Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 21-04-2011) 06-06-2011, n. 22337 Circolazione stradale colpa

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Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Torino, con sentenza in data 26.11.2007 dichiarava Mu.Gi. responsabile del delitto di omicidio colposo per avere provocato, mentre era alla guida di un autobus di linea urbana, la collisione con il ciclomotore condotto da C.D. e le lesioni personali dalle quali derivava la morte del C.;

riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, il Tribunale condannava l’imputato alla pena di mesi otto di reclusione. Il primo giudice condannava l’imputato ed i responsabili civili S.p.a Gruppo Torinese Trasporti e S.p.a.

Assitalia al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati alle parti civili costituite, nella misura del 25% del danno accertato, riconosciuto un concorso di colpa della parte offesa del 75%. 1.1 La Corte di Appello di Torino, con sentenza in data 26 marzo 2010, in parziale riforma della sentenza di primo grado, applicava le attenuanti generiche in rapporto di prevalenza rispetto alla contestata aggravante e rideterminava la pena inflitta. La Corte territoriale dichiarava che le somme già liquidate dal primo giudice alle parti civili erano da intendersi a titolo di provvisionale e rimetteva le parti per la liquidazione definitiva del danno, avanti al giudice civile. La Corte di Appello evidenziava di condividere le ragioni decisorie enunciate nella sentenza di primo grado e rilevava che l’imputato aveva effettuato la manovra di svolta a sinistra in violazione delle specifiche disposizioni dettate dal codice della strada; riteneva sussistente il nesso di derivazione causale tra detta condotta e l’evento morte; e quindi affermava la penale responsabilità del Mu.. Inoltre, il Collegio confermava la sussistenza di un prevalente concorso di colpa del C., nell’ordine del 75%; ciò in quanto il giovane si era posto alla guida del ciclomotore in stato di ebbrezza e stava effettuando una imprudente manovra di sorpasso dell’autobus, nel momento in cui si era verificato il sinistro.

2. Avverso la predetta sentenza della Corte di Appello di Torino ha proposto ricorso per cassazione Mu.Gi., a mezzo del difensore, deducendo l’erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 154 C.d.S., artt. 40 e 41 c.p.; la parte rileva l’illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato; e ritiene che il Collegio abbia erroneamente applicato le norme in tema di valutazione della prova indiziaria.

Osserva la parte che, erroneamente, i giudici di merito hanno ritenuto che l’imputato abbia effettuato la svolta a sinistra, da (OMISSIS), senza adottare le opportune cautele; in particolare, il conducente dell’autobus non avrebbe segnalato la propria intenzione di svolta a mezzo degli indicatori direzionali, avrebbe effettuato la manovra con eccessivo anticipo rispetto al centro della intersezione tagliando la curva, ponendosi contromano; e non avrebbe verificato, utilizzando lo specchietto retrovisore, di potere effettuare la svolta senza creare pericolo per gli altri utenti della strada.

Con riferimento alla condotta del C., il ricorrente rileva che la Corte di Appello ha escluso che il ragazzo stesse fuggendo, inseguito dalla Polizia, pur avendo considerato che il giovane era stato effettivamente rimproverato da un Poliziotto in servizio di pattuglia, poco prima del fatto, per il mancato uso del casco protettivo. La parte ritiene che la Corte di Appello abbia, contraddittoriamente, considerato che la velocità del ciclomotore fosse inadeguata rispetto alla fuga e, di converso, quella dell’autobus eccessiva rispetto alle condizioni di luogo. Sul punto, l’esponente considera che il Collegio ha errato nell’escludere che la velocità del ciclomotore (stimata in 35 Km/h) fosse indicativa del fatto che il ragazzo stesse fuggendo. Oltre a ciò, il deducente ritiene che la Corte territoriale abbia errato nel qualificare come inadeguata la velocità dell’autobus (stimata in 30 km/h) rispetto allo stato del luoghi; e nel ritenere che la collisione tra l’autobus ed il ciclomotore condotto dal C. sia conseguenza delle violazioni ora richiamate.

Soffermandosi specificamente sui dedotti vizi della sentenza, il ricorrente assume che i profili di colpa ascritti al Mu. – la mancata segnalazione della svolta a sinistra; e il mancato controllo circa la presenza di veicoli sopraggiungenti da tergo – non trovino riscontro negli atti di causa. Osserva l’esponente che la Corte territoriale, sul punto, ha valorizzato le parole profferite dal Mu. nell’immediatezza del fatto, come riferite dalla teste Ca., la quale ha dichiarato di avere sentito il conducente dell’autobus che "diceva di non aver visto nulla e di sentirsi male".

La parte considera che tale frase non significa che il conducente avesse omesso di controllare le condizioni della viabilità prima di effettuare la svolta a sinistra, bensì che avesse guardato senza accorgersi della presenza del ciclomotore, per motivi indipendenti dalla propria volontà. Il ricorrente considera che i dati di causa disponibili – velocità dei veicoli e inclinazione dell’autobus – inducono a ritenere che Mu. non aveva la possibilità di avvistare il ciclomotore che sopraggiungeva. Il deducente rileva che la Corte di Appello ha errato nel ritenere che la svolta a sinistra sia stata effettuata anticipatamente, rispetto alle prescrizioni impartite dall’art. 154 C.d.S., ove è stabilito che per voltare a sinistra, qualora si tratti di intersezione, la manovra deve avvenire in prossimità del centro della intersezione; osserva che la Corte territoriale omette di considerare che il fronte del mezzo pubblico è avanzato di 8,98 metri rispetto al punto d’urto e che è in relazione alla parte anteriore del mezzo che deve calcolarsi se e di quanto la curva è stata anticipata. Osserva la parte che l’art. 154 C.d.S. prescrive che nell’effettuare la svolta a sinistra occorre tenersi a sinistra rispetto al centro dell’intersezione e che in osservanza di tale disposizione Mu. lambì la parte della semicarreggiata lato ovest di (OMISSIS).

Il ricorrente rileva che la Corte di Appello ha errato nel qualificare come colposa la condotta del Mu., il quale avrebbe invaso la semicarreggiata opposta della strada che stava percorrendo, atteso che l’art. 154 C.d.S., nel prescrivere che conducenti non devono imboccare "l’altra strada contromano" non prende in considerazione la strada che il mezzo percorre prima della svolta.

Con riferimento alla velocità di marcia dei veicoli, la parte osserva che la Corte di Appello ha fatto proprie le conclusioni rassegnate dal consulente del pubblico ministero, pur essendo le stesse fondate su elementi incerti ed imprecisi. Sul punto rileva che incerta risulta la posizione finale dell’autobus, elemento decisivo per calcolare velocità del mezzo e traiettoria del medesimo, atteso che il mezzo pubblico venne spostato dopo il sinistro, come riferito dal teste Ca..

L’esponente osserva, inoltre, che la Corte di merito ha omesso di considerare che il tragitto effettuato dal C., dopo essere stato ammonito dalla Polizia per l’assenza del casco protettivo, è indicativo del fatto che il ragazzo si stesse dando alla fuga.

Considera che il giovane aveva diverse ragioni per sottrarsi ad un eventuale controllo, visto che stava guidando, oltre che senza casco, in stato di ebbrezza; e rileva che il fatto che la pattuglia si fosse effettivamente avviata nella direzione presa dal ragazzo, poteva avere indotto quest’ultimo a pensare di essere seguito, anche se gli agenti avevano di poi escluso tale evenienza.

Sotto altro aspetto, il ricorrente assume che la Corte di Appello abbia violato le regole di accertamento del nesso causale. La parte rileva che la Corte territoriale, distinguendo tra urto e arrotamento, ha affermato che l’impatto tra i veicoli sarebbe avvenuto ugualmente, ma che ove l’autobus avesse posticipato la svolta a sinistra, la ruota posteriore sinistra del mezzo pubblico non sarebbe passata sopra il corpo del ragazzo. L’esponente, di converso, ritiene che urto e arrotamento siano eventi intimamente connessi e che non sia possibile affermare che se Mu. avesse posticipato la svolta, l’arrotamento sarebbe stato evitato.

Rileva la parte che lo stesso consulente tecnico del pubblico ministero, escusso nel dibattimento di primo grado, aveva osservato che non era possibile affermare che l’evento non si sarebbe verificato, posticipando la manovra di svolta; e che il consulente si era limitato a considerare che qualora il Mu. avesse svoltato più avanti, il ragazzo avrebbe avuto più tempo per accorgersi della manovra. Il deducente osserva che la Corte territoriale ha disatteso i predetti rilievi, considerando che le affermazioni erano state rese dal consulente tecnico in risposta ad una domanda impropria; e che il Collegio di merito, così opinando, aveva sostanzialmente aderito alla superata teoria causale basata sull’aumento del rischio e disapplicato i principi enunciati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte in tema di causalità, valevoli sia nel reato di azione che di omissione. La parte rileva, poi, che la Corte di Appello ha omesso di considerare che il ragazzo era in stato di ebbrezza, circostanza che induce a dubitare che C. fosse nella condizione psicofisica idonea per accorgersi della manovra di svolta a sinistra dell’autobus e quindi di reagire al verificarsi della medesima. Il ricorrente rileva che la condotta del ragazzo è imprevedibile e atipica; e che Mu., in base al principio di affidamento che opera nell’ambito della circolazione stradale, come delineato dalla giurisprudenza, non può essere automaticamente ritenuto responsabile delle autonome condotte del soggetto cui si è affidato.

Con riguardo all’evitabilità dell’evento, sotto il profilo dell’elemento soggettivo del reato, il ricorrente assume che la Corte di Appello, illogicamente, ha ritenuto che il ciclomotore avesse affiancato, per almeno due secondi, l’autobus prima dell’impatto e che in tale arco temporale il ciclomotore fosse avvistabile da parte del Mu.; al riguardo l’esponente rileva che il mezzo pubblico, al momento dell’urto, era già inclinato di quasi 20 gradi rispetto all’asse stradale, di talchè Mu. non poteva avvistare il C. che viaggiava parallelamente all’asse stradale. La parte considera che l’avventata manovra di sorpasso posta in essere dal C. era assolutamente imprevedibile ed esorbitante dalla comune prudenza; e che un ininterrotto controllo attraverso lo specchio retrovisore è condotta non esigibile da parte del conducete dell’autobus.

Infine, la parte ritiene che la Corte territoriale abbia eluso l’obbligo di motivazione in ordine alla rideterminazione della pena e con riferimento alla richiesta di sostituzione della pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria.

3. Avverso la predetta sentenza della Corte di Appello di Torino ha proposto ricorso in cassazione P.T., nella sua qualità di legale rappresentante della G.T.T. S.p.a., costituita responsabile civile, deducendo l’erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 154 C.d.S., artt. 40 e 41 c.p.; la parte rileva, inoltre, l’illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato e da atti processuali.

Il ricorrente osserva che la Corte territoriale ha presunto che M. avesse violato le prescrizioni dell’art. 154 C.d.S. – per non avere segnalato la svolta a sinistra e per l’omessa verifica di potere effettuare la manovra senza creare pericolo per gli altri utenti – in assenza di emergenze processuali idonee a suffragare detto approdo. Considera l’esponente che la Corte territoriale, sul punto, ha illogicamente interpretato le parole profferite dal M. nell’immediatezza del fatto, come riferite dalla teste escussa.

Il deducente rileva che la Corte di Appello ha errato nel ritenere che la svolta a sinistra sia stata effettuata anticipatamente, rispetto alle prescrizioni impartite dall’art. 154 C.d.S.; osserva che la Corte territoriale omette di considerare che il fronte del mezzo pubblico è avanzato di 8,98 metri rispetto al punto d’urto e che è in relazione alla parte anteriore del mezzo che deve calcolarsi la distanza dall’ideale punto di inizio della manovra.

Il ricorrente rileva che la Corte di Appello ha errato nel qualificare come colposa la condotta del Mu., che avrebbe invaso la semicarreggiata opposta della strada che stava percorrendo, atteso che l’art. 154 C.d.S., nel prescrivere che conducenti non devono imboccare "l’altra strada contromano" non prende in considerazione la strada che il mezzo percorre prima della svolta. La parte rileva che è anche rimasta incerta la posizione finale dell’autobus, elemento decisivo per effettuare la ricostruzione della dinamica del sinistro, atteso che il mezzo pubblico venne spostato dopo il sinistro, come riferito dalla teste Ca.. L’esponente osserva, inoltre, che la Corte di merito ha omesso di considerare che sia la testimonianza del teste R., sia la condotta posta in essere dal C., dopo essere stato ammonito dalla Polizia per l’assenza del casco protettivo, erano evenienze dimostrative del fatto che il ragazzo stesse in realtà fuggendo per sottrarsi al controllo della Polizia. La parte ritiene che la Corte di Appello abbia errato nel censire la velocità di marcia dei veicoli coinvolti nel sinistro.

Il ricorrente assume che il percorso motivazionale seguito dalla Corte di Appello risulti connotato da manifesta illogicità in ordine all’accertamento del nesso di derivazione causale tra la condotta dell’imputato e l’evento. La parte osserva che la Corte territoriale, distinguendo tra urto e arrotamento, ha affermato che ove l’autobus avesse posticipato la svolta a sinistra, la ruota posteriore sinistra del mezzo pubblico non sarebbe passata sopra il corpo del ragazzo.

L’esponente, di converso, ritiene che urto e arrotamento siano eventi intimamente connessi e che non sia possibile affermare che se Mu. avesse posticipato la svolta, l’impatto e il conseguente arrotamento sarebbero stati evitati. Rileva la parte che lo stesso consulente tecnico del pubblico ministero, escusso nel dibattimento di primo grado, aveva osservato che non era possibile affermare che l’evento non si sarebbe verificato, posticipando la manovra di svolta. Il deducente osserva che la Corte territoriale ha disatteso il predetto rilievo, considerando che l’affermazione era stata resa dal consulente tecnico in risposta ad una domanda impropria; e che il Collegio di merito, così opinando, aveva sostanzialmente aderito alla superata teoria causale basata sull’aumento del rischio e disapplicato i principi enunciati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte in tema di causalità giuridica, valevoli sia nel reato di azione che di omissione. La parte rileva che la Corte di Appello, sul punto, ha omesso di considerare che il ragazzo era in stato di ebbrezza, circostanza che induce a dubitare che C. fosse nella condizione psicofisica idonea per accorgersi della manovra di svolta a sinistra dell’autobus e quindi di reagire al verificarsi della medesima. Il ricorrente rileva che la condotta del ragazzo è idonea ad interrompere il nesso di condizionamento tra la condotta e l’evento; ed osserva che Mu., in base al principio di affidamento che opera nell’ambito della circolazione stradale, come delineato dalla giurisprudenza, non può essere automaticamente ritenuto responsabile delle autonome condotte del soggetto cui si è affidato. Ciò in quanto non esiste un obbligo di carattere generale di impedire che terzi, responsabili delle loro scelte, realizzino condotte pericolose. Il ricorrente osserva che, nel caso di specie, le violazioni al codice della strada poste in essere dal C. non trovano causa nel comportamento del Mu., in quanto il ciclomotorista non ha posto in essere un sorpasso vietato per prevenire una violazione dell’imputato, ma ha posto in essere una condotta imprudente del tutto indipendente e non riconoscibile da parte dell’imputato.

Il ricorrente rileva che il mezzo pubblico, al momento dell’urto, era già inclinato di quasi 20 gradi rispetto all’asse stradale, di talchè Mu. non poteva comunque avvistare il C., che sopraggiungeva da tergo. La parte considera che la avventata manovra di sorpasso posta in essere dal C. era assolutamente imprevedibile ed in violazione di specifiche norme del codice della strada; e che un ininterrotto controllo attraverso lo specchio retrovisore è condotta non esigibile da parte del conducete dell’autobus.

In subordine, la parte rileva che le somme liquidate dal Tribunale di Torino, a titolo di provvisionale, confermate dalla Corte di Appello, risultano eccessive, considerato il concorso di colpa della persona offesa.

4. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino ha posposto ricorso per cassazione anche Ma.Ma., nella sua qualità di procuratore speciale dell’amministratore delegato di INA Assitalia S.p.a, già costituita responsabile civile. La parte deduce la violazione di legge in relazione all’art. 41 c.p., comma 2, e la manifesta illogicità della motivazione.

Il ricorrente rileva che secondo i giudici di merito i profili di colpa a carico del Mu. riguardano: la velocità dell’autobus e l’effettuazione della manovra di svolta a sinistra senza verificare se giungevano veicoli da tergo. Osserva che la Corte territoriale ha richiamato tali affermazioni, già effettuate dal primo giudice, senza il necessario apporto di argomentazioni proprie. L’esponente osserva che la Corte territoriale ha apoditticamente ritenuto che Mu. avesse avuto la possibilità di avvistare il ragazzo, che sopraggiungeva da tergo.

Il deducente rileva che i giudici di merito hanno errato nel ritenere che la svolta a sinistra sia stata effettuata dal Mu. anticipatamente, rispetto alle prescrizioni impartite dall’art. 154 C.d.S.; la parte considera, inoltre, che nella sentenza impugnata il Collegio, contraddittoriamente, dopo avere affermato che il sorpasso dell’autobus, anche in varchi ristretti, è manovra che viene posta frequentemente in essere dai conducenti dei veicoli a due ruote, rileva che la manovra di sorpasso effettuata dal C. era connotata da gravissima imprudenza. Il ricorrente rileva che la manovra effettuata dal ragazzo era in realtà imprevedibile e che essa costituisce causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento.

Il ricorrente censura la sentenza impugnata, laddove il Collegio ha ritenuto che l’arrotamento – e non la collisione tra i mezzi – sarebbe stato evitabile, qualora Mu. avesse eseguito in maniera regolare la manovra di svolta a sinistra. La parte osserva che C. non indossava il casco protettivo e che versava in stato di ebbrezza alcolica.

5. Avverso la richiamata sentenza della Corte di Appello di Torino hanno proposto ricorso per cassazione le parti civili C. U., C.G., M.R. e C.S., a mezzo del difensore. Gli esponenti si dolgono del riconosciuto concorso di colpa della vittima nella causazione del sinistro che occupa; in subordine, censurano l’effettuata quantificazione della responsabilità del C. per i fatti oggetto di causa. Le parti deducono l’illogicità della motivazione per travisamento del materiale probatorio e l’erronea applicazione di norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale. Gli esponenti assumono che la Corte territoriale abbia errato nel ritenere che la manovra di sorpasso dell’autobus posta in essere dal C. sia avvenuta in violazione dell’art. 148 C.d.S.; ciò in quanto il sorpasso avvenne quando l’incrocio era ancora distante almeno undici metri. Oltre a ciò, rilevano che la giovane vittima non tentò di effettuare il sorpasso in uno spazio angusto, in quanto la presenza di vetture in sosta che riducevano la carreggiata utile è evenienza frutto di affermazione apodittica e congetturale e non circostanza giudizialmente accertata. Sul punto, gli esponenti ritengono, anzi, che la Corte territoriale abbia ignorato il contenuto della planimetria redatta dall’agente Z., ove si documenta l’assenza di vetture parcheggiate lungo la carreggiata al momento del sinistro.

Le parti civili rilevano, altresì, che la motivazione con la quale Corte di Appello afferma il concorso di colpa della vittima, a causa dello stato di ebbrezza, è inficiata da illogicità intrinseca, laddove il collegio afferma, senza dimostrarne le ragioni, che nella fattispecie concreta l’ingestione di alcol da parte della vittima ha cagionato la diminuzione delle doti psicofisiche. In via subordinata, cioè a dire in caso di rigetto delle suddette doglianze, le parti civili censurano la decisione impugnata nella parte in cui i giudici di merito hanno stabilito un concorso di colpa della vittima nella misura del 75%. Rilevano che detta determinazione, già operata dal primo giudice, era stata oggetto di impugnazione da parte degli esponenti e che la Corte di Appello ha confermato la quantificazione operata dal Tribunale, con motivazione apparente affidata a mere formule di stile, senza prendere in considerazione le doglianze della parte appellante.
Motivi della decisione

6. I ricorsi proposti dall’imputato e dai responsabili civili risultano destituiti di fondamento, per le ragioni di seguito esposte.

6.1 Procedendo alla disamina congiunta dei predetti ricorsi, si osserva che il ragionamento sviluppato dai giudici di merito risulta immune dalle dedotte inconferenze motivazionali. La Corte di Appello, invero, ha effettuato una analitica disamina del compendio indiziario, offrendo una conferente e razionale spiegazione della riferibiltià causale dell’evento, come in concreto verificatosi, rispetto alla condotta colposa posta in essere dal Mu..

La Corte territoriale ha rilevato che, secondo le indicazioni offerte dal consulente tecnico del pubblico ministero, Mu. aveva iniziato la manovra di svolta a sinistra almeno 11 metri prima, rispetto all’inizio dell’area di intersezione destinata al traffico veicolare. Sulla scorta di tale rilievo, il Collegio ha pertanto evidenziato che Mu. aveva posto in essere una manovra in violazione delle prescrizioni imposte dall’art. 154 C.d.S., ove è stabilito che la svolta a sinistra deve avvenire in prossimità del centro della intersezione. La Corte di Appello ha considerato, sulla base degli effettuati rilievi planimetrici: che la ruota posteriore sinistra dell’autobus si era trovata contromano; e che, conseguentemente, tutta la parte dell’autobus anteriore alla stessa si trovava contromano. La Corte di Appello ha poi evidenziato che la traiettoria dell’autobus ben poteva ricostruirsi anche sulla base delle tracce dell’intervenuto "arrotamento" del corpo del C.;

la ruota posteriore sinistra del mezzo, infatti, era passata sopra il corpo del ciclomotorista e tale elemento risultava decisivo ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro. La Corte di Appello ha, inoltre, considerato che – sulla base delle tracce riscontrate sui veicoli coinvolti – la perdita di equilibrio del ciclomotore fu dovuta alla collisione tra la carena laterale destra del ciclomotore e la ruota posteriore sinistra dell’autobus; e che il ciclomotore, prima di tale impatto, affiancò per almeno due secondi l’autobus, tenuto conto della velocità di marcia dei due mezzi. In base a tale elemento, la Corte territoriale ha affermato, del tutto coerentemente, che Mu. disponeva del tempo sufficiente, per avvistare il ciclomotore che si trovava affiancato all’autobus, nel momento in cui iniziava la manovra di svolta a sinistra.

La Corte di Appello ha, quindi, evidenziato che Mu., dopo il primo impatto tra il ciclomotore e la ruota posteriore sinistra dell’autobus, non essendosi avveduto neppure del fatto che lo scooter stesse scarrocciando sull’asfalto, continuò la marcia ed arrotò il corpo del ragazzo, senza porre in essere alcuna manovra diversiva, provocando il gravissimo politraumatismo al capo e al torace del ciclomotorista, causa della morte del giovane. Sul punto, la Corte ha osservato che le impronte del battistrada impresse sul corpo del ragazzo e la natura delle lesioni, che non presentano azioni di lacerazioni del tessuto cutaneo, evidenziano che il veicolo investitore non si trovava in fase di frenata. In relazione alla imputazione causale dell’evento-morte, dovuto alla descritta manovra di arrotamento del corpo del ragazzo, la Corte territoriale ha considerato, pertanto, che ove il Mu. avesse effettuato la manovra di svolta a sinistra in osservanza delle prescrizioni impartite dal codice della strada, senza tagliare la curva secondo la dinamica sopra descritta, non si sarebbe altrimenti verificato il passaggio della ruota posteriore sinistra dell’autobus sopra il corpo del ragazzo steso a terra, circostanza determinante rispetto alla verificazione dell’evento-morte. Sul punto, la Corte di Appello ha evidenziato che la condotta posta in essere dal C. non valeva ad escludere il nesso causale, ai sensi dell’art. 41 c.p., comma 2, atteso che la stessa non era risultata da sola sufficiente a determinare l’evento; ed ha osservato che se Mu. avesse effettuato la svolta a sinistra in prossimità del centro della intersezione, come prescritto dal codice della strada, l’arrotamento del corpo del ciclomotorista non si sarebbe verificato. Le conformi valutazioni effettuate dai giudici di primo e secondo grado, in ordine alla sussistenza del nesso di derivazione causale tra la condotta colposa posta in essere dall’imputato e l’evento morte, risultano immuni da censure rilevabili in sede di legittimità.

Ed invero, i giudici di merito, ispirandosi ai criteri di probabilità logica, sulla base delle evidenze probatorie disponibili, conformemente all’orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità al riguardo, hanno effettuato coerenti apprezzamenti, con riferimento alla riferibilità, in termini di certezza processuale, dell’evento morte come in concreto verificatosi, alla condotta colposa ascritta al Mu..

E tanto si afferma con specifico riguardo agli apprezzamenti effettuati dalla Corte di Appello a confutazione dell’ipotesi alternativa prospettata dalla difesa, in base alla quale la morte del giovane si sarebbe comunque verificata, anche se Mu. non avesse anticipato la manovra di svolta a sinistra. Invero, sulla base della analitica ricostruzione della dinamica fattuale del sinistro, la Corte territoriale ha chiarito che l’evento-morte, come in concreto verificatosi, non sarebbe avvenuto, ove l’autobus avesse seguito la traettoria prescritta dalle norme cautelari che specificamente regolano la svolta a sinistra.

6.2 E’ appena il caso di rilevare che nell’indagine causale, da effettuarsi ex post, vengono in rilievo le basi nomologiche note al momento del giudizio, mentre nell’indagine sulla colpa, che si effettua ex ante, dovendosi valutare il comportamento posto in essere dall’agente, ai fini del giudizio di rimproverabilità personale, vengono in rilievo soltanto le basi nomologiche note all’agente nel momento di realizzazione della condotta. Introdotta in tali termini l’analisi dell’elemento psicologico del reato, si osserva che secondo i giudici di merito, la condotta del C. era prevedibile, l’evento evitabile ed era altresì esigibile una diversa condotta da parte del Mu..

Trattasi di apprezzamenti che risultano logicamente ancorati ad elementi di fatto che la Corte territoriale ha compiutamente accertato; come sopra evidenziato, la Corte di Appello ha, infatti, chiarito che il ciclomotore, prima dell’impatto, aveva affiancato per almeno due secondi l’autobus, Sulla base di tale elemento, la Corte territoriale ha affermato, secondo un apprezzamento immune da censure rilevabili in sede di legittimità: che Mu., nel momento in cui iniziava la manovra di svolta a sinistra, disponeva del tempo sufficiente per avvistare il C., che si trovava affiancato all’autobus nell’effettuazione di una imprudente manovra di sorpasso;

che la collisione con il ciclomotore risultava, quindi, in concreto prevedibile; e che del pari esigibile risultava il comportamento alternativo lecito, da parte del conducente del mezzo pesante. E si osserva che questa Suprema Corte ha chiarito che, in tema di reati commessi con violazione delle norme sulla circolazione stradale, costituisce condotta negligente l’aver riposto fiducia nel fatto che gli altri utenti della strada si attengano alle prescrizioni del legislatore, poichè le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio per far fronte a situazioni di pericolo determinate anche da comportamenti irresponsabili altrui, se prevedibili (Cass. Sez. 4, sentenza n. 32202, del 15.07.2010, dep. 20.08.2010, Rv. 248354). Si osserva, infine, che immuni da ogni censura risultano le valutazioni effettuate dalla Corte di Appello con riguardo alla dosimetria della pena, considerandosi che il Collegio ha espressamente tenuto conto del prevalente concorso di colpa della vittima.

7. Del pari infondato risulta il ricorso proposto dalle parti civili.

Gli esponenti si dolgono del riconosciuto concorso di colpa della vittima nella causazione del sinistro che occupa; e, in subordine, censurano l’effettuata quantificazione della responsabilità del C. per i fatti oggetto di causa. La Corte di Appello, al riguardo, dopo avere chiarito che l’ipotesi che il C. stesse fuggendo dalla Polizia risulta del tutto congetturale, perchè disancorata dalle emergenze probatorie, ha evidenziato che risultava accertato un tasso alcolemico pari a 1,47 g/l, evenienza che, come chiarito dal medico legale, può essere correlata a diminuita percezione, sonnolenza e deambulazione incerta. Il Collegio ha sottolineato che il ragazzo, pure versando in tali condizioni, si era posto in una situazione intrinsecamente pericolosa. Oltre a ciò, la Corte territoriale ha chiarito che C. stava effettuando una manovra di sorpasso dell’autobus, ad una brevissima distanza laterale dal mezzo pesante; che la velocità differenziale del ciclomotore, rispetto a quella dell’autobus, era di solo 5 Km/h; e che il sorpasso stava avvenendo in prossimità della intersezione, in specifica violazione del disposto di cui all’art. 148 C.d.S., comma 12.

Rilevato che la manovra di svolta a sinistra dell’autobus risultava prevedibile, proprio in considerazione del descritto stato dei luoghi, la Corte di Appello ha confermato la statuizione del Tribunale, circa il prevalente concorso di colpa della vittima, in ragione del 75%. La Corte di Appello ha conferentemente giustificato detto apprezzamento di fatto, evidenziando che fu la colposa condotta del C. a creare, in assai prevalente misura, le condizioni per il verificarsi del sinistro.

8. Si impone, pertanto, il rigetto di tutti i ricorsi, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. La natura delle questioni trattate giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di questo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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