Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Il Tribunale di La Spezia ha affermato la responsabilità di Z.V. in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, della L. n. 110 del 1975, art. 23, del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 13 e 14. La pronunzia è stata parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Genova che ha ridotto la pena.
2. L’imputato ha interposto ricorso per cassazione, ma ha successivamente presentato rituale dichiarazione di rinuncia.
3. Il ricorso è pertanto inammissibile ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d).
4. Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di Euro 500 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500 a favore della cassa delle ammende.
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