Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 13-04-2011) 14-06-2011, n. 23953

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

geli Rosanna, di Roma (sost. Processuale).
Svolgimento del processo

Con sentenza del 22 novembre 2006 il giudice di pace di Treviso ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di H.S. in ordine al reato di lesioni colpose ascrittogli a causa dell’intervenuta estinzione del reato a norma del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35. Il giudice di pace ha motivato tale decisione considerando che la parte offesa B.D. ha espressamente dichiarato che la somma incassata pari Euro 5000 era idonea a soddisfare il danno causatogli del reato in questione, mentre la compagnia di assicurazione dell’imputato aveva offerto davanti al giudice l’ulteriore somma di Euro 1500 a titolo di rimborso delle spese di giudizio sostenute dalla parte offesa.

La parte offesa B. ha proposto ricorso per cassazione lamentando in primo luogo l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale con riferimento al citato art. 35 ed all’art. 469 c.p.p., deducendo che la sentenza di estinzione del reato avrebbe dovuto essere pronunciata prima dell’apertura del dibattimento, mentre era stata pronunciata solo dopo varie udienze dibattimentali.

Con ulteriore motivo si era altresì lamentata dell’inosservanza o erronea applicazione della legge penale, ancora con riferimento all’art. 35, e della mancanza o manifesta illogicità della motivazione deducendo che erroneamente il giudice di merito avrebbe affermato che era stata versata la somma di Euro 5000 mentre risultavano essere stati effettuati pagamenti della compagnia assicuratrice solo per complessivi Euro 3500.

La Quarta sezione penale di questa Corte, in data 24 settembre 2009, accoglieva il ricorso ritenendo fondato il primo motivo relativo al mancato rispetto del termine previsto dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35.

Di conseguenza annullava la sentenza con rinvio al giudice di pace di Treviso al quale demandava anche la pronunzia sulle spese sostenute dalla parte civile ricorrente nel giudizio di legittimità.

La Corte riteneva infatti che il risarcimento del danno sarebbe dovuto intervenire, perchè potesse essere ritenuta applicabile la causa di estinzione del reato prevista dall’art. 35, prima dell’udienza di comparizione rilevando che ciò non era avvenuto nella specie e che nemmeno risultava che l’imputato avesse chiesto la sospensione del processo per poter adempiere all’obbligo risarcitorio.

Il giudice di pace di Treviso, in sede di rinvio, citando altre sentenze di legittimità, ribadiva che l’inosservanza del termine di cui all’art. 35 non determina alcuna nullità o decadenza ritenendo di conseguenza corretta nel merito la sentenza di primo grado censurata in cassazione.

Di conseguenza si limitava a liquidare in favore della parte civile le spese di costituzione rappresentanza nella misura di complessivi Euro 2000, oltre onere ed accessori come per legge, mediante distrazione in favore del procuratore antistatario.

Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione la procura generale della Repubblica presso la corte di appello di Venezia e la parte civile B.D..

La procura generale denuncia l’inosservanza dell’art. 627 c.p.p., comma 3, in quanto il giudice di pace, anzichè applicare il principio di diritto enunciato nella sentenza di annullamento, ha ritenuto che l’inosservanza del termine di cui all’art. 35 non abbia determinato alcuna nullità nè decadenza e, pertanto, si è limitata alla liquidazione delle spese in favore della parte civile.

B.D. denuncia:

1) l’inosservanza della disposizione dell’art. 627, comma 3 per non essersi il giudice di rinvio attenuto, per le ragioni già indicate dalla procura generale ricorrente, al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione sull’inosservanza del termine dell’art. 35. 2) non conformità al principio di diritto enunciato dalla Corte con riferimento alle liquidazione delle spese alla parte civile.

Si rileva anzitutto che non si intende quale sia il procuratore antistatario essendosi nella vicenda interessati diversi avvocati;

che di conseguenza si paralizza in fatto di disposto dell’art. 93 c.p.c.. Inoltre si ritiene che in sede di rinvio il giudice di pace abbia ripetuto l’errore commesso dal primo giudice il quale aveva erroneamente ritenuto che l’importo di Euro 1500 fosse già stato pagato dal responsabile civile o dal suo procuratore. Si rappresenta inoltre che in sede di rinvio il giudice avrebbe dovuto liquidare le spese processuali e non procedere a una forfettizzazione delle stesse. Non si distingue inoltre – secondo il ricorrente – nella liquidazione delle spese processuali in relazione ai diversi gradi di giudizio e, in ogni caso, si ritiene immotivata per 3 gradi di giudizio la liquidazione complessiva di Euro 2000. Da qui la richiesta di condanna dell’imputato all’integrale risarcimento dei danni patiti, patrimoniali e non patrimoniali, da accertarsi del corso del giudizio, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria, con provvisoria esecutività della sentenza; in subordine pronunciarsi condanna al pagamento di una provvisionale nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova; in ogni caso con rifusione integrale delle spese processuali come da note di spesa; il tutto con interessi moratori e svalutazione.

Successivamente la parte civile ha fatto pervenire ulteriore memoria nella quale sollecita la liquidazione delle spese processuali della parte civile in questa sede, richiamando un precedente della Corte.
Motivi della decisione

Entrambi i ricorsi sono fondati con riferimento alla violazione dell’art. 627 c.p.p., comma 3 non essendosi evidentemente il giudice di pace in sede di rinvio attenuto al principio enunciato dalla Corte che ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso relativo al mancato rispetto del termine previsto dal D.Lgs. n. n. 274 del 2000, art. 35.

L’annullamento della sentenza di estinzione del reato impone la prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice di pace di Treviso.

Di conseguenza di atti devono essere rimessi nuovamente a quel giudice di pace per il prosieguo.

In quella sede il giudice dovrà provvedere, come già disposto nella precedente sentenza di questa Corte, anche alla liquidazione delle spese in favore della parte civile.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Annulla la sentenza impugnata al giudice di pace di Treviso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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