Cass. civ. Sez. I, Sent., 24-10-2011, n. 21942 Revocatoria fallimentare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

nto del processo

La Curatela del Fallimento Roget Costruzioni s.r.l. conveniva in giudizio il dott. B.G., titolare della omonima impresa edilizia, esponendo che la società, ammessa alla procedura di concordato preventivo dal Tribunale di Catania con provvedimento del 28/6/1990, e dichiarala fallita con sentenza del 18/7/1991, aveva venduto al B., per atto pubblico notaio Niutta di Messina del 5/12/1989, per il prezzo di lire 200 milioni, l’intero piano seminterrato del fabbricato sito in (OMISSIS), e con atto del 15/1/1990 del notaio Zumbo, per il prezzo di lire 30 milioni, il costruendo terzo piano sottotetto del fabbricato in oggetto.

Tanto premesso, il Fallimento chiedeva la declaratoria di inefficacia di entrambi gli atti pubblici, L. Fall., ex art. 67, comma 1 e in subordine, comma 2, e la condanna del convenuto alla fruttificazione di detti immobili, dalla data della vendita al soddisfo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Il B. si costituiva, contestava la domanda avversaria, assumendo l’inesistenza di ogni sproporzione tra le prestazioni della Roget Costruzioni s.r.l. e le proprie, e la mancanza di conoscenza dello stato di insolvenza della società alla data di redazione degli atti pubblici.

Veniva disposta ed espletata C.T.U., intesa a valutare il valore degli immobili oggetto di revocatoria, ed a calcolare i frutti civili maturati.

Il Tribunale, con sentenza del 23/31 maggio 2002, rigettava le domande del Fallimento. Proponeva appello la Curatela.

Si costituiva B.C., erede del B.G., contestando la fondatezza del gravame.

La Corte d’appello, con sentenza del 3 maggio 2007,in accoglimento dell’appello ed in riforma della sentenza appellata, ha dichiarato inefficaci nei confronti dei creditori concorsuali gli atti pubblici di compravendita del 19/12/1989 e del 15/1/1990; ha condannato B.C. al rilascio degli immobili oggetto delle due compravendite, per l’assoggettamento all’esecuzione concorsuale, nonchè alla corresponsione della somma di Euro 929,62, per il periodo aprile-dicembre 1993 e di Euro 1363,45, per ciascuna annualità successiva, sino alla sentenza, oltre interessi legali da ciascuna annualità o frazione di anno; ha dichiarato l’inammissibilità della domanda riconvenzionale della B., e condannato detta parte alla refusione al Fallimento delle spese dei due gradi del giudizio, nonchè posto a carico della stessa in via definitiva le spese della C.T.U..

La Corte del merito ha accolto il primo motivo d’appello della Curatela, di censura della sentenza del Tribunale in relazione alla reiezione della domanda L. Fall., ex art. 67, comma 2, valorizzando la levata di ben sette protesti cambiar:, in un arco di tempo circoscritto e nei mesi precedenti la stipula dei due atti pubblici in questione (dalla prima quindicina di maggio alla prima quindicina di agosto 1998), costituenti indizi precisi ed inequivoci dello stato di insolvenza dell’imprenditore, tanto più per un soggetto operante nella stessa area geografica e nello stesso settore economico, nè in senso negativo potevano valutarsi gli importi non elevati, sino a cinque milioni, delle somme di cui ai titoli protestati, e la visura negativa riferita a N.R., che non risultava coinvolto nel fallimento della società Roget, dallo stesso amministrata.

La Corte del merito ha ritenuto inammissibile, perchè contrastante con i riscontri documentali nei primi due capitoli, e generica nel terzo capitolo, la prova testimoniale dedotta dall’appellante, in relazione alle informazioni raccolte nell’ambiente amministrativo comunale, ed ha accolto la domanda di restituzione dei frutti prodotti dai beni oggetto degli atti revocati, nei limiti delle valutazioni del C.T.U.,e quindi solo per l’immobile ubicato al piano seminterrato e costituito dalla particella 267, subalterno 1, nell’importo indicato, oltre interessi a partire da ciascuna annualità.

La Corte catanese ha infine ritenuto inammissibile la riconvenzionale della B., intesa ad ottenere il riconoscimento delle spese sostenute per (non meglio specificate) opere di completamento degli immobili in oggetto.

Avverso detta sentenza ricorre per cassazione la B., sulla base di sei motivi.

Resiste con controricorso il Fallimento.

Ambedue le parti hanno depositato le memorie ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

1.1.- Con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 67, comma 2, artt. 2729 e 2909 c.c., art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4;

insufficiente e/o contraddittoria e/o omessa motivazione circa fatto controverso e decisivo per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Secondo la B., la Corte del merito ha concluso per la sussistenza della scientia decoctionis, basandosi solo sui protesti cambiari per titoli di terzi, e per importi minimi, senza pertanto effettuare il necessario collegamento tra la condotta dell’acquirente ed i sintomi conoscibili dello stato di insolvenza, con riferimento all’effettiva percezione dei sintomi stessi, nè il preteso comportamento omissivo colposo della parte, costituito dal mancato accertamento dei protesti in oggetto, avrebbe potuto fondare la presunzione di conoscenza da parte dell’acquirente dello stato di decozione della venditrice. La ricorrente deduce che il de cuius aveva eseguito indagini sulle condizioni della società, assumendo informative presso l’assessore ai LLPP e presso un impiegato del Comune di Letojanni, sulla consistenza patrimoniale e finanziaria della Roget Costruzioni e del N.R., oggetto di prova, testimoniale, rinnovata in sede di appello e non ammessa; procedendo ad accertamenti sulla persona del Napoli, e sulla società, in particolare a mezzo dell’avv. Fortino, presso la Cancelleria fallimentare del Tribunale di Catania, eseguiti per tramite di altro avvocato, ottenendo il certificato relativo al Napoli, prodotto in appello, mentre quello relativo alla società non era stato rintracciato, ma vi fa cenno la lettera dell’avv. Fortino del 1/12/1989; richiedendo visura ipotecaria della Roget, datata 15/11/1989, prodotta nel fascicolo di 1^ grado, fascicolo smarrito dalla Cancelleria, e ricostruito, ma senza detta produzione, a cui comunque fa riferimento la sentenza del Tribunale, qualificando tale documento come espressivo della mancata conoscenza dello stato di insolvenza, con statuizione su cui "sembra" essersi formato giudicato, in quanto capo autonomo di decisione, che avrebbe dovuto essere oggetto di specifica impugnazione.

Non può rilevare, continua la ricorrente, la mancata richiesta della certificazione dei protesti,tra l’altro pubblicati a Catania, luogo diverso dalla residenza e domicilio del B. (Messina).

1.2.- Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2721 c.c., art. 115 c.p.c., "in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5".

La ricorrente fa valere di avere chiesto sin dalla comparsa di costituzione e risposta del primo grado prova testimoniale sulle circostanze riprodotte, indicando a testi i sigg. G.G. e R.C., non ammessa dalla Corte del merito con errata motivazione di inammissibilità, in quanto i riscontri documentali altro non sono che i sette protesti cambiari, nè il terzo capitolo può ritenersi generico.

1.3.- Con il terzo motivo, la B. fa valere violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 329 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, omessa e/o insufficiente e/o contraddittorià motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Secondo la ricorrente, il capo di sentenza di condanna al rilascio dell’immobile a favore del Fallimento è illegittimo, sia per non essere mai stata formulata detta domanda, sia per vizio di motivazione, per carenza di specifica domanda sul punto.

1.4.- Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge, artt. 112 e 329 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4; omessa e/o contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Ove non travolta la condanna al pagamento dei frutti in conseguenza dell’accoglimento dei primi due motivi di ricorso, la statuizione in oggetto dovrebbe essere comunque cassata, per il fatto che la Curatela si era limitata a chiedere solo la restituzione dei frutti e non gli interessi.

1.5.- Con il quinto motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1148 e ss. c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Il capo di decisione relativo alla domanda di riconoscimento delle spese sostenute viola l’art. 1150 c.c., che attribuisce al possessore, anche di mala fede, il diritto al rimborso delle spese per le riparazioni straordinarie, ed è viziato per carenza di motivazione, laddove si conclude per l’inammissibilità, senza dare conto di tale determinazione, in contrasto con le specifiche deduzioni della parte, con i documenti prodotti (fatture e quietanza), e per non avere ammesso la parte alla prova.

1.6.- Il sesto motivo è relativo alle spese, come conseguente all’accoglimento dei motivi di merito.

2.1.- Il primo motivo del ricorso è inammissibile. La controversia ricade nella disciplina di cui all’art. 366 bis c.p.c., introdotto, con decorrenza dal 2/3/2006 dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 e abrogato con decorrenza dal 4 luglio 2009 dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, ma applicabile ai ricorsi proposti avverso le sentenze pubblicate tra il 3 marzo 2006 e il 4 luglio 2009 (cfr. L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5), che dispone che, allorchè il ricorrente denunzi la sentenza impugnata per i motivi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, che, come ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte, "deve consistere in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, formulata in termini tali per cui dalla risposta – negativa o affermativa – che ad esso si dia, discenda in modo univoco l’accoglimento od il rigetto del gravame" (così la sentenza delle sezioni unite, n. 20360 del 2007, e in senso conforme, la successiva ordinanza n. 2658 del 2008 e la sentenza resa a sezione semplice, n. 20360 del 2007).

Quanto alla denuncia del vizio di motivazione, la norma processuale richiede, sempre a pena di inammissibilità, che l’illustrazione del motivo deve contenere "la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione": la giurisprudenza di questa Corte, come tra le ultime, ribadito nella pronuncia 27680/2009, ha affermato che "ciò importa che la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (cfr., ad esempio, Cass., sez. un., 1 ottobre 2007, n. 20603) … non è sufficiente che tale fatto sia esposto nel corpo del motivo o che possa comprendersi dalla lettura di questo, atteso che è indispensabile che sia indicato in una parte del motivo stesso, che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata".

Nel caso di specie, la ricorrente ha articolato, in esito al primo motivo di ricorso, con cui denuncia vizio di violazione di legge, di motivazione e di nullità della sentenza (così nell’intestazione del motivo), quattro quesiti, variamente articolati, non chiaramente separati per i diversi vizi denunciati, come tali implicanti una vera e propria attività interpretativa della Corte, allo scopo di semplificare quanto esposto e di individuare il quesito ricostruendone l’effettivo contenuto, per poterlo relazionare alle singole censure, e così individuare i quesiti che rispecchino le singole censure mosse, che costituiscono illustrazione del quesito (così Cass. S.U. 5624 del 2009).

Attività interpretativa che rende palese l’inammissibilità dei quesiti, in quanto detta attività potrebbe sconfinare nella manipolazione o correzione dei quesiti (sul principio, si richiamano le pronunce 1906 del 2008 e 14098 del 2009).

Nè si verte nel caso di un unico articolato motivo relativo a vizi di legge e di motivazione, per il quale, come da ultimo ritenuto dalle S.U. nella pronuncia n. 7770 del 2009, si deve concludere per l’ammissibilità, ove si concluda con pluralità di quesiti, ma nella diversa ipotesi di pluralità di quesiti articolati "a cascata", a partire da fattispecie generica (il quesito della prima alinea), con l’aggiunta di particolare relativo al caso di specie, ossia i protesti, senza peraltro cogliere nel segno l’effettiva argomentazione della Corte del merito, e con il permanere della genericità nella seconda parte (quesito della seconda alinea), per approdare al successivo quesito, che ha riguardo al comportamento omissivo dell’acquirente, a fronte dell’attivazione dello stesso in relazione ad altre fonti, ed infine all’ultimo quesito, ove si adombra la preclusione da giudicato sulla mancata consultazione del bollettino dei protesti come non probante della conoscenza dello stato di insolvenza.

Nè nel caso si riscontra quell’intima connessione tra i quesiti, sotto il profilo logico e giuridico, in relazione al motivo svolto, tale da consentire in modo univoco una risposta tale da definire la causa nel senso voluto dal ricorrente (così le pronunce 26737/08, S.U. 6420 e 11210 del 2008).

Non è inoltre riscontrabile nei quesiti e nella narrativa del motivo la violazione indicata nell’intestazione del motivo, di vizio di nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4, atteso che la giurisprudenza di questa Corte assimila il giudicato agli elementi normativi, sì che la sua interpretazione va condotta alla stregua dell’esegesi delle norme e gli eventuali errori interpretativi sono sindacabili sotto il profilo della violazione di legge (così Cass. 10537/2010, 21200/09, SU 11501/08, 2732/08, tra le tante).

Quanto al profilo del vizio di motivazione, difetta la chiara indicazione del fatto controverso.

2.2.- Anche il secondo motivo è inammissibile, atteso che, a prescindere da ogni ulteriore valutazione, la doglianza sulla mancata ammissione del mezzo di prova si risolve nella deduzione di vizio di motivazione e non già di violazione di legge, ed alla conversione del motivo osta l’art. 366 bis c.p.c..

Nella specie, al di là del riferimento nella intestazione del motivo all’art. 360 c.p.c., n. 5, nel resto sia l’intestazione che i quesiti (che comunque presterebbero il fianco sostanzialmente ai rilievi già svolti in relazione al primo motivo) sono intesi a far valere il vizio di violazione di legge; inoltre, mancano i presupposti della censura, atteso che, come affermato nella pronuncia 4178 del 2007:

"Qualora con il ricorso per cassazione siano denunciati la mancata ammissione di mezzi istruttori e vizi della sentenza derivanti dal rifiuto del giudice di merito di dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente richiesti, il ricorrente ha l’onere di indicare specificamente i mezzi istruttori, trascrivendo le circostanze che costituiscono oggetto di prova, nonchè di dimostrare sia l’esistenza di un nesso eziologico tra l’omesso accoglimento dell’istanza e l’errore addebitato al giudice, sia che la pronuncia, senza quell’errore, sarebbe stata diversa, così da consentire al giudice di legittimità un controllo sulla decisività delle prove". 2.3.- Quanto al terzo motivo, la censura è infondata. Com’è noto, l’effetto della pronuncia di revoca di un atto traslativo della proprietà di un bene già del patrimonio del fallito non comporta la caducazione dell’atto, trattandosi in tesi, di atto valido ed efficace tra le parti contraenti, ma la dichiarazione di inefficacia dell’atto stesso nei rapporti tra la massa dei creditori e l’acquirente, con la conseguenza che il bene si considera mai fuoriuscito dal patrimonio e che il curatore ne può disporre, destinando lo stesso alla liquidazione; il bene deve pertanto essere messo nella disponibilità del curatore e se non è possibile, perchè andato distrutto o è comunque irrecuperabile per la liquidazione, l’acquirente può essere condannato anche d’ufficio alla reintegrazione per equivalente (così le pronunce 14098/2009, 2883/07, 24051/06), perchè la domanda di condanna al pagamento del tantundem deve ritenersi implicitamente inclusa nell’azione revocatoria, spettando al Giudice disporre, in funzione delle risultanze processuali, la restituzione del bene, ovvero, qualora quest’ultimo non sia più nella disponibilità del convenuto, pronunciare la condanna al pagamento dell’equivalente monetario (così in specie, la pronuncia 24051 del 2006).

E nella specie, non risulta che il bene sia legittimamente occupato da terzi, sì che l’accoglimento della domanda di revocatoria comporta la condanna alla restituzione del bene al Fallimento, senza necessità di domanda esplicita sul punto.

Il vizio di motivazione è del tutto tautologico, nel riferimento alla mancanza di specifica domanda e privo del tutto del cd. momento di sintesi.

2.4.- Il quarto motivo è inammissibile, atteso che i due quesiti formulati non sono congruenti con la pronuncia impugnata, facendo riferimento all’ottenimento di condanna alla fruttificazione in primo grado, mentre nel caso il Tribunale aveva respinto la domanda di revocatoria e quindi anche la domanda intesa ad ottenere i frutti dell’immobile oggetto dell’atto revocando, ed indicando del tutto genericamente la fattispecie; anche a ritenere l’ammissibilità dei quesiti, è agevole rilevare l’infondatezza del motivo, atteso che gli interessi devono ritenersi fare parte della domanda intesa ad ottenere la cd. fruttificazione, conseguenti alla indisponibilità del bene a far data dalla domanda giudiziale.

Il profilo del vizio motivazionale infine è carente della indicazione del fatto controverso.

2.5.- Il quinto motivo è inammissibile.

A riguardo, va rilevato che la sentenza della Corte del merito ha adottato sul punto due diverse rationes decidendi, facendo riferimento alla inammissibilità della domanda riconvenzionale dell’appellata ed appellante incidentale, atteso che la stessa andava proposta nelle dovute forme, come domanda di insinuazione al passivo (vedi Cass. S.U. 21499 del 2004 e le successive pronunce delle sezioni semplici, 17749/09, 73/2010, tra le ultime), e rilevando che si trattava di spese sostenute per non meglio specificate opere di completamento degli immobili in questione.

La ricorrente pertanto, avendo articolato la doglianza in oggetto sotto il solo profilo della ritenuta genericità da parte della Corte del merito, ha proposto impugnazione di per sè inidonea a condurre alla cassazione della statuizione di cui si tratta.

2.6.- Il motivo relativo alle spese di giudizio rimane assorbito dalla reiezione del ricorso.

3.1. Il ricorso va conclusivamente respinto.

Le spense del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della ricorrente.

Da ultimo, in accoglimento dell’istanza della difesa della ricorrente, va disposta la cancellazione ex art. 89 c.p.c. della espressione "osa depositare insieme al ricorso" e del termine "surrettiziamente", alle pagine 8-9 del controricorso, atteso che trattasi di espressioni sconvenienti ed offensive per la difesa della B..
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere al Fallimento le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4000,00, oltre Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge; ordina la cancellazione della espressione "osa depositare insieme al ricorso" e del termine "surrettiziamente", presenti alle pagine 8 e 9 del controricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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