motivazione, respingendolo per il residuo.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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