T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 15-06-2011, n. 5318 Beni di interesse storico, artistico e ambientale esportazione e importazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Le società ricorrenti, proprietario e spedizioniere, impugnano il provvedimento di cui alla nota prot. n. 313/13 16.2.2010 recante diniego dell’autorizzazione all’espatrio e l’avvio del procedimento di dichiarazione d’interesse particolarmente importante del dipinto di cui appresso, il diniego di esportazione, oltre che, implicitamente, la dichiarazione di inammissibilità della rinuncia all’esportazione nonché il silenziorigetto formatosi sul ricorso gerarchico.

Al riguardo il Sig. Moretti, legale rappresentante della società Moretti srl, rappresenta che quale proprietario del dipinto attribuito ad Andrea Bonaiuti raffigurante "Santo Vescovo, San Bartolomeo e Profeta" – olio su tavola di cm 157 per 75 – di avere per il tramite della società Fracassi Worldwide Shipping S.r.l., in qualità di spedizioniere, in data 28.10.2009 richiesto all’Ufficio Esportazione di Roma l’attestato di libera circolazione.

Peraltro il medesimo interessato, a seguito della comunicazione dell’avvio del procedimento di acquisto coattivo della tavola in questione (nota della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio del 4.12.2009, ricevuta il 9.12.2009) – sulla base della relazione della Soprintendenza per il P.S.A.E e per il Polo Museale della città di Firenze che affermava la convenienza economica del valore dichiarato (Euro 290,000) e la conseguente opportunità di procedere all’acquisto del dipinto, ipotizzandone la destinazione presso la Galleria degli Uffizi di Firenze – ha notificato in data 15.2.2010 all’amministrazione procedente la rinuncia all’uscita dell’oggetto dal territorio nazionale.

Con nota del 24.2.2010 la Soprintendenza per i beni culturali ed archeologici del Lazio ha comunicato l’impossibilità di avvalersi della facoltà di rinuncia all’esportazione, potendo l’interessato solo partecipare al procedimento volto a concludersi con il diniego dell’attestato di libera circolazione e la dichiarazione di interesse dell’opera, preannunciato con la comunicazione di preavviso di rigetto di cui alla nota n. 125 del 16.1.2010.

A sostegno del gravame si lamenta l’eccesso di potere e la carenza di motivazione dell’atto impugnato, basato esclusivamente su un parere che riferisce in merito alla sola convenienza economica dell’acquisto, nonché sviamento di potere, ventilando la possibilità che il diniego non fosse volto a tutela del patrimonio culturale, quanto, piuttosto, a facilitare l’acquisto coattivo del manufatto in esame.

Si è costituito per resistere il Ministero per i beni e le attività culturali, con memoria scritta a difesa del proprio operato, chiedendo l’estromissione del Sig. Moretti, in quanto non ha dimostrato di essere proprietario dell’opera, rappresentando la tardività della rinuncia, ed evidenziando che comunque questa vale solo ad impedire il trasferimento coattivo della proprietà dell’opera, ma non la dichiarazione di interesse storicoartistico e conseguente sottoposizione a vincolo della stessa.

Con memoria di replica del 25.11.2010 i ricorrenti contro deducono che il dipinto in contestazione è effettivamente di proprietà del Sig. Moretti e che la confusione dei ruoli dello spedizionieri è dovuta al modello predisposto dalla Pa per la denuncia di esportazione che non richiede di specificare se l’istante agisce in qualità di spedizioniere o proprietario; nel merito richiamano le deduzioni già svolte nel ricorso introduttivo.

Con motivi aggiunti notificati il 20.11.2010 – anticipati con memoria difensiva – i suddetti proprietario e spedizioniere impugnano altresì i due distinti provvedimenti di inammissibilità per carenza di legittimazione attiva del ricorso gerarchico proposto dal in quanto non firmatario dell’istanza di attestato di libera circolazione e d rigetto dell’analogo ricorso dello spedizioniere prevalentemente sulla base delle considerazioni attinenti al valore artistico dell’opera contenute nella relazione della precitata Soprintendenza.

Detti provvedimenti sono stati impugnati richiamando le medesime censure, in particolare relative alle carenze dell’istruttoria e della motivazione, dedotte avverso il provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo – lamentando che le ragioni indicate nel preavviso di diniego non possano costituire adeguata motivazione del provvedimento di diniego successivamente adottato – e adducendo, quali ulteriori motivi, che il ricorso sia stato deciso senza effettuare una nuova istruttoria, come invece richiesto dai ricorrenti, risultando peraltro affetto anche da travisamento dei fatti, relativamente al profilo della rarità dell’opera, per quanto concerne l’appartenenza di questa ad un complesso d’altare conservato presso lo Staatlische Museum di Altemburg.

Con motivi aggiunti notificati il 19.1.2011 sempre gli stessi ricorrenti impugnano infine il successivo decreto del Direttore Regionale del Lazio del 28.10.2010 con cui il dipinto è stato dichiarato d’interesse storicoartistico particolarmente importante ai sensi dell’art. 10 comma 3 lett a) del d.lvo n. 42/2004, e sottoposto alle disposizioni di tutela ivi contenute.

Il ricorso è affidato a motivi così sintezzabili:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 del d.lvo 42/04 e dell’art. 8 della legge n. 241/90;

La nota prot. n. 313/13 16.2.2010 con cui l’Amministrazione ha comunicato l’atto di diniego dell’autorizzazione all’espatrio e l’avvio del procedimento di dichiarazione d’interesse particolarmente importante dell’opera in questione non contiene le indicazioni prescritte dall’art. 8 della legge n. 241/90, in particolare non indica il termine entro cui presentare eventuali osservazioni.

2) Eccesso di potere per difetto di istruttoria;

Il dipinto è stato dichiarato d’interesse storicoartistico particolarmente importante senza svolgere ulteriore attività istruttoria rispetto a quella effettuata nel procedimento conclusosi con il diniego dell’attestato di libera circolazione dell’opera.

3) Eccesso di potere per difetto, illogicità di motivazione e carenza di istruttoria sotto altro profilo;

Il provvedimento di vincolo è privo di autonoma motivazione, limitandosi a richiamare la relazione della Soprintendenza per il P.S.A.E e per il Polo Museale della città di Firenze, che però non è idonea a supportare la valutazione sul grado di particolare interesse dell’opera, in quanto si incentra sulla mera convenienza economica del valore dichiarato – erroneamente indicato in 90.000 eruro – anziché alla particolare rilevanza del manufatto sotto il profilo artistico, limitandosi, al riguardo, ad affermare la "buona qualità esecutiva" della tavola e la circostanza della sua appartenenza ad un complesso d’altare disperso, di cui l’elemento compagno si trova nel museo di Altemburg. Peraltro la PA non spiega da cosa abbia dedotto l’esistenza di tale complesso, né la riconduzione ad opere del medesimo autore esposte in Germania.

Il valore dell’opera, peraltro, va rettificato, alla luce dell’atto di acquisto in 240.000 Euro (all.17).

4) "Sviamento di potere";

Il provvedimento si fonda su valutazioni condotte alla stregua dei criteri contenuti nella CM del 1974 di cui si dubita l’applicabilità in quanto volto a tutelare la conservazione del complesso artistico di appartenenza, evitandone lo smembramento, evento che nella fattispecie si è già verificato.

5) Travisamento dei fatti.

Il provvedimento si fonda sulla ritenuta presenza di sole due opere dell’autore nella Galleria dell’Accademia che, se vale a giustificare il proposito d’acquisto per destinarle alla Galleria degli Uffizi, non vale a giustificare il giudizio di interesse storicoartistico particolarmente importante, sotto il profilo della rarità, attesa la presenza di opere di tale pittore negli Affreschi della Chiesa di Santa Maria Novella e presso il Camposanto di Pisa, un tabernacolo in Via San Gallo nonché nel trittico della Basilica di Santo Spirito a Firenze.

All’udienza pubblica del 24 febbraio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Va in via preliminare respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall’avvocatura erariale, in quanto, alla luce della documentazione depositata con i motivi aggiunti, il ricorrente risulta essere il proprietario dell’opera in contestazione in virtù dell’atto di acquisto documentato in all. 17 ai motivi aggiunti.

Sempre preliminarmente, va dichiarata l’improcedibilità del ricorso introduttivo del giudizio, proposto avverso il provvedimento di diniego dell’attestato di libera circolazione, nonché dei motivi aggiunti con cui si impugnano i provvedimenti di rigetto del ricorso gerarchico avverso questo proposto, in quanto l’opera, è stata, nelle more, dichiarata d’interesse storicoartistico particolarmente importante con decreto del Direttore Regionale del Lazio del 28.10.2010, con conseguente trasferimento dell’interesse dei ricorrenti avverso detto ultimo provvedimento, che preclude, in radice, l’esportabilità dell’opera, ai sensi dell’art. 65 del d.vo n. 42/2004, sicchè questi non hanno più alcun interesse ad ulteriormente contestare il divieto di esportazione originario, ormai superato dal provvedimento di vincolo; anche ove quest’ultimo fosse annullato e l’autorità competente, in sede di esecuzione della sentenza, effettuasse il riesame delle precedenti determinazioni in senso favorevole al ricorrente, ciò comunque non avrebbe l’effetto di far rivivere l’originario provvedimento di divieto in quanto l’Ufficio Esportazione dovrebbe comunque ripronunciarsi sull’istanza di trasferimento dell’opera (anche) alla luce delle considerazioni emergenti dalla nuova valutazione effettuata dai competenti organi ministeriali (cfr. sul riparto di competenze in tal senso, TAR Lazio, Sez. II quater n. 2541 del 22.3.2011 e n. 2659 del 24.3.2011).

Si passa pertanto ad esaminare i secondi motivi aggiunti, con cui si impugna il decreto ministeriale impositivo del vincolo sull’opera in questione.

Vanno innanzitutto disattese le censure relative alla violazione degli oneri procedimentali di cui all’art. 8 della legge n. 241/90, dedotte con il primo motivo aggiunto, ove si lamenta la mancata indicazione, nella comunicazione di avvio effettuata con la nota prot. n. 313/13 16.2.2010, di alcuni elementi prescritti dall’art. 7 della legge n. 241/90, in quanto trattasi, come chiarito da costante orientamento giurisprudenziale, di mere irregolarità procedimentali, non atte ad inficiare la legittimità del provvedimento impugnato; né alcuna rilevanza può essere riconosciuta alla mancata indicazione del termine entro cui presentare eventuali osservazioni, in quanto tale omissione non ha precluso all’interessato la possibilità di partecipazione procedimentale senza incorrere in termini di decadenza. Tanto più che, dalla comunicazione dell’avvio del procedimento per la dichiarazione dell’interesse storicoartistico particolarmente importante, effettuata in data 16.2.2010, all’adozione del provvedimento conclusivo, con decreto del Direttore Regionale del Lazio del 28.10.2010, è intercorso un lasso di tempo più che sufficiente per l’interessato per contestare adeguatamente, anche in sede di ricorso gerarchico, le valutazioni effettuate dall’amministrazione.

Tant’è che, proprio in considerazione delle approfondite argomentazioni addotte in quella sede, e sulla base delle considerazioni contenute nella relazione predisposta dalla competente Soprintendenza, l’Amministrazione resistente non ha ritenuto di dover svolgere autonomamente ulteriori approfondimenti istruttori, ritenendo sufficiente l’attività già svolta nel procedimento conclusosi con il diniego dell’attestato di libera circolazione dell’opera.

Dal che ne consegue il rigetto anche del secondo mezzo di gravame.

Tanto premesso, occorre verificare se il decreto ministeriale impugnato e le relazioni storicoartistiche cui fa riferimento, soddisfino l’onere di esauriente e congrua motivazione incombente sull’autorità competente ad imporre un vincolo sulle cose di interesse culturale appartenente a privati.

Sulla necessità di motivazione della valutazione sull’interesse storicoartistico, la Sezione s’è già espressa nel senso che "l’unica garanzia di rispondenza ai fini di interesse pubblico perseguiti mediante la conservazione dell’opera d’arte "qualificata" è apprestata dall’ordinamento giuridico esclusivamente mediante norme organizzatorie e dalle garanzie formali e procedimentali prescritte dalla normativa per addivenire alla "corretta" formulazione del giudizio valutativo, in primis l’onere di motivazione che costituisce strumento indispensabile per assicurare il sindacato di legittimità sulle relative decisioni, sia nelle forme tradizionali dell’eccesso di potere sia in quelle più evolute del sindacato di ragionevolezza, specie nel caso in cui il provvedimento di vincolo concerna opere d’arte realizzate da artisti "d’avanguardia" – in cui si registra un drammatico "scollamento" delle valutazioni espresse dai critici rispetto al "gradimento" delle opere da parte dei cittadini -fruitori delle stesse – oppure esemplari rappresentativi delle cd. "arti minori" o applicate (TAR Lazio, Sez. II quater, n. 4987 del 23.5.2008, nonché n. 7756 del 30.7.2008).

Tale indirizzo interpretativo è stato ulteriormente approfondito dalla Sezione di recente, in cui si è precisato che l’onere motivazionale in parola si attaglia diversamente a seconda che si tratti di giudizi valutativi su cose d’arte che presentino il carattere di particolare relativismo sopracennato, ovvero, piuttosto, un capolavoro realizzato da Maestro molto noto che, per intrinseco carattere e natura, è suscettibile di immediato apprezzamento anche da parte di non conoscitori, come testimoniato dalla fortuna universale ed in tutti i tempi dell’opera (TAR Lazio, Sez. II quater, n. 1901 del 1.3.2011.

In tal modo il Collegio ritiene che si possa realizzare un soddisfacente equilibrio tra l’esigenza di offrire un minimo di adeguata tutela al privato proprietario del bene – atteso che altrimenti si finirebbe per assicurare all’Amministrazione dei Beni Culturali una inammissibile immunità nell’ambito di un’attività altamente "discrezionale" che incide pesantemente sulle situazioni giuridiche dei privati – e l’esigenza di rispettare il limite esterno della giurisdizione e non invadere le sfere di valutazione ad essa riservate, tant’è che nei precedenti richiamati si indicava come la sede alternativa e più opportuna ove "il destinatario dello sfavorevole provvedimento può più utilmente evidenziare le incongruità delle considerazioni d’ordine storico ed artistico svolte dall’amministrazione" fosse quella del ricorso gerarchico (cfr. TAR Lazio, Sez. II quater, 12 ottobre 2010 n. 32765).

L’onere di motivazione dei provvedimenti di imposizione (e rimozione) del vincolo è soddisfatto mediante il richiamo al parere espresso nella relazione storicoartistica dell’autorità competente sulla base dei criteri individuati dal Consiglio Superiore delle Antichità e Belle Arti nella seduta del 10 gennaio del 1974, presieduta dal Prof. Giulio Carlo Argan, e divulgati con circolare del Ministero della Pubblica Istruzione prot. 2718 del 13.5.1974, confermata con CM 4261 del 17.7.1998, il cui punto 5 precisa che "il verbale dovrà fare riferimento a tali criteri’, da ritenersi tuttora vigente come chiarito dallo stesso legislatore (vedi Relazione illustrativa al d.lvo n. 62/2008 pag. 455 con riferimento all’art. 68 co. 4) e come riconosciuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza anche di questa Sezione (TAR Lazio, Sez. II quater, n. 2541 del 22.3.2011 e n. 2659 del 24.3.2011).

In tale seduta l’alto consesso tecnico, acquisito il parere degli ispettori centrali per l’archeologia, le gallerie e opere d’arte, pur "concordando sulle difficoltà di esprimere criteri generali in una materia vasta e diversa" ha ritenuto di poter indicare, tra gli altri, i seguenti caratteri per quanto riguarda la singolarità delle cose stesse: a) particolare nobiltà della qualità artistica, normalmente indicata come pregio d’arte; b) rarità, in linea assoluta, oppure nei confronti di un determinato artista, o centro o scuola artistica, o in relazione alla regione o alla zona da cui l’oggetto proviene; c) particolare significato della rappresentazione; d) originali qualità tecniche, anche in senso artigianale; etc. Per quanto riguarda l’interesse delle cose in relazione al contesto storicoculturale di cui esser fanno parte: a) appartenenza sicura, o anche probabile, ad un complesso artistico, storico, archeologico, monumentale; etc.

Le valutazioni in merito alla sussistenza di tali caratteri, che non si limitano al mero riscontro della rarità dell’opera, ma anche e soprattutto della sua rappresentatività ed alla sua significatività tali da considerarla componente del "patrimonio culturale nazionale" costituiscono, ovviamente, giudizi di valore riservati all’amministrazione competente non sindacabili in questa sede di legittimità, se non sotto il profilo dell’eccesso di potere, inteso sia nelle forme tradizionali sia in quelle evolute dei canoni di ragionevolezza e proporzionalità dell’azione amministrativa.

Sotto quest’ultimo profilo appare assai delicata la valutazione del profilo della rarità dell’opera, attesa la natura comparativa del giudizio valutativo in esame – che si fonda su un concetto di "utilità marginale" di un’unità aggiuntiva dell’opera rispetto a quelle già possedute – che è mutabile nel tempo a seconda delle esigenze di formazione culturale e delle politiche culturali di cui costituisce espressione, che possono giustificare l’ascrizione al patrimonio culturale nazionale anche dell’ennesimo dipinto di un Maestro già presente nelle collezioni pubbliche qualora l’organo consultivo competente ne ravvisi il particolare valore identitario (ad es. una veduta di Castel Sant’Angelo del Vanvitelli visto dalla Piazza dei Fiorentini rispetto ad analogo soggetto rappresentato da diverso punto di vista), oppure che giunga a conclusioni opposti ritenendo sufficienti gli esemplari già disponibili (cfr., da ultimo TAR Lazio, Sez. II quater, n. 1901 del 1.3.2011, n. 2541 del 22.3.2011 e n. 2659 del 24.3.2011, ove si ribadisce che anche il giudizio sulla sufficienza e rappresentatività degli esemplari è frutto di valutazioni, come si è detto, riservate all’Autorità amministrativa competente; insindacabili dal giudice amministrativo salvo i limiti soprarichiamati).

Orbene, nella fattispecie in esame, i motivi che hanno indotto l’amministrazione a dichiarare l’opera in questione di particolare interesse storicoartistico, non si limitano, come lamentato dai ricorrenti, a considerazioni in merito al valore commerciale dell’opera d’arte – che non pare abbiano assunto valenza decisiva e prevalente rispetto alle valutazioni del profilo artistico e culturale, tanto più che il valore dell’opera è stato rettificato in 290.00 come si evince dalla documentazione agli atti (all.4 del ricorso introduttivo).

Sotto quest’ultimo profilo, le ragioni attinenti al pregio d’arte della tavola ed alla sua provenienza sono state espresse nel parere reso all’Ufficio esportazione di Roma dalla Soprintendenza per il P.S.A.E e per il Polo Museale della città di Firenze con nota prot. 2308/18 del 13.11.2009 nei seguenti termini "L’opera in questione, di buona qualità esecutiva, apparteneva ad un complesso d’altare disperso, di cui è noto l’elemento compagno che si trova oggi allo Staatlliche Museum di Altemburg. Si fa presente, inoltre, che del Bonaiuti le raccolte pubbliche fiorentine possiedono soltanto una coppia di Sante conservate alla Galleria dell’Accademia"; detto parere è richiamato nel preavviso di diniego al rilascio di attestato di libera circolazione dell’opera (nota dell’Ufficio esportazione di Roma n. 125 del 16.1.2010) giustificato in base alla considerazione che "il dipinto riveste particolare interesse per la nobiltà e qualità esecutiva ed apparteneva ad un complesso di altare che oggi si trova nello Staatlische Museum di Altemburg", e riportato nel provvedimento di diniego dell’autorizzazione all’espatrio e comunicazione di avvio del procedimento di dichiarazione d’interesse particolarmente importante di cui alla nota prot. n. 313/13 16.2.2010.

Nella seduta del 10.9.2010 il Comitato Tecnico Scientifico per il patrimonio storico artistico presso la Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l’architettura e l’arte contemporanea – chiamato a rendere il parere per la decisione del ricorso amministrativo proposto avvero il provvedimento di diniego del rilascio dell’attestato di libera circolazione – ha ripreso la motivazione riportata nota dell’Ufficio esportazione di Roma n. 125 del 16.1.2010, avvertendo tuttavia che "tale motivazione dovrà essere approfondita nella relazione allegata al provvedimento di dichiarazione. Ciò tuttavia non è avvenuto, in quanto il quanto il provvedimento di vincolo impugnato con motivi aggiunti è motivato, per relationem, mediante il richiamo ai pareri espressi negli atti sopra riportati.

Orbene, tale essendo il tenore testuale degli atti impugnati, appare evidente che il giudizio formulato dall’amministrazione con mero riferimento ai caratteri di "nobiltà dell’opera ed alla buona qualità esecutiva" indicati dalla lettera a) – e tutt’al più di quello alla lettera d) come prospettato nel decreto del Direttore Generale per il paesaggio, le belle arti, l’architettura e l’arte contemporanea del 27.9.2010 di decisione del ricorso amministrativo sopra ricordato – del verbale della seduta del Consiglio Superiore delle Antichità e Belle Arti del 10 gennaio del 1974, risulta assiomatico ed immotivato, in quanto consiste nel mero richiamo del criterio di valutazione precitato senza esplicitare in alcun modo la ragione per cui è ravvisata la sussistenza del prescritto carattere nell’esemplare oggetto di valutazione, senza svolgere alcuna considerazione in merito all’eventuale frequenza e della disponibilità di opere analoghe, e soprattutto senza motivare in alcun modo il giudizio sulla rappresentatività e significatività dell’opera di rilevanza tale da poterlo considerare meritevole di essere considerato componente costitutiva del patrimonio culturale nazionale, non essendo a tal fine sufficiente che esso presenti il carattere "di buona qualità esecutiva", che è riscontrabile in numerosissime opere pittoriche, non tutte meritevoli di essere tutelate.

Né a tal fine l’appartenenza dell’opera in contestazione ad un complesso d’altare ormai disperso, di cui analogo esemplare è conservato presso lo Staatlische Museum di Altemburg, è sufficiente ad integrare la motivazione della valutazione in ordine alla rilevanza culturale del bene, considerata sia l’inapplicabilità del criterio di cui alla lettera a) appartenenza sicura, o anche probabile, ad un complesso artistico, storico, archeologico, monumentale; indicato dal Consiglio Superiore delle Antichità e Belle Arti nella seduta del 10 gennaio del 1974, in quanto riferito alla valutazione delle cose di interesse storicoculturale del secondo gruppo, e, comunque, considerato che la circostanza della provenienza dell’opera da un complesso disperso costituisce un elemento neutro di valutazione, che può anche essere addotto a sostegno della decisione di ricongiunzione dell’opera all’unità compositiva di cui faceva parte.

Il ricorso per motivi aggiunti risulta pertanto fondato sotto l’assorbente profilo di censura, dedotto con il terzo motivo, ove si lamenta il difetto di motivazione dell’impugnato provvedimento di vincolo storicoartistico, e va accolto, con conseguente annullamento, per l’effetto, del decreto impositivo di vincolo con questi impugnati; fatti salvi, ovviamente, gli ulteriori provvedimenti di competenza dell’amministrazione.

Ne consegue che va disattesa la richiesta di disporre una consulenza tecnica volta a descrivere la ricorrenza delle opere del Bonaiuti sul territorio Italiano – di cui il ricorrente ricorda, oltre alla presenza di due dipinti menzionati dall’Amministrazione, le ulteriori opere di libera fruizione da parte del pubblico (Affreschi presso la chiesa di Santa Maria Novella in Firenze e presso il Camposanto di Pisa, un tabernacolo in Via San Gallo a Firenze ed un trittico presso la Basilica di Santo Spirito a Firenze), in quanto, in esecuzione della presente sentenza, l’Amministrazione dovrà procedere alla riedizione dell’attività valutativa svolta, adottando un provvedimento compiutamente motivato in ordine ai profili esaminati, tra cui, appunto, quello della rarità dell’opera in contestazione.

Ne consegue che la questione dell’esportabilità o meno dell’opera risulta allo stato inattuale, in quanto subordinata alla decisione dell’Amministrazione sulla necessità di apporre o meno il vincolo, che, nel caso positivo, escluderebbe alla radice la possibilità di autorizzare l’espatrio del bene culturale, mentre, nell’opposta evenienza, l’istanza di esportazione dovrà essere ripresentata e rivalutata dall’Ufficio Esportazione (anche) sulla base degli elementi forniti in sede di valutazione dell’importanza storicoartistica dell’opera.

Sussistono giusti motivi, attesa la complessità della questione, per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) dichiara improcedibile il ricorso introduttivo ed accoglie i secondi motivi aggiunti, per l’effetto, annulla il decreto del Direttore Regionale del Lazio del 28.10.2010 con questi impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *